Cassazione Civile, Sentenza n. 7294/2021 del 16/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione al preavviso di fermo amministrativo relativo a un veicolo basato su cartelle di pagamento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: i primi due contestavano la liquidazione delle spese del primo grado (sostenendo l'applicazione della Tariffa del DM 127/2004 e la necessità di dettagliare diritti, onorari e spese), il terzo denunciava che la liquidazione delle spese del secondo grado era inferiore ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 senza motivazione di deroga.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e ha accolto il terzo. Ha ritenuto che il tribunale abbia legittimamente inteso applicare la normativa vigente al momento della liquidazione (parametri unitari/"compenso" previsti da decreti successivi) e che, invece, la liquidazione delle spese del secondo grado (C 630,00) risultasse inferiore al minimo previsto dai parametri applicabili senza alcuna motivazione della deroga. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla liquidazione delle spese per il secondo grado e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per rideterminare le spese secondo i valori minimi applicabili o per motivare adeguatamente ogni eventuale deroga. Condanna anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 8/4/2004 n.127 (Tariffa)
La Tariffa del 2004 prevedeva la distinzione fra diritti e onorari; il ricorrente sosteneva che dovesse essere applicata alla liquidazione del primo grado, ma la Corte ha ritenuto che non risultasse applicata concretamente dal tribunale e che fosse irrilevante alla luce della normativa successiva applicabile al momento della liquidazione
Decreto Ministeriale n.55 del 2014
Il decreto del 2014 introduce parametri e la nozione di compenso unitario e consente la liquidazione globale in base ai parametri per fasi. La Corte ha ritenuto applicabile la normativa vigente al momento della liquidazione e ha affermato che i parametri minimi possono essere derogati solo con specifica motivazione del giudice
Decreto Ministeriale n.140 del 2012
Rilevante nel quadro normativo dei parametri professionali: la giurisprudenza considera i nuovi parametri applicabili se la liquidazione avviene dopo la loro entrata in vigore, anche se l'opera era iniziata con le precedenti tariffe
D.L. 4/7/2006 n.223 conv. L. 4/8/2006 n.248
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure tariffarie; la Corte non ha ritenuto decisive le censure fondate su questa norma rispetto all'applicabilità dei successivi decreti di parametri
R.D.L. n.1578/1933 conv. dalla L. n.36/1934
art.64 (comma 10); art.60 (comma 40)
Normativa di rango storico richiamata dal ricorrente in tema di competenze/tariffe per l'attività di riscossione; la Corte non ha dato rilievo decisivo alla deduzione rispetto alla questione concreta sulla liquidazione delle spese
Codice di Procedura Civile
art.91 c.p.c.; art.132 c.p.c. (n.4)
Art.91 c.p.c. richiamato in relazione alla condanna alle spese; art.132 c.p.c. (obbligo motivazionale) è stato richiamato indirettamente: la Corte ha ricordato il principio secondo cui il superamento o la deroga ai valori minimi dei parametri richiede specifica motivazione
D.L. n.1 del 2012 conv. L. n.27 del 2012
Stabilisce che i nuovi parametri debbano essere applicati quando la liquidazione avviene dopo la loro entrata in vigore; la Corte ha confermato l'orientamento per cui i parametri nuovi si applicano al compenso complessivo se la liquidazione interviene successivamente
Legge n.247 del 31/12/2012
Norma collegata alla riforma dei parametri e alla disciplina della liquidazione dei compensi professionali; utilizzata nel quadro normativo che giustifica l'applicazione dei nuovi parametri
Costituzione
Principi costituzionali sul giusto processo e sull'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie, richiamati a supporto dell'esigenza di motivare la deroga ai parametri minimi
Massime di principio
- La normativa di parametri/compensi vigente al momento della liquidazione giudiziale è normalmente quella applicabile anche se l'attività professionale si è in parte svolta sotto precedenti tariffe; i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione interviene dopo la loro entrata in vigore
- I decreti che introducono parametri (es. DM 55/2014) ammettono la liquidazione "globale"/unitaria del compenso senza separare obbligatoriamente diritti e onorari, conformemente alla nozione di "compenso" omnicomprensivo
- Se il giudice intende liquidare al di sotto (o al di sopra) dei valori minimi (o massimi) indicati nei parametri, è necessaria una specifica e motivata giustificazione: la mancanza di motivazione rende la liquidazione censurabile e annullabile in sede di legittimità
- Le censure che si fondano sull'applicazione di tariffe abrogate devono dimostrare che il giudice ha effettivamente applicato quella normativa; in mancanza di riferimenti espressi nella decisione, prevale l'applicazione della normativa vigente al momento della liquidazione
- In caso di cancellazione parziale della decisione sulle spese, il giudice di rinvio dovrà ricalcolare le somme conformemente ai parametri applicabili o motivare l'eventuale deroga; il ricorrente può ottenere la cassazione limitata anche solo per vizi nella liquidazione delle spese
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