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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12338 n. 28487 del 15/12/2020

OVS/17 RAMI DI AZIENDA DI MARGHERITA DISTRIBUZIONE

AGCMC12338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

OVS S.p.A. ha acquisito mediante contratti decennali di affitto il controllo esclusivo di 17 rami d’azienda, ricavati da 14 ipermercati precedentemente a insegna Auchan e destinati alla vendita di abbigliamento e accessori. L’operazione integra una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990 ed è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1. Nei mercati locali individuati con isocrone di 20 e 30 minuti, le quote post-operazione risultano contenute e l’incremento è generalmente inferiore all’1%. L’AGCM ha ritenuto insussistente una posizione dominante e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, riservandosi di valutare separatamente la clausola contenuta nella side letter.

OVS acquisisce il controllo esclusivo di 17 rami d’azienda di Margherita Distribuzione destinati alla vendita di abbigliamento e accessori; l’AGCM non avvia l’istruttoria e autorizza di fatto l’operazione senza condizioni.

OVS / 17 rami d’azienda di Margherita Distribuzione

Il provvedimento riguarda l’acquisizione, da parte di OVS S.p.A., del controllo esclusivo di 17 rami d’azienda di proprietà di Margherita Distribuzione S.p.A. L’operazione è stata realizzata mediante contratti di affitto di ramo d’azienda di durata decennale e riguarda attività commerciali destinate alla vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori. L’AGCM ha esaminato l’operazione nella fase di valutazione preliminare e ha concluso per il mancato avvio dell’istruttoria.

Le parti e l’operazione

OVS opera a livello nazionale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori per uomo, donna e bambino, attraverso le insegne OVS e Upim e ulteriori marchi. Nel 2019 ha realizzato in Italia un fatturato complessivo compreso nell’intervallo riservato di 1.000-1.500 milioni di euro.

I rami oggetto di acquisizione erano di proprietà di Margherita Distribuzione e insistevano su 14 ipermercati precedentemente operanti a insegna Auchan, situati nelle province di Macerata, Torino, Brescia, Roma, Piacenza, Napoli, Bergamo, Sassari, Brindisi, Siracusa e Catania. In tre casi, sulla porzione immobiliare di un singolo ipermercato sarebbero stati costituiti tre distinti rami d’azienda, per un totale di 17 rami incidenti su 14 mercati locali.

Prima della cessione, gli ipermercati erano interessati da un processo di riorganizzazione comprendente il frazionamento delle porzioni immobiliari e la rimodulazione delle superfici di vendita, finalizzata al rilascio di autorizzazioni per la vendita di prodotti non alimentari. I rami sarebbero stati composti, tra l’altro, dal diritto di godimento degli immobili, dall’intestazione temporanea a OVS delle autorizzazioni commerciali, dal diritto di utilizzo di impianti e attrezzature e dal personale individuato dalle parti. Il fatturato imputabile ai rami nel 2019 è stato stimato in 40-50 milioni di euro, interamente realizzato in Italia.

Qualificazione e soglie procedurali

L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto l’affitto di lunga durata attribuisce a OVS il controllo esclusivo di parti di un’impresa.

L’operazione è stata ricondotta alla disciplina nazionale perché non ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004. Sussisteva l’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, essendo stati superati i seguenti parametri di fatturato nazionale:

  • oltre 504 milioni di euro per il fatturato complessivo delle imprese interessate;
  • oltre 31 milioni di euro per il fatturato individuale realizzato in Italia da almeno due imprese interessate.

Mercato del prodotto

L’operazione incide sulla distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori non di lusso. L’Autorità ha rilevato che il mercato potrebbe essere articolato nei segmenti adulto e bambino, considerata la differente natura della domanda e la presenza di operatori specializzati in una sola delle due categorie.

La definizione merceologica è stata tuttavia lasciata aperta, perché l’operazione non presentava criticità concorrenziali né considerando il mercato complessivo né considerando separatamente i due segmenti.

Mercato geografico

Il mercato geografico è stato definito come locale, in ragione dell’importanza della prossimità dei punti vendita nelle decisioni di acquisto dei consumatori. In linea con la prassi dell’AGCM, gli ambiti locali sono stati analizzati mediante isocrone costruite sulla base dei tempi di percorrenza dai punti vendita interessati.

La parte notificante ha fornito dati utilizzando due possibili ampiezze geografiche:

  • isocrone di 30 minuti;
  • isocrone di 20 minuti.

Anche la definizione geografica è stata lasciata aperta, poiché entrambe le configurazioni conducevano alla medesima conclusione di assenza di criticità. Le isocrone erano supportate da un’indagine alle casse sui CAP di residenza della clientela OVS e da indagini di geomarketing relative alla disponibilità allo spostamento dei consumatori nei bacini dei centri commerciali.

Posizioni e quote di mercato

L’analisi ha riguardato 14 mercati locali, corrispondenti ai territori interessati dai rami d’azienda. Le quote post-concentrazione di OVS risultavano contenute in entrambe le ipotesi di delimitazione geografica.

In particolare:

  • nel mercato complessivo dell’abbigliamento e degli accessori, la quota post-operazione raggiungeva al massimo circa il 15-20%;
  • nel segmento bambino, la quota massima arrivava a circa il 30-35%;
  • nel segmento adulto, le quote rimanevano sensibilmente più contenute rispetto al segmento bambino;
  • l’incremento derivante dall’operazione era inferiore all’1% nella quasi totalità dei mercati;
  • l’incremento superava di poco l’1% soltanto in tre aree locali, indicate nella decisione con i numeri 4, 7 e 9.

Le quote dei rami acquisiti risultavano, nella maggior parte dei casi, inferiori all’1%, con limitate eccezioni in alcune aree e segmenti. L’effetto incrementale è stato quindi valutato come marginale.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’AGCM ha sottolineato che, in ciascun ambito locale, OVS avrebbe continuato a confrontarsi con una pluralità di concorrenti attivi nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori non di lusso. Tra gli operatori indicati figurano Calzedonia, Intimissimi, Motivi, Original Marines, Piazza Italia, Sisley, Tezenis, United Colors of Benetton, Golden Point, Lovable, Okaidi, Oltre, Pimkie, Tally Weijl, Yamamay, Terranova, Alcott, Camomilla Italia, Stradivarius, H&M, Bershka, Mango, Zara, Zuiki e altri.

Alla luce delle quote, dell’incremento limitato e della presenza di numerosi concorrenti, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione non fosse idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.

Side letter e clausola di esclusione di operatori terzi

Contestualmente all’accordo quadro, le parti avevano previsto una side letter contenente, per quanto rilevante, l’obbligo di Margherita Distribuzione, in qualità di concedente, di non sottoscrivere contratti con terzi aventi a oggetto il godimento di determinati spazi di sua proprietà all’interno del centro commerciale per la durata dei contratti di affitto stipulati con OVS.

La clausola era motivata dall’esigenza di evitare la presenza, nella medesima area commerciale, di specifiche insegne concorrenti, che secondo le parti avrebbe potuto vanificare l’investimento di OVS sui rami d’azienda.

L’AGCM ha escluso che la pattuizione costituisse una restrizione accessoria direttamente connessa e necessaria alla concentrazione. In particolare, ha considerato rilevanti la durata eccessivamente lunga della limitazione e il fatto che il vincolo fosse diretto a impedire l’accesso, nella medesima area commerciale, a specifici operatori terzi, anziché a proteggere OVS dalla concorrenza del venditore. La valutazione della clausola è stata quindi separata da quella dell’operazione, con riserva di ulteriori accertamenti ove ne ricorressero i presupposti.

Esito del procedimento

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione non comportasse la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

L’AGCM ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è stata quindi lasciata procedere senza condizioni o misure correttive, ferma restando la riserva di valutazione autonoma della clausola contenuta nella side letter.

Punti principali

Parti e oggetto dell’operazione

OVS S.p.A., attiva nella distribuzione al dettaglio di abbigliamento e accessori attraverso le insegne OVS, Upim e altri marchi, acquisisce il controllo esclusivo di 17 rami d’azienda di proprietà di Margherita Distribuzione S.p.A. I rami, situati in diverse province italiane, derivano dal ridimensionamento e dalla trasformazione di 14 ipermercati precedentemente a insegna Auchan e saranno destinati alla vendita di abbigliamento e accessori.

Struttura giuridica e qualificazione

Il controllo è acquisito mediante contratti di affitto di ramo d’azienda di durata decennale, preceduti da un accordo quadro sottoscritto il 6 ottobre 2020. L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo di parti di un’impresa.

Obbligo di comunicazione e disciplina applicabile

L’operazione rientra nell’ambito della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di applicabilità del Regolamento CE n. 139/2004. È stata comunicata preventivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 504 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese superava 31 milioni di euro.

Mercati rilevanti

Il mercato merceologico è quello della distribuzione al dettaglio di articoli di abbigliamento e accessori non di lusso. L’AGCM ha riconosciuto la possibile distinzione tra segmento adulto e segmento bambino, ma ha lasciato aperta la definizione esatta poiché nessuna delle due configurazioni comportava criticità concorrenziali. Il mercato geografico è stato considerato locale, sulla base di isocrone di 20 e 30 minuti di percorrenza dai punti vendita interessati.

Quote e sovrapposizioni

Nei 14 mercati locali rilevanti, la quota post-concentrazione di OVS raggiunge al massimo circa il 15-20% considerando l’intero mercato dell’abbigliamento e circa il 30-35% nel solo segmento bambino. L’incremento derivante dall’operazione è inferiore all’1% nella quasi totalità dei casi e supera di poco tale soglia soltanto in tre aree locali.

Pressione concorrenziale

In tutti gli ambiti locali è stata rilevata la presenza di numerosi operatori concorrenti, tra cui Calzedonia, Intimissimi, Motivi, Original Marines, Piazza Italia, Sisley, Tezenis, Benetton, Okaidi, Oltre, Pimkie, Tally Weijl, Terranova, Alcott, Stradivarius, H&M, Bershka, Mango, Zara e altri. L’Autorità ha pertanto escluso effetti idonei a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali.

Side letter e restrizioni accessorie

La side letter prevedeva l’obbligo di Margherita Distribuzione, per la durata dei contratti di affitto, di non concedere a terzi determinati spazi di proprietà situati all’interno dei centri commerciali, inclusi spazi destinati a specifici concorrenti. L’AGCM ha ritenuto tale pattuizione non qualificabile come restrizione accessoria, anche in ragione della durata e del fatto che il vincolo impediva l’accesso a specifici operatori terzi; l’Autorità si è riservata di valutarla separatamente ove ne ricorrano i presupposti.

Esito

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non costituisse né rafforzasse una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, senza imporre condizioni o misure correttive.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato rilevantequote di mercatodistribuzione al dettaglio di abbigliamento

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