Cassazione Civile, Ordinanza n. 37769/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, cui ha aderito la lavoratrice controricorrente, in forza di una transazione intervenuta in sede sindacale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto che nulla fosse statuito sulle spese, proprio per l'adesione della controparte all'atto di rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sul lavoro a termine: in sede di rinvio la Corte d'appello aveva già ritenuto nullo il termine apposto a due contratti intercorsi tra le parti per il periodo marzo-novembre 2003 e aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alla riammissione. Rimaneva da quantificare l'indennità risarcitoria ex art. 32 della L. n. 183/2010, liquidata in 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La società contestava tale quantificazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo e motivazione illogica/contraddittoria, sostenendo di avere chiesto in rinvio la liquidazione nel minimo di 2,5 mensilità e comunque non oltre 6 mensilità, e che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto successivi alla cessazione del rapporto gli accordi di stabilizzazione, mentre alcuni sarebbero stati anteriori; con il secondo deduceva violazione degli artt. 32 L. n. 183/2010 e 8 L. n. 604/1966, lamentando che l'indennità fosse stata determinata in 5 mensilità anziché nel minimo richiesto, senza considerare gli accordi di stabilizzazione prodotti e non contestati. Prima della decisione, però, entrambe le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso per intervenuta transazione sindacale, con adesione della lavoratrice.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il procedimento in camera di consiglio non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata a sostegno del primo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo e vizi motivazionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata a sostegno del secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 32 L. n. 183/2010
richiamato come base della indennità risarcitoria dovuta in caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
art. 8 L. n. 604/1966
richiamato dalla ricorrente in tema di quantificazione dell'indennità risarcitoria, in collegamento con i criteri utilizzati dalla Corte territoriale.
art. 390 c.p.c., comma 2
richiamato per la forma della rinuncia al ricorso depositata dalle parti.
art. 391 c.p.c.
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, tutte le parti depositano valida rinuncia al ricorso e la controparte vi aderisce, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi dedotti.
- La transazione intervenuta tra le parti può rendere privo di oggetto il ricorso per cassazione, imponendo la chiusura del processo con estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata o non contrastata, la Corte può disporre che nulla sia deciso sulle spese, specie quando vi sia adesione della controparte all'atto di rinuncia.
- Le censure sulla quantificazione dell'indennità ex art. 32 L. n. 183/2010 restano assorbite se il processo si estingue prima della decisione nel merito.
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