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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7295/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento per nullità/invalidità della notifica (la società sostiene di non aver mai ricevuto la cartella, venendo a conoscenza della pretesa solo tramite estratto di ruolo richiesto), deducendo inoltre omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione del credito, notifica eseguita da soggetti privi di qualifica/autorità e difetti/documentazione non asseverata o non conforme all'originale

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso e ha assorbito i restanti. Pur richiamando il principio secondo cui il contribuente può impugnare una cartella di cui sia venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo (Cass. Sez. Un. n.19704/2015), la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha reso autosufficiente il motivo relativo alla presunta nullità della relata di notifica (mancata trascrizione integrale o sunto analitico della relata), violando i requisiti di cui all'art. 366 c.p.c.; ciò ha determinato l'inammissibilità del motivo che mirava a rimettere in discussione la regolarità della notifica e ha fatto così emergere il giudicato sulla tempestività/validità della notifica datata 1.10.2010. Il ricorso è stato dunque respinto nella sostanza e la ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione (liquidate in euro 5.600,00 oltre oneri). La decisione ha altresì fatto applicazione dell'art.13 DPR 115/2002 relativamente al contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte sottolinea, richiamando Cass. Sez. Un. n.19704/2015, che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento anche se ne è venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta; l'impugnabilità non è limitata alla sola via prevista dall'ultima parte del comma 3 di tale articolo

  • art. 26, D.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata nei motivi relativi alla validità del procedimento notificatorio; la Corte richiama l'esigenza di prova documentale della regolarità della notifica e che, in cassazione, le allegazioni devono essere autosufficienti

  • artt. 58 e 60, D.P.R. n. 600/1973

    Citate in relazione alla contestazione degli obblighi di certificazione/notifica; la Corte non è entrata nel merito per carenza di autosufficienza del ricorso

  • art. 25, D.P.R. n. 602/1973

    Riferita alle regole di notifica dei provvedimenti di riscossione; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla relata dovevano essere documentate nel ricorso per cassazione

  • art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996

    Richiamato congiuntamente ad altre disposizioni in relazione alla materia tributaria e alla motivazione sulle notifiche; nessuna pronuncia specifica sulla norma per carenza di esame di merito

  • art. 57, D.P.R. n. 602/1973

    Citate in connessione con le doglianze sulla regolarità formale degli atti; la decisione non ha valorizzato ulteriormente la censura per difetto di documentazione

  • artt. 28 e 20, D.P.R. n. 445/2000

    Riferite alla conformità all'originale e alle autodichiarazioni; la ricorrente aveva contestato la non conformità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, ma la Corte ha assorbito il motivo per i motivi procedurali esposti

  • art. 2719 c.c.

    Citate in relazione al rilievo della prova documentale e della conformità degli atti; la censura non è stata decisa nel merito

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Riferita alla prescrizione; la Corte ha rilevato che la questione è stata omessa nel ricorso di cassazione o assorbita e quindi non valutata nel merito

  • art. 20, d.lgs. n. 472/1997

    Citate in relazione ai termini di prescrizione e alle sanzioni tributarie; non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Norme del codice di procedura civile che disciplinano i motivi di cassazione (vizio di motivazione e erronea applicazione della legge); la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi alla luce dei requisiti di autosufficienza e di trascrizione

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Richiesti requisiti di contenuto-forma per il ricorso per cassazione (tra cui la trascrizione integrale o un sommario analitico di atti decisivi come la relata di notifica); la loro violazione ha determinato l'inammissibilità del motivo relativo alla notifica

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Articolo richiamato per la possibile correzione della motivazione della sentenza impugnata anziché la cassazione integrale; la Corte ha operato una correzione della motivazione

  • art. 13, DPR 30 maggio 2002, n. 115 (nella versione post legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Riferito alla determinazione del contributo unificato e all'eventuale maggior versamento dovuto per il ricorso principale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione

Massime di principio

  • La conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo ottenuto su richiesta legittima l'impugnazione della cartella stessa: il contribuente può agire anche se non ha ricevuto la notifica formale, ma deve farlo tempestivamente.
  • In cassazione, chi censura la validità di una relata di notifica deve rendere il motivo autosufficiente: va trascritta integralmente la relata o fornito un sunto analitico e dettagliato quando la valutazione della presunta nullità dipende da elementi formali della stessa; l'omissione può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Le censure generiche e prive di specifica documentazione sulle modalità di notifica (es. mancata indicazione dell'affissione, invio raccomandata, deposito presso casa comunale) non sono efficaci in sede di legittimità; è necessaria una puntuale comparazione con gli atti prodotti in giudizio.
  • Se il giudicato di merito si è formato sulla regolarità e sulla tempestività della notifica e il ricorrente non contesta efficacemente quella pronuncia con le formalità richieste, la cassazione difficilmente può riaprire la questione.
  • Le questioni relative a conformità all'originale e asseverazione della documentazione devono essere tempestivamente e specificamente dedotte e supportate con mezzi probatori adeguati; altrimenti rischiano di essere assorbite o non esaminate.
  • C'è un rischio di condanna alle spese e di oneri aggiuntivi (contributo unificato) per il ricorrente che propone ricorso per cassazione inefficace o formalmente carente.

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