Provvedimento AGCM C12344 n. 28502 del 22/12/2020
ESPRINET/IDMAINT-DACOM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsprinet acquisisce il 100% di Dacom e Idmaint, società attive nella distribuzione all’ingrosso di prodotti e servizi IT e nei servizi di assistenza tecnica. L’operazione riguarda il mercato nazionale della distribuzione all’ingrosso di prodotti hardware e software a rivenditori professionali indipendenti, comprensivo dei servizi ancillari. L’incremento della quota di Esprinet è inferiore all’1%, in un mercato caratterizzato da concorrenti qualificati, elevata sostituibilità e assenza di elevate barriere all’ingresso. L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. Il patto di non concorrenza è accessorio solo se limitato a due anni e al territorio italiano.
Esprinet acquisisce il controllo esclusivo di Dacom e Idmaint; l’AGCM non avvia l’istruttoria, autorizzando l’operazione senza condizioni, salvo la limitazione del patto di non concorrenza.
Esprinet / Idmaint-Dacom: acquisizione della distribuzione IT all’ingrosso
Esprinet acquisisce il 100% del capitale sociale di Dacom e Idmaint, incluse indirettamente le società controllate da Idmaint. Il provvedimento riguarda una concentrazione notificata ai sensi della legge n. 287/1990 e si conclude in fase preliminare con la decisione dell’AGCM di non avviare l’istruttoria.
Parti e operazione
Esprinet è un gruppo quotato attivo nella distribuzione business-to-business di prodotti hardware e software, elettronica di consumo e apparati di telefonia mobile, con attività principalmente in Italia, Spagna e Portogallo. Dacom opera nel commercio all’ingrosso di computer, periferiche e software ed è specializzata nel settore AIDC, comprendente mobile computing, stampa di codici a barre, lettura e identificazione automatica, nonché servizi pre e post vendita. Idmaint, appartenente al gruppo Dacom, fornisce servizi di manutenzione e supporto tecnico hardware e software.
L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Esprinet del controllo esclusivo di Dacom e Idmaint. Il contratto prevede inoltre un patto di non concorrenza a carico delle società venditrici e dei relativi soci, originariamente della durata di cinque anni e applicabile all’Unione europea, alla Gran Bretagna, alla Svizzera e agli Stati Uniti d’America.
Qualificazione giuridica e soglie di notifica
L’acquisizione del 100% del capitale determina l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa e costituisce quindi una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione rientra nell’ambito della normativa nazionale, non ricorrendo le condizioni indicate dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento CE n. 139/2004.
La comunicazione preventiva era obbligatoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché:
- il fatturato nazionale complessivo realizzato nell’ultimo esercizio dalle imprese interessate era superiore a 504 milioni di euro;
- il fatturato nazionale dell’impresa oggetto di acquisizione era superiore a 31 milioni di euro.
Mercato rilevante del prodotto e geografico
L’operazione interessa il settore dell’Information Technology. In linea con la prassi dell’AGCM, l’Autorità ha individuato come mercato rilevante quello della distribuzione all’ingrosso di prodotti hardware e software principalmente rivolta a rivenditori professionali indipendenti. In tale mercato rientrano anche i servizi ancillari alla distribuzione, quali l’assistenza post-vendita e l’addestramento, secondo l’impostazione della Commissione europea richiamata nel provvedimento.
La dimensione geografica è stata definita nazionale, in considerazione dell’ambito di attività delle imprese acquisite. Il mercato considerato è quindi quello italiano della distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici e di elettronica di consumo.
Posizioni di mercato e struttura concorrenziale
Prima dell’operazione Esprinet è il principale operatore, con una quota pari a circa il 25-30%. Il contributo di Dacom e Idmaint comporta un incremento inferiore all’1%, circostanza che limita significativamente l’impatto strutturale dell’operazione.
Sul mercato sono presenti numerosi operatori qualificati, tra cui:
- Computer Gross Italia, con una quota pari a circa il 15-20%;
- Tech Data, con una quota pari a circa il 10-15%;
- Ingram Micro Italia, con una quota pari a circa il 10-15%.
L’Autorità ha inoltre rilevato un’elevata sostituibilità dal lato della domanda, poiché i prodotti di marca non sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano. La presenza di operatori numerosi e qualificati, dotati di reti di vendita capillari, contribuisce a mantenere la contendibilità del mercato. Secondo le informazioni fornite dalla parte notificante, non risultano inoltre elevate barriere all’ingresso.
Valutazione degli effetti concorrenziali
Alla luce della quota incrementale molto contenuta, della presenza di concorrenti qualificati, dell’elevata sostituibilità dei prodotti e dell’assenza di elevate barriere all’ingresso, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non fosse idonea a produrre significativi effetti sull’assetto concorrenziale del mercato interessato.
In particolare, l’Autorità ha escluso che l’operazione determini, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza è stato valutato quale possibile restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria alla concentrazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita. Tuttavia, l’AGCM ne ha riconosciuto l’accessorietà soltanto entro limiti più ristretti rispetto a quelli contrattualmente previsti:
- durata massima di due anni decorrenti dal perfezionamento dell’operazione;
- applicazione limitata al territorio nazionale.
L’Autorità ha precisato che si riserva di valutare il patto qualora venga realizzato oltre tali limiti, richiamando la Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione del 2005.
Esito procedurale
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è quindi stata autorizzata senza misure correttive, ferma restando la qualificazione del patto di non concorrenza come accessorio esclusivamente nei limiti temporali e geografici indicati nel provvedimento.
Punti principali
Operazione e parti
Esprinet, attiva nella distribuzione business-to-business di prodotti informatici, software, elettronica di consumo e apparati di telefonia mobile, acquisisce il 100% del capitale di Dacom e Idmaint, incluse indirettamente le società controllate da Idmaint. Dacom opera nella distribuzione specializzata di prodotti e servizi AIDC e nell’identificazione automatica delle merci; Idmaint fornisce manutenzione e supporto tecnico hardware e software.
Qualificazione e obbligo di notifica
L’operazione costituisce una concentrazione mediante acquisizione del controllo esclusivo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. È soggetta alla legge italiana e all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate supera 504 milioni di euro e quello della società acquisita supera 31 milioni di euro.
Mercato rilevante
Il mercato rilevante è quello nazionale della distribuzione all’ingrosso di prodotti hardware e software principalmente destinati a rivenditori professionali indipendenti, comprensivo dei servizi ancillari quali assistenza post-vendita e addestramento.
Effetti concorrenziali
Esprinet detiene una quota di circa il 25-30% e l’operazione determina un incremento inferiore all’1%. Sono presenti concorrenti qualificati quali Computer Gross Italia, Tech Data e Ingram Micro Italia, oltre a numerosi operatori con reti di vendita nazionali. L’elevata sostituibilità dei prodotti e l’assenza di elevate barriere all’ingresso mantengono una significativa pressione concorrenziale.
Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza previsto dal contratto, originariamente della durata di cinque anni e con estensione a Unione europea, Gran Bretagna, Svizzera e Stati Uniti, è considerato direttamente connesso e necessario all’operazione soltanto se limitato a due anni dal perfezionamento e al territorio italiano. L’AGCM si riserva di valutarlo qualora venga applicato oltre tali limiti.
Esito
L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non costituisca né rafforzi una posizione dominante idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4.
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