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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21991/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti di una società concessionaria autostradale a percepire i ticket restaurant. I lavoratori, svolgenti mansioni diverse da quelle del personale esattore dei pedaggi, avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparate dall'art. 43 del CCNL (ferie, festività godute, assenze per infortunio e ricoveri ospedalieri superiori a cinque giorni). La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse interpretato in modo errato l'accordo aziendale del 21 luglio 2015: secondo la ricorrente, il testo contrattuale avrebbe previsto per tutto il personale che già beneficiava dell'indennità di mensa la sostituzione con il ticket restaurant, ma non avrebbe richiamato il regime di equiparazioni previsto dal CCNL; la Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di valorizzare il comportamento successivo delle parti, in particolare una comunicazione interna del 29 settembre 2015 e il successivo accordo del 19 luglio 2018, entrambi coerenti con l'erogazione dei ticket solo per giornate di effettiva prestazione pari o superiore a quattro ore e senza applicazione delle equiparazioni del CCNL. Il ricorso contestava quindi l'interpretazione 'atomistica' e solo letterale dell'accordo del 2015 data dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'interpretazione dell'accordo aziendale del 21 luglio 2015 era sindacabile in cassazione per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, e che la Corte d'appello aveva errato perché aveva letto l'accordo in modo frammentario e limitato al dato letterale, senza coordinarlo con il precedente accordo del 2007, con il comportamento successivo delle parti e con il criterio sistematico. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni di interpretazione del contratto devono essere applicati anche agli accordi collettivi aziendali; il giudice non può fermarsi al solo dato letterale se non è univoco, ma deve ricostruire la comune intenzione delle parti usando anche i criteri sistematico e del comportamento successivo.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale è il punto di partenza, ma la volontà comune va desunta, se necessario, anche dal comportamento successivo delle parti e dal contesto negoziale complessivo.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere interpretate nel loro insieme e coordinate tra loro, evitando letture atomistiche o parziali.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere orientata secondo buona fede e in funzione dello scopo pratico perseguito dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale è denunciabile in cassazione come error in iudicando, non come mero vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è oggi limitato nei termini del testo novellato; resta centrale la censura per violazione delle regole interpretative.

  • art. 1322 c.c.

    I contratti collettivi territoriali/aziendali operano in base all'autonomia negoziale delle parti sociali e possono derogare alla disciplina nazionale nei limiti consentiti.

  • art. 2077 c.c.

    Non ostacola, nel rapporto tra contratti collettivi, la deroga in peius da parte della disciplina collettiva successiva o di livello diverso, salvo i diritti già acquisiti.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo collettivo aziendale deve muovere dal testo, ma non può arrestarsi a una lettura meramente letterale quando la clausola richiede coordinamento con altre disposizioni e con la sequenza negoziale complessiva.
  • In materia di contrattazione collettiva, il criterio sistematico ex art. 1363 c.c. assume un rilievo particolarmente intenso: le clausole vanno lette in rapporto reciproco, evitando interpretazioni frammentarie.
  • Il comportamento successivo delle parti può essere decisivo per chiarire la comune intenzione negoziale quando il testo non esprima in modo assolutamente univoco la volontà comune.
  • Un accordo aziendale che richiami una disciplina del CCNL senza limitarla espressamente va interpretato nel quadro dell'intera disciplina richiamata, purché ciò sia coerente con il contenuto complessivo dell'intesa.
  • La violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto integra un error di diritto deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., mentre non è sufficiente una semplice contrapposizione di una diversa lettura del testo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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