Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1227/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità - del provvedimento conclusivo del procedimento unico 2023/135-bis, datato 25 marzo 2025, con cui il Comune di Salgareda ha autorizzato «l’installazione di stazione radio base per rete di telefonia mobile da realizzare in località Campobernardo, nel terreno catastalmente individuato al foglio 23, mappale n. 506», nonché dei relativi allegati e della relativa nota di trasmissione prot. n. 3423 del 31 marzo 2025; - del silenzio-assenso eventualmente formatosi sulla procedura autorizzatoria in questione, alla luce dell’istanza prot. n. 1124 del 29 gennaio 2025; - del parere radioprotezionistico ambientale favorevole dell’A.R.P.A.V., reso il 27 febbraio 2025, prot. partenza n. 17696/2025 per l’impianto: ID 52286, Vodafone Italia S.p.A., TV5734-A, via San Martino, Salgareda (TV), e relative note di trasmissione dell’A.R.P.A.V. del 27 febbraio 2025 e del Comune di Salgareda prot. n. 2677 del 10 marzo 2025; - della nota del Comune di Salgareda prot. n. 1861 del 17 febbraio 2025; - dell’avviso di rilascio di provvedimento conclusivo relativo al provvedimento conclusivo del procedimento unico 2023/135bis e della relativa nota di trasmissione; nonché, per quanto occorrer possa, - del provvedimento conclusivo del procedimento unico 2023/135, datato 25 marzo 2024, con cui il Comune di Salgareda autorizza «l’installazione di stazione radio base per rete di telefonia mobile da realizzare in località Campobernardo, nel terreno catastalmente individuato al foglio 23, mappale n. 506»; - del relativo parere radioprotezionistico favorevole dell’A.R.P.A.V. per l’impianto: ID 52286, Vodafone Italia S.p.A., TV5734-A, via San Martino, Salgareda (TV), in data 11 dicembre 2023, prot. 0108882/U e relativa nota pervenuta al Comune di Salgareda in data 11 dicembre 2023, prot. 14117; - delle note endoprocedimentali del Comune di Salgareda, ivi compresa la comunicazione del 12 dicembre 2023 recante il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, nonché del riscontro alle memorie in data 15 gennaio 2024 e del riscontro alla nota in data 20 febbraio 2024; - dell’avviso di rilascio di provvedimento conclusivo relativo al provvedimento conclusivo del procedimento unico 2023/135; - di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente, ivi comprese, per quanto occorrer possa e di ragione, le disposizioni regolamentari sulla cui scorta siano stati rilasciati i predetti atti oggetto della presente impugnazione; nonché per l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029.

Giustizia amministrativa202500815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento conclusivo del procedimento unico 2023/135-bis del 25 marzo 2025, relativo all'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base 5G, unitamente al nuovo parere radioprotezionistico A.R.P.A.V. e agli atti connessi; domanda di ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Veneto n. 3029/2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestori)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, già vittoriosi in un precedente giudizio nel quale era stato annullato il parere radioprotezionistico e il titolo autorizzatorio per difetto di istruttoria e motivazione, hanno impugnato il nuovo provvedimento autorizzatorio e il nuovo parere A.R.P.A.V., chiedendo anche l'ottemperanza alla sentenza precedente. Hanno dedotto: violazione dell'art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 per pubblicizzazione tardiva, incompleta o inesatta dell'istanza; inattendibilità del nuovo parere radioprotezionistico, asseritamente fondato sui dati del precedente procedimento e privo di effettivi controlli autonomi sui dati altimetrici, sugli edifici e sulle aree sensibili; irregolarità edilizie nella collocazione degli apparati; violazione delle distanze dai confini previste dalle norme tecniche del Piano degli Interventi; violazione dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001 per mancanza di un idoneo titolo di disponibilità dell'area; contrasto con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni; difetto di istruttoria per il mancato approfondimento della localizzazione alternativa, anche in ragione della vicinanza a una scuola e a un parco; violazione dell'art. 23 delle norme tecniche del Piano degli Interventi, concernente le aree densamente abitate e la prossimità a immobili di interesse storico, architettonico e paesaggistico-ambientale. Le parti resistenti hanno inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda di ottemperanza, il difetto di interesse di alcuni ricorrenti e la tardività dei motivi dal terzo all'ottavo, ma il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere da tali eccezioni perché il ricorso era infondato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo anzitutto infondata la domanda di ottemperanza: la precedente sentenza aveva imposto ad A.R.P.A.V. di adottare un nuovo parere illustrando analiticamente i controlli eseguiti e il loro esito, e tale prescrizione è stata ritenuta pienamente rispettata dal nuovo parere, che descrive il controllo umano sui dati, il software utilizzato, l'area di analisi e di influenza, le simulazioni e le relative mappe. Il motivo sulla pubblicità dell'istanza è stato respinto perché l'art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 impone di pubblicizzare l'istanza, non l'avvio del procedimento; sono state ritenute irrilevanti l'indicazione del solo Inwit, l'errore nell'indicazione della strada e la pubblicazione sull'Albo Pretorio, considerata forma sufficiente in assenza di specifiche prescrizioni legislative. Il motivo sul parere radioprotezionistico è stato respinto perché A.R.P.A.V. ha documentato controlli umani di completezza e coerenza dei dati e simulazioni modellistiche estese a un'area più ampia di quella minima prescritta. Il riferimento alla soglia di 6 V/m a quota 13,5 metri non ha inciso sulla legittimità del parere, poiché alla data del parere i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità erano stati innalzati provvisoriamente a 15 V/m; inoltre, la verifica è stata effettuata a 1,50 metri dal piano di calpestio e gli edifici sono stati considerati cautelativamente a uso residenziale. Le eventuali violazioni delle prescrizioni relative alla collocazione degli apparati costituiscono possibili illeciti esecutivi, non vizi genetici del titolo. La disciplina delle distanze dai confini non si applica alle stazioni radio base, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria dall'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003. È stata ritenuta provata la disponibilità dell'area mediante valido contratto di locazione e, comunque, la modulistica prescritta per l'autorizzazione unica non richiede l'esibizione del titolo giuridico di disponibilità. Le censure sul rischio idraulico, sulla localizzazione alternativa e sulla disciplina comunale delle aree densamente abitate erano già state esaminate e respinte nella precedente sentenza; il piano consente infrastrutture di rete per servizi pubblici essenziali nelle aree a pericolosità media, previa verifica della compatibilità idraulica, che risultava effettuata. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003

    Impone la pubblicizzazione dell'istanza per l'installazione dell'impianto, ma non prescrive una specifica forma di pubblicità né richiede di pubblicizzare l'avvio del procedimento; in assenza di ulteriori indicazioni legislative, la pubblicazione sull'Albo Pretorio è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 44, comma 2, d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina la presentazione dell'istanza per l'autorizzazione unica mediante la modulistica prevista dalla normativa tecnica richiamata.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ... sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    L'assimilazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria comporta la loro compatibilità con ogni zona del territorio comunale e l'inapplicabilità della disciplina ordinaria sulle distanze delle nuove costruzioni dai confini.

  • art. 8, comma 6, legge n. 36/2001

    Consente ai Comuni di adottare divieti di localizzazione degli impianti con riferimento a siti sensibili specificamente individuati, non mediante divieti generalizzati fondati sulla mera densità abitativa o sulla prossimità a luoghi sensibili.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Richiamato quale disposizione applicata nel procedimento precedente in relazione al preavviso di rigetto; la sentenza non ne trae una specifica regola decisoria.

  • art. 11 d.P.R. n. 380/2001

    La censura fondata sulla mancanza del titolo di disponibilità dell'area è stata respinta perché è stata provata l'esistenza di un valido contratto di locazione e perché la modulistica speciale per l'autorizzazione della stazione radio base non richiede l'esibizione del titolo giuridico di disponibilità.

  • art. 14, comma 8, lett. b), secondo capoverso, d.l. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012

    I valori di attenzione ... devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.

    Il parametro di rilevazione dei valori di attenzione è l'altezza di 1,50 metri sul piano di calpestio, non la quota altimetrica sul livello del mare.

  • art. 10, comma 2, legge n. 214/2023

    I valori di attenzione e gli obiettivi di qualità ... sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m.

    L'innalzamento provvisorio a 15 V/m dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità rende irrilevante, nel caso deciso, il riferimento prudenziale del parere alla soglia di 6 V/m.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    La medesima disposizione è stata utilizzata anche per ritenere le stazioni radio base compatibili con le diverse zone urbanistiche, salvo specifici divieti riferiti a siti sensibili.

Massime di principio

  • L'obbligo previsto dall'art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 riguarda la pubblicizzazione dell'istanza per l'installazione di una stazione radio base; in assenza di una forma legislativamente vincolata, la pubblicazione sull'Albo Pretorio può essere sufficiente, purché l'avviso consenta di individuare l'intervento e la relativa localizzazione.
  • Quando un giudicato annulla un parere radioprotezionistico per difetto di istruttoria e impone all'amministrazione di illustrare analiticamente i controlli e il loro esito, il giudicato è rispettato se il nuovo parere descrive il controllo umano sui dati, le metodologie di simulazione, l'area considerata, le verifiche svolte e i risultati ottenuti; la successiva contestazione della correttezza tecnica del nuovo esercizio del potere integra, di regola, una censura di annullamento e non di ottemperanza.
  • Per la verifica dei valori di attenzione relativi ai campi elettromagnetici, il parametro di rilevazione è l'altezza di 1,50 metri sul piano di calpestio, non la quota sul livello del mare; gli eventuali errori nella rappresentazione della quota altimetrica sono irrilevanti se non incidono concretamente sulla verifica del superamento dei limiti applicabili.
  • Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, non sono soggette alla disciplina ordinaria sulle distanze delle nuove costruzioni dai confini e sono, in linea generale, compatibili con ogni zona del territorio comunale.
  • Le violazioni delle prescrizioni contenute in un'autorizzazione relative alle modalità esecutive o alla collocazione degli apparati non determinano, in sé, l'illegittimità genetica del titolo, potendo rilevare nella successiva fase di vigilanza sull'esecuzione dell'intervento.
  • I Comuni possono introdurre divieti di localizzazione delle stazioni radio base soltanto con riferimento a siti sensibili specificamente individuati; non è sufficiente fondare il divieto sulla mera densità abitativa o sulla semplice prossimità a edifici scolastici, parchi o immobili di interesse storico, architettonico e paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.