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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30981/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il travisamento della prova dedotto dal ricorrente non investiva un punto decisivo della motivazione e, quindi, non poteva scalfire la conferma della condanna già pronunciata nei gradi di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il primo motivo denunciava vizio di travisamento della prova: secondo il ricorrente, la Corte di appello aveva erroneamente affermato che nel fascicolo non erano state prodotte denunce-querele per usura, mentre tali atti sarebbero invece presenti agli atti. La doglianza mirava a dimostrare che la Corte territoriale avesse trascurato elementi documentali rilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto però che l'asserito errore percettivo non riguardasse una circostanza decisiva e non fosse idoneo a incidere sull'affermazione di responsabilità.

Norme richiamate

  • art. 627 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 223 l. fall.

    È il riferimento sostanziale implicito ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale confermati in appello.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se l'errore percettivo investe un fatto decisivo, idoneo a incidere concretamente sulla tenuta logica della decisione impugnata.
  • La mera esistenza agli atti di documenti che la sentenza di merito abbia ritenuto non prodotti non è sufficiente, da sola, a fondare l'annullamento se quei documenti non sono in grado di mutare l'esito sull'affermazione di responsabilità.
  • In materia di bancarotta, la deduzione di elementi difensivi relativi a presunte pressioni o timori verso creditori non rileva, ai fini del controllo di legittimità, se non si traduce nella critica di un punto effettivamente decisivo della motivazione di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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