Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7299/2021 del 16/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di quattro avvisi di accertamento relativi al 2005 per IRES (connesse contestazioni anche su IVA e IRAP) per l'indebita deduzione di costi ritenuti derivanti da operazioni fittizie nell'ambito di un presunto sistema di frode a 'carosello' (emissione e uso di fatture per operazioni inesistenti). La contribuente deduceva: nullità degli atti per difetto di motivazione (omessa confutazione delle memorie ai sensi dell'art.12 L.212/2000), mancanza di prove idonee a dimostrare la fittizietà e la partecipazione consapevole alla frode, infondatezza del recupero dei costi senza la riduzione dei ricavi correlati, inapplicabilità del divieto di deduzione per effetto di archiviazione penale e violazione delle regole sul cumulo delle sanzioni (art.12 D.Lgs.472/1997).

La decisione

La Corte di cassazione ha disposto la riunione dei ricorsi e, salvo per alcune censure ritenute inammissibili o infondate (sulla motivazione dell'atto di accertamento, sulla valutazione delle prove e sulla maggior parte dei profili dedotti), ha ritenuto applicabile retroattivamente e d'ufficio l'art. 8, comma 2, del d.l. n.16/2012 (conv. L.44/2012) nei confronti delle operazioni oggettivamente inesistenti: pertanto ha annullato le sentenze di merito nella parte in cui avevano escluso l'applicazione di tale norma e ha rinviato gli atti ad altra sezione della CTR della Lombardia per valutare, alla luce della norma sopravvenuta, la esclusione dei componenti positivi afferenti ai costi non effettivamente sostenuti e per rideterminare, se del caso, anche il trattamento sanzionatorio (compresa la verifica del cumulo/continuazione delle sanzioni). In tutti gli altri profili i ricorsi sono stati respinti.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012 convertito nella L. n. 44/2012

    i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese

    La Corte ha ritenuto la norma retroattiva e applicabile d'ufficio: se i costi sono stati disconosciuti come fittizi, il contribuente può dimostrare che i ricavi correlati sono anch'essi fittizi e, in tal caso, i ricavi direttamente afferenti vanno esclusi dalla base imponibile entro il limite dei costi non ammessi.

  • art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993

    Norma richiamata nella giurisprudenza precedente che disciplina la deducibilità dei costi in caso di operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha rilevato che tale disposizione è stata sostituita/intepretata alla luce del successivo art.8 DL 16/2012, risultando meno favorevole rispetto allo ius superveniens.

  • art. 109 TUIR (D.P.R. 917/1986)

    Richiamato come base normativa per la qualificazione del reddito e per i presupposti della deducibilità; la Corte ha evidenziato che, oltre alla valutazione penale, l'accertamento fiscale si fondava anche su norme sostanziali (art.109) che richiedono effettività e inerente dei costi.

  • artt. 5 e 11, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamati come norme che consentono il recupero ai fini delle imposte dirette quando ricorrono i presupposti dell'art.109 TUIR; la CTR aveva fondato su tali articoli il recupero dei costi ritenuti inesistenti.

  • art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Normativa sul cumulo giuridico delle sanzioni. La Corte ha rimandato al giudice di rinvio la verifica della sussistenza dei presupposti per il cumulo/continuazione e la ricalcolazione delle sanzioni ove applicabile.

  • art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Riferimento procedurale al termine dilatorio per l'emanazione dell'avviso dopo il p.v.c.; la Corte ha ricordato che il rispetto del termine non si traduce automaticamente in obbligo di motivare punto per punto le memorie difensive nell'avviso, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nei passaggi sulla prova dell'inesistenza delle operazioni ai fini IVA: le presunzioni semplici possono costituire prova per l'Ufficio, facendo poi gravare sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici. La Corte conferma che le presunzioni, valutate globalmente secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, possono assolvere la funzione probatoria per il giudice del merito.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale che delimita i motivi di cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e il più restrittivo sindacato sulla motivazione introdotto dalla riforma del 2012.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in rapporto all'omessa pronuncia; la Corte ha delimitato i casi in cui l'omesso esame configura motivo di cassazione (omessa pronuncia effettiva vs. doglianza di mera insufficienza della motivazione).

Massime di principio

  • La mera presentazione di memorie difensive nel contraddittorio endoprocedimentale non impone all'amministrazione di motivare punto per punto l'avviso: la nullità per omessa confutazione sussiste solo se l'atto omette di indicare ragioni che incidono in modo decisivo sui presupposti dell'accertamento.
  • Quando l'Ufficio produce elementi indiziari (presunzioni semplici) sulla fittizietà di operazioni, tali indizi, se gravi, precisi e concordanti, possono costituire prova e fanno gravare sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
  • Prima dell'art.8, co.2 DL 16/2012 non vigeva automatismo tra disconoscimento dei costi e riduzione corrispondente dei ricavi; dopo l'art.8/2012 (ius superveniens) è invece possibile, se il contribuente prova la diretta afferenza e la fittizietà anche dei ricavi, escludere tali componenti positivi dalla base imponibile.
  • La norma più favorevole sopravvenuta (ius superveniens) trova applicazione retroattiva e può essere valutata d'ufficio o invocata dal contribuente; i giudici di rinvio devono riesaminare imposte e sanzioni tenendo conto della nuova disciplina.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è limitato: la verifica di merito circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice del merito e solo vizi particolarmente gravi di motivazione o di illogicità sono sindacabili in cassazione.
  • In tema di sanzioni amministrative, se le violazioni della stessa indole riguardano più tributi o periodi, il cumulo/continuazione va valutato e, se appropriato, le sanzioni devono essere ricalcolate in modo unitario considerando tutte le violazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.