Risoluzione n. 153 del 11/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che sono deducibili solo gli assegni periodici al coniuge previsti da provvedimenti giudiziari; non lo sono quelli corrisposti una tantum, neppure se pagati in rate definite che chiudono definitivamente i rapporti economici tra i coniugi.
Deduzione assegni al coniuge dopo divorzio: no per importi in unica soluzione o rateizzati come liquidazione definitiva
Assegni al coniuge in separazione e divorzio
La risoluzione esamina il regime fiscale degli assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale o divorzio, con particolare riferimento alla deducibilità dal reddito complessivo prevista dall’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR. Il chiarimento riguarda il caso di una somma complessiva pattuita in sede di divorzio e pagata in più rate entro un arco temporale definito.
Quesito posto dal contribuente
Il contribuente riferisce di essere separato dal 1998 e di versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile previsto da provvedimento provvisorio dell’autorità giudiziaria, già dedotto dal reddito complessivo. In vista del divorzio, il giudizio consensuale avviato nel 2007 potrebbe concludersi con una sentenza che imponga il pagamento al coniuge di un assegno mensile o comunque periodico per un periodo determinato, ad esempio 5.000 euro per ventiquattro mesi. Il dubbio è se anche tali somme possano essere dedotte.
Tesi del contribuente
Il contribuente richiama la circolare n. 50 del 12 giugno 2002, punto 3.1, secondo cui non è deducibile l’assegno corrisposto in unica soluzione. Da ciò deduce che sarebbero esclusi solo i pagamenti "una tantum", mentre gli assegni corrisposti con cadenza periodica, anche se limitati nel tempo, resterebbero deducibili.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1 dicembre 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 6 marzo 1987, che prevede, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la possibilità per il tribunale di disporre un assegno periodico a favore di un coniuge privo di mezzi adeguati o non in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Viene inoltre richiamato il comma 8 dello stesso articolo, secondo cui, su accordo delle parti, l’assegno può essere corrisposto in unica soluzione, se ritenuta equa dal tribunale; in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Principio fiscale generale
Secondo l’Agenzia, il TUIR disciplina solo gli assegni al coniuge aventi carattere periodico. L’art. 10, comma 1, lett. c), consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, quando risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Specularmente, gli importi periodici costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge beneficiario, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. i), e 52, comma 1, lett. c), del TUIR, e si presumono percepiti nelle misure e alle scadenze risultanti dai titoli giudiziari.
Ai fini della deducibilità e della tassazione è quindi essenziale che dal provvedimento risultino sia la misura sia la periodicità dell’assegno.
Distinzione tra assegno periodico e assegno una tantum
L’Agenzia sottolinea che il legislatore ha attribuito rilevanza fiscale agli assegni periodici perché assimilabili a una retribuzione periodica e potenzialmente vitalizia, pur in assenza di un rapporto di lavoro.
Diversamente, gli assegni corrisposti in unica soluzione non hanno natura reddituale ma rappresentano una transazione sulle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Per tali somme non è prevista né tassazione in capo al beneficiario né deduzione per chi le corrisponde.
Orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità
La risoluzione richiama l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 383 del 6 dicembre 2001 e l’ordinanza n. 113 del 29 marzo 2007, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del TUIR nella parte in cui non consente la deduzione dell’assegno corrisposto in unica soluzione.
La Corte ha osservato che le due forme di adempimento — periodica e una tantum — sono diverse e trattate diversamente dal legislatore. In particolare:
- l’importo periodico è stabilito sulla situazione esistente al momento della pronuncia e può essere revisionato in aumento o in diminuzione;
- l’importo una tantum è liberamente concordato dalle parti e definisce in modo definitivo i rapporti patrimoniali, rendendo non più rivedibili le condizioni pattuite.
Viene richiamata anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 23659 del 6 novembre 2006, conforme a tale impostazione.
Caso dei pagamenti rateizzati di un importo complessivo
L’Agenzia precisa che la natura di liquidazione una tantum permane anche quando l’importo complessivo sia versato in un numero definito di rate, purché la corresponsione escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico.
In questa ipotesi, la rateizzazione è considerata solo una modalità tecnica di pagamento dell’importo pattuito, che conserva la funzione di chiudere definitivamente ogni rapporto economico tra i coniugi. Non si tratta quindi di un assegno periodico, perché l’importo non è rivedibile nel tempo.
Conclusione dell’Agenzia
Ne consegue che, nel caso prospettato, se la sentenza di divorzio prevede il pagamento di un importo complessivo, anche se frazionato in rate per un periodo determinato e tale da escludere ulteriori domande economiche, il coniuge erogante non può beneficiare della deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR.
Indicazione finale agli uffici
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dagli uffici competenti.
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