Cassazione Penale, Ordinanza n. 33011/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per il reato di evasione. I motivi di ricorso riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità e, dall'altro, la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano inammissibili perché, in parte, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, e, in parte, generiche, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate nei gradi di merito, senza offrire argomentazioni nuove o specificamente confutative.
- È altresì inammissibile il motivo di ricorso che si presenti generico e non si confronti in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la condanna di merito e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32950/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32951/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32952/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32953/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32954/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32955/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →