Cassazione Civile, Ordinanza n. 19955/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per imposte dirette, addizionali e IVA relative all'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società operante nel settore edile e dei relativi soci, per trasparenza. L'Ufficio aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore, valori OMI, incongruenze emerse rispetto ai parametri applicabili, dati relativi a un mutuo collegato a uno dei rogiti contestati e sulla complessiva antieconomicità della gestione. La CTP aveva dichiarato parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di autotutela e, per il resto, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva indebitamente svalutato il rilievo dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse già esaminato gli elementi posti a base dell'accertamento, compreso il profilo dell'antieconomicità, e li avesse motivatamente giudicati non idonei a sorreggere la pretesa fiscale. In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o della prova sotto forma di denuncia di violazione di legge. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese poiché i contribuenti sono rimasti intimati. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio denunciato deve riguardare una reale violazione o falsa applicazione di norma di diritto; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi presuntivi siano idonei a fondare la ricostruzione del reddito; i dati come gli studi di settore e altri riscontri possono rilevare se valutati nel contraddittorio e nel quadro complessivo della prova.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Costituisce la base normativa per l'accertamento IVA fondato anche su elementi presuntivi e su ricostruzioni induttive/analitico-induttive.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude che la norma sull'onere della prova sia stata violata, poiché la censura dell'Ufficio mirava in realtà a contestare il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore e altri indici presuntivi non si perfeziona automaticamente per il solo scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma richiede il contraddittorio con il contribuente; solo dopo tale fase gli elementi possono assumere gravità, precisione e concordanza.
- Se il contraddittorio endoprocedimentale è stato regolarmente instaurato e il contribuente non partecipa o non allega elementi giustificativi, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento emerso dagli standard e dagli altri riscontri disponibili.
- Quando il giudice di merito esamina gli indizi posti a base dell'accertamento e li ritiene, con motivazione, non sufficienti a fondare la pretesa, la censura di legittimità non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito o della prova.
- Il vizio di omesso esame non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non tutti i singoli elementi istruttori sono stati analiticamente discussi.
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