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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24169/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza del G.d.P. di Como del 15/07/2021 con la quale erano stati condannati ciascuno alla pena di euro 15.000,00 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento). In appello i ricorrenti lamentavano la violazione del diritto degli imputati detenuti a presenziare all'udienza (richiamando artt. 178, comma 1, lett. c), 420-bis e ss. cod. proc. pen., artt. 24 e 11 Cost., art. 5 CEDU), sostenendo di non essere stati tradotti alle udienze per stato di detenzione e chiedendo l'annullamento per violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili per carenza di prova dell'impedimento: non è risultata documentata la presenza di Daudi presso il CPR di Gorizia alla data indicata e dai certificati del DAP risultava che Daudi era uscito dal carcere il 9/9/2020 e alla data dell'udienza era libero; la documentazione presentata per Majjad è risultata insufficiente e l'imputato non risulta nella banca dati del DAP. Inoltre non erano state sollevate eccezioni in udienza successive a giustificare le assenze. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    Norma contestata come fondamento del reato per essersi trattenuti nel territorio dello Stato nonostante l'ordine del Questore di lasciare l'Italia; la Corte ha ritenuto fondata la condanna di primo grado sui presupposti di fatto riferiti dal G.d.P.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in ordine al diritto dell'imputato a partecipare all'udienza; la Corte ha ritenuto che l'impedimento non fosse provato e quindi l'eccezione non sorreggeva il ricorso

  • art. 420-bis e ss. c.p.p.

    Norme processuali richiamate in tema di riti e mezzi di impugnazione e discussione dell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto applicabile alcuna deroga favorevole ai ricorrenti perché mancavano prove dell'impedimento

  • art. 24 Cost., art. 11 Cost., art. 5 CEDU

    Diritti invocati dai ricorrenti (diritto di difesa, rispetto delle garanzie costituzionali ed europee). La Corte ha valutato che non sia stata dimostrata la violazione in assenza di documentazione probante dell'impedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la sanzione pecuniaria a carico di chi propone ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione condannando ciascun ricorrente a euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

  • documentazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (banca dati DAP)

    Fonte amministrativa ritenuta attendibile dalla Corte per accertare lo stato di detenzione e la presenza/assenza del detenuto nelle date rilevanti; la mancata rispondenza ai dati DAP ha inciso sull'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Per far valere l'impedimento alla partecipazione a un'udienza per stato di detenzione occorre produrre documentazione ufficiale, aggiornata e specifica per la data dell'udienza (certificato di detenzione/trasferimento, attestazione del luogo di detenzione).
  • Le banche dati e i certificati rilasciati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono fonti decisive: se dagli estratti risulta che l'imputato era libero o non risulta detenuto, la giustificazione dell'assenza sarà difficilmente accolta.
  • Se in udienza non si eccepisce tempestivamente e in modo formale la mancata presenza per impedimento, diventa oneroso sostenere successivamente l'inammissibilità o l'annullamento per violazione del diritto di difesa.
  • Ricorsi manifestamente infondati o privi della necessaria documentazione probatoria possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'obbligo di pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni di detenzione/transito fra istituti (carcere, CPR, ecc.) la difesa deve attivarsi preventivamente per ottenere e allegare certificati ufficiali e, se necessario, chiedere la traduzione del detenuto alle udienze o la partecipazione via mezzi idonei, documentando ogni richiesta e ogni diniego.
  • L'invocazione di violazioni costituzionali o della CEDU richiede comunque la prova dell'effettiva lesione del diritto; l'assenza di documentazione probatoria fa venir meno tali argomentazioni.

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