Cassazione Civile, Sentenza n. 7296/2021 del 16/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale campana che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso una decisione di primo grado. Le contestazioni riguardavano (i) la non deducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità dell'IVA su costi per euro 18.381,81, asseritamente dovuti a un errore di fatturazione che la contribuente non avrebbe formalmente rettificato, e (ii) la rettifica delle rimanenze finali per euro 149.394,00: la CTR ha ritenuto che il rapporto fosse qualificabile come contratto di appalto pluriennale applicando l'art. 93 TUIR (valutazione delle rimanenze in base ai corrispettivi pattuiti) e non la disciplina di cui all'art. 92, comma 6, TUIR (valorizzazione "a costi specifici") invocata dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ECREM. Ha ritenuto inammissibili e/o infondati i motivi di cassazione: sul primo punto il giudice di merito aveva correttamente valutato, come fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la contribuente non aveva provato la rettifica formale della fatturazione e dunque la deducibilità/indetraibilità contestata era legittima; sul secondo punto la CTR ha compiuto un accertamento di fatto sulla natura contrattuale (appalto) e ha applicato correttamente l'art. 93 TUIR. La Corte ha confermato che le censure di merito non sono riesaminabili in sede di cassazione se non per vizio di motivazione o violazione di regole ermeneutiche; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.600 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
art. 93, TUIR
Applicata dalla CTR per la valorizzazione delle rimanenze derivanti da opere eseguite con contratto d'appalto pluriennale: le rimanenze devono essere valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti
art. 92, comma 6, TUIR
Norma richiamata dalla contribuente per la valorizzazione delle rimanenze come se si trattasse di contratto di vendita; la CTR ha escluso la sua applicabilità per la natura contrattuale (appalto)
art. 21, d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla CTR in relazione all'obbligo di formalizzare le variazioni di fatturazione; la Corte osserva che l'indicazione della norma era ininfluente rispetto al giudizio di fatto sull'assenza della formale rettifica
art. 26, d.P.R. 633/1972 (menzionato)
Richiamato nel controricorso come correlato all'argomento IVA; la Corte ritiene comunque prevalente la valutazione di fatto sulla mancata formalizzazione delle variazioni
art. 62, d.lgs. 546/1992
Norma processuale tributaria citata nella censura (violazione/falsa applicazione) ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o di merito
art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod. proc. civ.
Richiami normativi relativi ai motivi di cassazione invocati; la Corte ha applicato il principio per cui il vizio di motivazione e la mancata osservanza dei criteri ermeneutici devono essere specificamente dimostrati per rendere ammissibile il ricorso
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati come criteri ermeneutici per la qualificazione del contratto: la Corte ricorda che la ricerca della comune volontà è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali o violazione dei criteri di interpretazione
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non riesamina la valutazione in fatto dei giudici di merito: se la CTR ha accertato che non è stata formalizzata una rettifica di fatturazione, tale valutazione è inammissibile in cassazione salvo vizio motivazionale.
- Per la valorizzazione delle rimanenze la qualificazione giuridica del rapporto (appalto vs vendita) è essenziale: per contratti di appalto pluriennali si applica l'art. 93 TUIR (valutazione sui corrispettivi), mentre la disciplina "a costi specifici" dell'art. 92(6) TUIR è propria di altre fattispecie.
- Chi contesta in cassazione la qualificazione contrattuale deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: indicare le clausole e i fatti dai quali ricavare una diversa comune volontà o dimostrare vizi di ermeneutica secondo gli artt. 1362 e ss. c.c.; altrimenti la censura è inammissibile.
- In materia IVA, l'onere della prova circa la corretta rettifica/variazione di fatturazione grava sul contribuente: la mancata formalizzazione impedisce di riconoscere la deducibilità/indetraibilità vantata.
- Le censure in cassazione che in pratica sono rimostranze di merito (diversa valutazione delle prove) sono inammissibili; è necessario inquadrare la critica come violazione di legge o vizio specifico della motivazione.
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