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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04091/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un comune aveva emesso un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI relativa all'anno 2008 su un terreno di circa 5.000 mq, ritenuto dall'ente edificabile e dunque imponibile, mentre il contribuente sosteneva la natura agricola e non edificatoria del bene. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la CTR aveva respinto il gravame del comune, ritenendo, da un lato, che non fosse stata specificamente contestata la questione della mancata sottoscrizione dell'atto di accertamento e, dall'altro, che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione apparente sulla questione della sottoscrizione dell'avviso, perché la CTR avrebbe ignorato l'effettiva contestazione svolta in appello sulla legittimità della firma sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile; (2) nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza della motivazione, poiché la CTR si sarebbe limitata ad affermazioni generiche sulla pretesa carenza fattuale e giuridica dell'atto impositivo senza spiegare il percorso argomentativo, nonostante l'atto contenesse gli elementi essenziali della pretesa tributaria anche in relazione alla delibera comunale sui valori venali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR aveva erroneamente affermato che l'appellante non avesse mosso contestazioni specifiche sulla mancata sottoscrizione, mentre dagli atti risultava una puntuale censura del comune, con richiamo alle norme ritenute applicabili alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva fornito una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni del giudizio di carenza motivazionale dell'avviso. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura viene poi in sostanza riqualificata come vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva che non vi è stata una vera omissione di pronuncia, poiché la questione della sottoscrizione era stata specificamente devoluta in appello; il problema è piuttosto la mancata risposta della CTR a tale censura.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è riqualificata come deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente o carente; il vizio sussiste quando la motivazione non consente di percepire l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 3 d.lgs. 39/1993

    È richiamato dal comune a sostegno della legittimità della mancata sottoscrizione autografa dell'atto, mediante sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    È invocato dal comune per sostenere che, per gli atti tributari, la firma autografa possa essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'ufficio.

  • art. 19 d.P.R. 513/1997

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la disciplina sui documenti informatici non avrebbe abrogato la regola speciale invocata dal comune.

  • art. 25 d.P.R. 445/2000

    È menzionato quale disposizione che, secondo il comune, si applica ai documenti informatici e non avrebbe eliminato la possibilità di sottoscrizione sostituita prevista dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il testo contiene affermazioni solo grafiche o generiche, ma non rende percepibili le ragioni della decisione né consente il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
  • Non vi è omessa pronuncia quando la questione risulta effettivamente devoluta con l'atto di impugnazione; se il giudice d'appello non vi risponde, il vizio si concentra sulla motivazione o sulla mancata considerazione della censura.
  • In materia di motivazione degli atti impositivi, il giudice di merito deve confrontarsi con le specifiche deduzioni della parte sulla sufficienza o meno dell'atto e non può limitarsi ad enunciazioni apodittiche sulla sua carenza fattuale o giuridica.
  • Se il ricorrente indica in appello una specifica disciplina di settore a sostegno della validità formale dell'atto tributario, il giudice deve esaminare espressamente tale deduzione e non può ometterne la risposta.
  • La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale': un'apparente motivazione, pur materialmente esistente, è giuridicamente equivalente a motivazione mancante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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