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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19955/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per imposte dirette, addizionali e IVA relative all'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società operante nel settore edile e dei relativi soci, per trasparenza. L'Ufficio aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore, valori OMI, incongruenze emerse rispetto ai parametri applicabili, dati relativi a un mutuo collegato a uno dei rogiti contestati e sulla complessiva antieconomicità della gestione. La CTP aveva dichiarato parzialmente estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di autotutela e, per il resto, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva indebitamente svalutato il rilievo dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse già esaminato gli elementi posti a base dell'accertamento, compreso il profilo dell'antieconomicità, e li avesse motivatamente giudicati non idonei a sorreggere la pretesa fiscale. In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o della prova sotto forma di denuncia di violazione di legge. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese poiché i contribuenti sono rimasti intimati. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio denunciato deve riguardare una reale violazione o falsa applicazione di norma di diritto; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi presuntivi siano idonei a fondare la ricostruzione del reddito; i dati come gli studi di settore e altri riscontri possono rilevare se valutati nel contraddittorio e nel quadro complessivo della prova.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Costituisce la base normativa per l'accertamento IVA fondato anche su elementi presuntivi e su ricostruzioni induttive/analitico-induttive.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che la norma sull'onere della prova sia stata violata, poiché la censura dell'Ufficio mirava in realtà a contestare il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per escludere, nel caso concreto, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo fondato su studi di settore e altri indici presuntivi non si perfeziona automaticamente per il solo scostamento tra reddito dichiarato e standard, ma richiede il contraddittorio con il contribuente; solo dopo tale fase gli elementi possono assumere gravità, precisione e concordanza.
  • Se il contraddittorio endoprocedimentale è stato regolarmente instaurato e il contribuente non partecipa o non allega elementi giustificativi, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori dimostrazioni oltre al disallineamento emerso dagli standard e dagli altri riscontri disponibili.
  • Quando il giudice di merito esamina gli indizi posti a base dell'accertamento e li ritiene, con motivazione, non sufficienti a fondare la pretesa, la censura di legittimità non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito o della prova.
  • Il vizio di omesso esame non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non tutti i singoli elementi istruttori sono stati analiticamente discussi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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