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Sentenza

Sentenza n. 554/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato automaticamente dopo sessanta giorni dalla domanda e successivamente revocato dalla Prefettura all’esito delle verifiche sulla capacità economica del datore di lavoro. Ha dedotto, in sintesi: difetto di motivazione, perché il provvedimento avrebbe indicato genericamente l’incapacità economica senza esplicitare dati e metodo di calcolo; irragionevolezza e contraddittorietà, poiché la dichiarazione dei redditi avrebbe attestato un reddito prossimo o superiore alla soglia minima e l’Amministrazione aveva inizialmente rilasciato il nulla osta; mancata considerazione delle osservazioni e della documentazione prodotta nel procedimento; violazione di un asserito obbligo di motivazione rafforzata per la revoca di un nulla osta già rilasciato; violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento, buon andamento, istruttoria e leale collaborazione. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in via subordinata, il rilascio al lavoratore di un permesso per attesa occupazione, sostenendo che il mancato rilascio del permesso per lavoro dipendesse da causa imputabile al datore di lavoro. Le osservazioni procedimentali si fondavano soprattutto sull’affermazione di ulteriori ricavi non annotati, destinati ad aumentare il reddito dichiarato oltre la soglia richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione, all’irragionevolezza e alla contraddittorietà, rilevando che il ricorrente aveva ammesso che la dichiarazione dei redditi originaria indicava un reddito di 28.559 euro, inferiore alla soglia di 30.000 euro prevista per l’assunzione. La dichiarazione asseritamente aggiornata non è stata ritenuta utilizzabile perché priva della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate e perché il ricorrente non aveva chiarito se si trattasse di dichiarazione correttiva o integrativa. In ogni caso, il contenuto della dichiarazione non è stato considerato attendibile: gli ulteriori componenti positivi erano stati collocati in una voce diversa da quella relativa ai ricavi non annotati, mancava la prova dell’effettivo adeguamento agli ISA e vi era anche una discordanza tra gli importi indicati nel procedimento e quelli riportati in giudizio. Inoltre, dall’asseverazione risultava la presenza di un altro dipendente, con conseguente applicazione di una soglia reddituale più elevata. Il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 22, comma 5.01, del d.lgs. 286/1998, il nulla osta può essere rilasciato automaticamente prima della verifica dei requisiti, ma, ai sensi del comma 5-quater, deve essere revocato quando le verifiche successive accertino l’insussistenza dei requisiti indispensabili: la revoca costituisce quindi un atto dovuto e non discrezionale. Ne consegue che non era necessaria una motivazione rafforzata, essendo sufficiente indicare le ragioni del difetto originario dei presupposti, ragioni che la Prefettura aveva esposto. Le osservazioni procedimentali sono state correttamente ritenute inidonee, perché basate su ricavi ulteriori non adeguatamente provati. Sono state respinte anche le censure di sproporzione, buona fede, leale collaborazione, legittimo affidamento e difetto di istruttoria: il rilascio automatico, intervenuto senza previa verifica dei requisiti, non poteva fondare un affidamento tutelabile sulla stabilità del nulla osta. La domanda subordinata relativa al permesso per attesa occupazione è stata ritenuta priva di interesse e comunque infondata: tale permesso presuppone un titolo di soggiorno da rinnovare, non una procedura di primo ingresso divenuta inefficace per mancanza originaria dei requisiti del datore di lavoro. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998

    nulla osta rilasciato automaticamente decorsi sessanta giorni, anche se non è stata ancora verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio

    Il rilascio automatico del nulla osta può intervenire prima della verifica dei requisiti e non impedisce alla Prefettura di procedere successivamente ai controlli.

  • art. 22, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    la Prefettura revochi il nulla osta così emesso se, compiute le verifiche, emerge l’insussistenza dei requisiti indispensabili o la sussistenza di ragioni ostative

    Quando le verifiche successive accertano il difetto originario dei requisiti, la revoca del nulla osta è doverosa e non costituisce esercizio discrezionale del potere di autotutela.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base della disciplina del permesso per attesa occupazione, che presuppone un titolo di soggiorno da rinnovare e il mancato rinnovo per causa imputabile al datore di lavoro.

  • art. 9 d.m. 27.5.2020

    È individuata quale fonte della soglia reddituale minima richiesta per l’assunzione di un lavoratore straniero; nel caso concreto la soglia indicata era di 30.000 euro, salvo soglia più elevata in presenza di altri dipendenti.

  • art. 9, comma 3, d.P.C.M. 27.9.2023

    È richiamato quale fondamento del decreto flussi 2023-2025 e della disciplina applicata al procedimento di nulla osta.

  • art. 9-bis, comma 9, d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017

    Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11

    La possibilità di indicare ulteriori componenti positivi ai fini degli ISA non esonera il contribuente dalla prova dell’effettiva presentazione della dichiarazione e della corretta imputazione contabile e fiscale degli importi.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede e leale collaborazione non può impedire la revoca obbligatoria di un nulla osta quando siano accertati i requisiti indispensabili.

  • art. 37 d.P.R. 394/1999

    È richiamato a conferma del fatto che il permesso per attesa occupazione presuppone una precedente situazione di soggiorno regolare soggetta a rinnovo e non si applica al primo ingresso fondato su un nulla osta privo originariamente dei requisiti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le deduzioni difensive depositate il giorno prima dell’udienza sono state ritenute inammissibili perché tardive rispetto al termine di trenta giorni liberi.

  • art. 42 d.l. 73/2022

    Il giudice ha escluso che la disposizione imponga una motivazione rafforzata per la revoca del nulla osta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e dell’impresa.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente dopo il decorso del termine previsto dalla legge, senza previa verifica dei requisiti, non consolida una posizione definitiva: qualora i controlli successivi accertino l’insussistenza dei requisiti indispensabili o la presenza di ragioni ostative, la Prefettura deve revocarlo.
  • La revoca del nulla osta fondata sull’accertata mancanza originaria dei requisiti non richiede una motivazione rafforzata propria dell’autotutela discrezionale; è sufficiente che il provvedimento indichi le ragioni concrete per cui i presupposti per il rilascio non sussistevano.
  • Il datore di lavoro che intenda dimostrare il superamento della soglia reddituale mediante una dichiarazione fiscale correttiva o integrativa deve provare l’effettiva presentazione della dichiarazione e la riferibilità, coerenza e corretta imputazione degli ulteriori componenti positivi; una dichiarazione priva della ricevuta di trasmissione e non coerente con la documentazione fiscale non è idonea a dimostrare il requisito.
  • Il rilascio automatico di un nulla osta, intervenuto prima dei controlli sui requisiti, non genera un legittimo affidamento tutelabile sulla sua conservazione quando la legge impone la revoca in caso di successivo accertamento dell’insussistenza dei presupposti.
  • Il permesso per attesa occupazione presuppone, secondo la disciplina richiamata, un titolo di soggiorno già posseduto e non rinnovabile per causa imputabile al datore di lavoro; non può essere rilasciato allo straniero entrato per la prima volta in Italia sulla base di un nulla osta successivamente revocato per mancanza originaria dei requisiti del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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