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Risoluzione

Risoluzione n. 151 del 11/06/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, in un contratto di finanziamento con banca inglese, non solo gli interessi e il compenso una tantum, ma anche il compenso annuale di agenzia devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, salvo eventuale aliquota convenzionale più favorevole. Il compenso di agenzia è considerato componente accessorio del prestito e quindi assimilato agli altri proventi derivanti da prestito di denaro.

Ritenuta su interessi e compensi corrisposti a banca non residente

Ritenuta sui proventi corrisposti a banca non residente

La risoluzione esamina il trattamento fiscale degli importi corrisposti da una società italiana a una banca del Regno Unito nell’ambito di un contratto di credito. Il tema centrale è stabilire se la ritenuta convenzionale del 10 per cento si applichi solo agli interessi e al compenso una tantum oppure anche al compenso annuale di agenzia.

Fattispecie oggetto dell’interpello

La società ALFA Italy srl ha stipulato con la Banca BETA di Londra un contratto di credito denominato "Credit agreement" finalizzato a ottenere un prestito. In base al contratto, la società deve corrispondere alla banca:

  • interessi mensili sul prestito;
  • una somma una tantum pari al 2,1 per cento dell’intero prestito;
  • un "compenso d’agenzia" annuale per garantire l’intero contratto.

La banca ha fornito la documentazione prevista dalla Convenzione Italia-Regno Unito, ossia:

  • la dichiarazione dell’autorità fiscale inglese attestante la residenza nel Regno Unito e l’assoggettamento a imposizione degli interessi nel medesimo Paese;
  • la dichiarazione ai fini convenzionali che la banca è l’effettivo beneficiario degli interessi.

La società chiede se la ritenuta convenzionale del 10 per cento debba riguardare anche il compenso annuale di agenzia.

Soluzione proposta dal contribuente

Secondo l’istante, la ritenuta in misura convenzionale deve applicarsi agli interessi e agli altri proventi che costituiscono lo strumento di realizzazione di un prestito di denaro. Di conseguenza, il compenso annuale di agenzia non dovrebbe essere soggetto a ritenuta, perché avrebbe natura di garanzia e non di provento.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto:

  • l’articolo 20, comma 1, lettera b), del TUIR, che considera prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti a non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
  • l’articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede per i redditi di capitale corrisposti a non residenti una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, in via generale, con aliquote del 12,50 per cento o del 27 per cento;
  • l’articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina specifiche ipotesi di non imponibilità per alcuni redditi di capitale, al ricorrere di condizioni soggettive e oggettive;
  • l’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR, relativo ai redditi derivanti da mutuo, deposito e conto corrente.

Regola generale sulla ritenuta ai non residenti

La risoluzione evidenzia che, salvo diversa previsione, i redditi di capitale corrisposti a non residenti sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’aliquota ordinaria è del 12,50 per cento; l’aliquota del 27 per cento si applica ai soggetti residenti in Stati o territori non inclusi nella white list. In alternativa possono operare aliquote ridotte previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Viene inoltre ricordato che l’articolo 26-bis esclude dalla ritenuta alcuni redditi di capitale solo se sussistono sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi previsti dalla norma. Per i rapporti di mutuo, deposito e conto corrente, la non imponibilità opera solo se tali rapporti non danno luogo a prestiti di denaro.

Valutazione dell’Agenzia sulle somme dovute

Per l’Agenzia, nel caso concreto il contratto configura chiaramente un’operazione di prestito di denaro. Ne consegue che i relativi proventi devono essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 12,50 per cento, ferma restando l’eventuale applicazione dell’aliquota convenzionale più favorevole prevista dalla Convenzione Italia-Regno Unito.

In particolare:

  • gli interessi corrisposti mensilmente rientrano negli interessi veri e propri;
  • il compenso una tantum parametrato all’importo del prestito costituisce un altro provento derivante dal prestito di denaro;
  • anche il compenso annuale di agenzia deve essere assoggettato alla medesima ritenuta, perché è un componente accessorio del contratto di finanziamento e funziona come garanzia della corretta applicazione dell’accordo tra le parti.

Conclusione

La risoluzione conclude che la totalità delle somme corrisposte dalla società italiana alla banca inglese, incluso il compenso di agenzia annuale, deve essere assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, salvo l’applicazione di un’aliquota convenzionale inferiore. Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare sull’uniforme applicazione dei principi esposti.

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