Risoluzione n. 150 del 10/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina un interpello relativo a una scissione parziale proporzionale di una S.n.c. con trasferimento dell’unico immobile a una società semplice. L’Agenzia rileva l’inammissibilità per carenze documentali e chiarisce comunque che l’operazione non beneficia della neutralità fiscale, con possibile emersione di plusvalenze imponibili.
Istanza di interpello antielusivo su scissione di S.n.c. a favore di società semplice
Istanza di interpello antielusivo su scissione societaria
La risoluzione n. 150/E del 10 giugno 2009 riguarda un interpello presentato da ALFA & C. S.n.c. in merito alla legittimità fiscale di una scissione parziale proporzionale finalizzata a separare l’immobile di proprietà dall’attività artigiana svolta dalla società. L’Agenzia delle Entrate affronta sia profili formali di ammissibilità dell’istanza sia il merito fiscale dell’operazione prospettata.
Fattispecie rappresentata
La società istante svolge attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, autocarri e lavori di carrozzeria in un fabbricato di proprietà. La società, costituita per regolarizzare una società di fatto, ha capitale sociale ripartito in ugual misura tra quattro soci.
L’istante rappresenta che, a seguito delle variazioni del piano regolatore comunale e del mutamento della destinazione d’uso dell’area in cui insiste il fabbricato, il valore contabile dell’immobile risulterebbe non più allineato ai valori di mercato. A ciò si aggiungerebbero difficoltà di sviluppo dell’attività e la volontà di una migliore gestione patrimoniale e finanziaria.
Operazione proposta
La soluzione prospettata consiste in una scissione parziale proporzionale in due soggetti:
- una prima S.n.c. che manterrebbe tutti i beni della preesistente società, ad eccezione del fabbricato;
- una società semplice che riceverebbe solo l’immobile, per gestirlo autonomamente in modo più consono e redditizio.
L’istante sostiene che l’operazione non abbia finalità elusive e richiama la presunta neutralità fiscale della scissione, affermando che essa non dovrebbe generare realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.
Valutazioni preliminari sull’ammissibilità dell’istanza
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 2, lettera c), del D.M. 13 giugno 1997, n. 195, secondo cui la richiesta di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del contribuente o del legale rappresentante.
Nel caso concreto, dalla visura camerale emerge che la rappresentanza spetta al socio TIZIO con firma congiunta di almeno uno degli altri soci, mentre l’istanza risulta sottoscritta solo da TIZIO. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo D.M. n. 195/1997, l’istanza deve esporre dettagliatamente il caso concreto e la soluzione interpretativa, allegando la documentazione rilevante con relativo elenco.
La richiesta viene ritenuta carente perché:
- è esposta in modo sintetico e generico;
- non consente un’analisi approfondita della fattispecie;
- non è corredata dalla documentazione inerente l’operazione di scissione prospettata.
Valutazione sul merito fiscale dell’operazione
Pur evidenziando le carenze istruttorie, l’Agenzia osserva che l’operazione prospettata mira alla separazione dell’unico immobile di proprietà dall’attività produttiva, mediante trasferimento a una società semplice.
Sul punto, viene precisato che la scissione di una S.n.c. a favore di una società semplice non beneficia del principio di neutralità fiscale previsto dall’attuale art. 173 del TUIR. Tale principio opera solo quando tutti i soggetti coinvolti appartengono al regime d’impresa, ossia quando sia la società scissa sia la beneficiaria esercitano attività d’impresa.
La società semplice, non esercitando attività commerciale, non produce redditi d’impresa e determina i redditi secondo le regole previste per le persone fisiche. Per questo motivo, la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice comporta la fuoriuscita di beni d’impresa dal regime tipico delle società commerciali.
Conseguenze fiscali
Secondo la risoluzione, l’operazione prospettata implica l’applicazione della disciplina relativa alla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, con riferimento all’art. 86, comma 1, lettera c), del TUIR.
Ne deriva la possibile emersione di plusvalenze imponibili, in quanto il trasferimento dell’immobile alla società semplice non può essere trattato come operazione fiscalmente neutra nel senso invocato dall’istante.
Esito complessivo
La risoluzione conclude quindi che:
- l’istanza presenta carenze formali e documentali tali da impedirne una piena valutazione;
- la scissione di una S.n.c. a favore di una società semplice non è fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 173 del TUIR;
- l’operazione può generare plusvalenze imponibili per effetto dell’estromissione del bene dal regime d’impresa.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi siano osservati dagli uffici.
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