Sentenza n. 215/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento: -della Determinazione n. 332 del 31.12.2025 (comunicata con nota/pec prot. n. 133 dell’8.1.2026), con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Francavilla in Sinni ha aggiudicato il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, relativo agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado dei Comuni di Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Fardella, Francavilla in Sinni, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana e Viggianello (Codice Identificativo di Gara B806302823), in favore della Novosud S.r.l.; -di tutti i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice; -in via subordinata, del Bando e Disciplinare di gara, nella parte in cui ha previsto criteri di valutazione generici; nonché per il risarcimento in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del suddetto appalto in favore dell’ATI Autoservizi Ielpo S.r.l.(mandataria)-Eredi Pecoriello di Di Sarlo Vincenzo & C. S.n.c.-Propato Bus di Propato Domenico & C. S.a.s.-Castelluccese Autoservizi S.r.l.(mandanti), previa declaratoria dell’inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, con subentro della predetta ATI;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico alla Novosud S.r.l., unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e, in via subordinata, al bando e disciplinare di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con uno scarto di 0,06 punti, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, deducendo: 1) che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere dichiarato l'impegno ad assicurare il 30% delle assunzioni necessarie per l'occupazione giovanile e un ulteriore 30% per l'occupazione femminile, in violazione del punto 12 del bando e disciplinare e dell'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021; 2) l'illegittimità dei punteggi tecnici attribuiti per i criteri relativi ai servizi di gite ed eventi, al sistema organizzativo, alle caratteristiche ambientali dei mezzi e all'esperienza professionale degli autisti; 3) in via subordinata, la genericità dei criteri e sub-criteri di valutazione e la conseguente necessità di ripetere la gara. La ricorrente sosteneva, in particolare, che l'aggiudicataria avesse ottenuto punteggi eccessivi per avere offerto servizi, mezzi e personale senza specificare puntualmente quelli destinati all'esecuzione dell'appalto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato perché il punto 12 del disciplinare collegava l'impegno relativo alle quote del 30% di assunzioni giovanili e femminili alla fase successiva all'aggiudicazione; inoltre, l'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 si applica ai contratti finanziati con fondi PNRR o PNC, mentre la gara era finanziata dalla Regione Basilicata con fondi derivanti da un accordo di programma per l'area interna. In ogni caso, l'accettazione senza riserve della lex specialis comportava l'assunzione dell'impegno previsto dal punto 12. Il giudice ha inoltre ritenuto che la disciplina di gara non violasse l'art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e l'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, poiché la previsione della sanzione dell'esclusione dopo l'aggiudicazione costituiva comunque una misura orientata a garantire le pari opportunità generazionali e di genere. Sono state respinte anche le censure sui punteggi tecnici. Quanto alle gite ed eventi, la lex specialis è stata interpretata nel senso di comprendere l'intero ambito territoriale dell'appalto e non soltanto il territorio del Comune sede della singola scuola o quello di residenza degli alunni; pertanto era ragionevole attribuire 9 punti all'aggiudicataria, che non aveva previsto limiti chilometrici, e 3,33 punti alla ricorrente, che aveva limitato la gratuità alle percorrenze di 50 km. Quanto al sistema organizzativo, il minor punteggio della ricorrente era giustificato dall'omessa previsione di alcune fermate e corse e dall'indicazione di un ritardo di 15 minuti per una corsa. Quanto alle caratteristiche ambientali dei mezzi, l'aggiudicataria aveva dichiarato un numero di veicoli Euro 6 ampiamente sufficiente a raggiungere il punteggio massimo, sicché non era necessario individuare singolarmente i mezzi destinati al servizio; il giudice ha ritenuto assorbibile la questione relativa all'eventuale vincolo di destinazione di parte degli automezzi della ricorrente. Quanto all'esperienza degli autisti, l'aggiudicataria aveva dichiarato un numero di dipendenti con esperienza superiore alle soglie previste sufficiente a conseguire il punteggio massimo. Infine, è stata respinta la censura di genericità della lex specialis, poiché criteri e sub-criteri descrivevano sufficientemente gli elementi oggetto di valutazione, comprese organizzazione del servizio, manutenzione e pulizia dei mezzi, sostituzione dei mezzi inefficienti, caratteristiche ambientali, esperienza degli autisti, gestione delle emergenze e servizi di gite ed eventi. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in € 3.000,00 oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021
specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere… la parità di genere e l'assunzione di giovani
La disposizione è stata ritenuta applicabile esclusivamente ai contratti pubblici finanziati con fondi PNRR e PNC; non si applicava alla gara finanziata con fondi regionali derivanti dall'accordo di programma indicato nel bando.
art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2024
inseriscono nei bandi di gara specifiche clausole, con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere…
La previsione del bando che colloca dopo l'aggiudicazione la sanzione dell'esclusione per il mancato impegno alle assunzioni giovanili e femminili è stata ritenuta comunque una misura orientata a garantire le pari opportunità generazionali e di genere.
art. 1, comma 4, Allegato II.3 al d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 87, comma 1, d.lgs. n. 209/2024
Richiamato in relazione alla disciplina delle clausole sociali e delle misure per le pari opportunità generazionali e di genere; la previsione della lex specialis è stata ritenuta compatibile con tale disciplina.
art. 8 L.R. Basilicata n. 9/2004
Richiamato in relazione al vincolo di destinazione degli autobus acquistati con contributo regionale, questione dalla quale il giudice ha ritenuto di poter prescindere ai fini della decisione.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.
Richiamati, unitamente alle norme del codice di procedura civile sulle spese, per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis collega l'impegno dell'operatore economico relativo alle quote di assunzioni giovanili e femminili alla fase successiva all'aggiudicazione, tale impegno non costituisce requisito necessario dell'offerta ai fini dell'esclusione in gara; la sua violazione produce gli effetti previsti dal bando nella fase successiva all'aggiudicazione.
- L'art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 trova applicazione, secondo la decisione, ai contratti pubblici finanziati con risorse PNRR o PNC e non si estende automaticamente a una gara finanziata con fondi regionali estranei a tali programmi.
- L'accettazione senza condizioni o riserve della lex specialis comporta l'assunzione degli obblighi espressamente previsti dal bando e dal disciplinare, anche quando l'offerta non li riproduca separatamente.
- Nelle gare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato sui punteggi tecnici è ammissibile in presenza di illogicità o incongruenze, ma non consente di sostituire la valutazione della commissione quando il punteggio risulti coerente con i contenuti dell'offerta e con i criteri di gara.
- Un criterio di valutazione riferito a servizi da svolgere nell'ambito territoriale dell'appalto deve essere interpretato, in assenza di limitazioni testuali, con riferimento all'intero ambito territoriale indicato dalla lex specialis e non soltanto al territorio della sede scolastica o di residenza degli utenti.
- La lex specialis soddisfa l'esigenza di predeterminazione dei criteri quando descrive, con sufficiente dettaglio, gli aspetti organizzativi, tecnici e qualitativi sui quali la commissione deve esprimere la propria valutazione, anche mediante la specificazione delle attività, delle tempistiche e degli obiettivi del servizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →