Cassazione Penale, Sentenza n. 17210/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che, accogliendo l'appello della Procura, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per l'omicidio aggravato di Gurinder Singh. Le censure contestavano in particolare: 1) la modifica da parte del Tribunale del riesame della data di commissione del reato (dal 21-22 dicembre 2021 al 27-28 dicembre 2021), con modifica della contestazione accusatoria e violazione dei limiti del giudizio di riesame; 2) l'assenza di prove certe sulla data dell'omicidio e l'attendibilità delle testimonianze favorevoli al ricorrente (soprattutto le dichiarazioni di Lucia Elia e altri); 3) la mancata e insufficiente motivazione sulla rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria rispetto all'originario rigetto della misura; 4) la svalutazione illegittima delle dichiarazioni assunte in indagini difensive; 5) l'obbligo di interpretare i dubbi in senso favorevole all'imputato; 6) l'asserita carenza di elementi concreti idonei a dimostrare la pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione, richiesti per l'applicazione della custodia cautelare ex art. 274, comma 1, lett. b).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi e inammissibile il sesto. Il Supremo Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame, investito dell'appello della Procura, poteva rivalutare l'intero compendio indiziario (effetto devolutivo) e modificare la ricostruzione temporale alla luce di nuove emergenze probatorie assunte durante le indagini difensive. Ha considerato convincenti e congrue le valutazioni del Tribunale del riesame: riscontri di tracce ematiche nel container e sul veicolo dell'indagato, la consulenza medico-legale che collocava la morte tra il 10 e il 30 dicembre 2021 e la circostanza che il ricorrente acquistò e prese un volo per l'India il 28 dicembre 2021, oltre al licenziamento dei due operai il 29 dicembre 2021. Ha ritenuto inattendibili e contraddittorie le dichiarazioni di alcuni testi, talché la loro svalutazione non era illogica, e ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di reiterazione data la particolare efferatezza del fatto. Di conseguenza la custodia cautelare in carcere è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro dei limiti e dei poteri del giudice che decide sulle misure cautelari; la Corte evidenzia che in caso di appello del pubblico ministero il riesame può estendersi all'intero compendio probatorio
art. 292 cod. proc. pen.
Norma che definisce i presupposti per la misura cautelare; il Tribunale del riesame è tenuto a rivalutare tutti gli elementi indicati da tale articolo ai fini del giudizio di gravità indiziaria
art. 309 cod. proc. pen.
Regola le attività del giudice per le indagini preliminari e gli atti relativi alle misure; richiamata nel contesto dei poteri del giudice e dell'effetto devolutivo dell'appello del PM
art. 310 cod. proc. pen.
Autorizza l'appello del pubblico ministero contro il rigetto della misura; la Corte sottolinea che tale appello legittima la piena riesamina degli elementi probatori da parte del tribunale del riesame
art. 273 cod. proc. pen.
Regola il giudizio sulla gravità degli indizi; la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria
art. 192 cod. proc. pen.
Attiene alla formazione della prova e valutazione delle dichiarazioni; richiamata in relazione all'esame e alla valutazione delle deposizioni rese dalle persone sentite
art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Criterio per l'applicazione della custodia cautelare in carcere in presenza di pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha confermato che la modalità efferata del delitto giustificava la valutazione di elevato rischio di reiterazione
art. 378 cod. pen.
Riguarda il favoreggiamento personale; citato perché alcuni testi, dopo essere stati esaminati in indagini difensive, furono interrogati come indiziati di favoreggiamento, elemento che ha inciso sulla valutazione della loro attendibilità
Massime di principio
- Se il pubblico ministero propone appello avverso il rigetto di una misura cautelare, il tribunale del riesame può rivalutare l'intero compendio indiziario (effetto devolutivo) e non è vincolato alla sola censura specifica.
- La modifica della ricostruzione temporale o di aspetti della contestazione è ammessa in sede di riesame se fondata su nuove emergenze probatorie acquisite; non costituisce per sé violazione purché motivata e collegata agli elementi nuovi.
- Tracce biologiche e riscontri tecnico-scientifici (es. reperti ematici, esiti di consulenza medico-legale) possono costituire elemento idoneo a rafforzare il giudizio di gravità indiziaria e giustificare misure coercitive se valutati nel loro complesso.
- Dichiarazioni contraddittorie o acquisite in indagini difensive possono essere svalutate se emergono elementi che ne pongono in dubbio l'attendibilità; la loro incoerenza può ridurne il valore probatorio.
- Per le misure cautelari il giudice può ricorrere al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza: un quadro indiziario coerente che renda implausibili spiegazioni alternative può essere valutato come gravità indiziaria.
- Il dubbio in favore dell'imputato rileva più stringentemente in sede di giudizio di merito; nel giudizio cautelare si richiede invece la sussistenza di gravi indizi e delle esigenze cautelari, valutate con la necessaria concretezza.
- La particolare efferatezza del fatto e le circostanze oggettive possono legittimare la valutazione di elevata pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione, giustificando la custodia in carcere quando misure meno afflittive si ritengono insufficienti.
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