Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14110/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972. Il contribuente l’ha impugnata, ma in primo grado ha notificato il ricorso solo all’Agente della riscossione e non all’Agenzia delle Entrate. Dopo il rigetto in CTP e il successivo appello, la CTR ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate e ha respinto l’impugnazione. In cassazione il contribuente ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica della cartella e della comunicazione di avvenuta notifica, sostenendo che non fosse stata provata l’idonea notifica a soggetto diverso dal destinatario e l’invio della C.A.N.; 2) violazione delle norme sul controllo automatizzato e dello Statuto del contribuente, assumendo che fosse sempre necessaria la preventiva comunicazione di irregolarità prima dell’iscrizione a ruolo; 3) violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990 per mancato rilievo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 9, d.l. 193/2016 conv. l. 225/2016 rispetto all’art. 97 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto notificatorio, già accertato dalla CTR come regolare sulla base della ricevuta postale e dell’avviso di notizia di avvenuta notifica, sicché non era configurabile una violazione di legge. Sul secondo motivo ha ribadito il principio per cui, nei controlli automatizzati ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, la comunicazione preventiva non è di regola necessaria, salvo che occorrano rettifiche preventive per incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la Corte ha quindi escluso che la sua omissione determinasse invalidità della cartella nel caso concreto. Sul terzo motivo ha respinto la censura richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 2020, che ha già escluso l’illegittimità delle disposizioni relative alle posizioni organizzative di elevata responsabilità presso le Agenzie fiscali. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna alle spese e con l’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Nei controlli automatizzati consente l’emissione della cartella senza necessità, di regola, di preventiva comunicazione dell’esito al contribuente.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Per il controllo automatizzato IVA vale il medesimo principio: la cartella può essere emessa senza previo contraddittorio, salvo incertezze rilevanti che impongano rettifiche preventive.

  • art. 7, comma 3, L. 890/1982

    Richiamato dal ricorrente sulla notifica; la Corte non vi fonda una violazione, perché la censura investe l’accertamento di fatto della regolarità della notifica.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di prova della notifica; la Corte osserva che la censura mira a una diversa valutazione del materiale probatorio, non a un errore di riparto dell’onere probatorio.

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    L’obbligo di contraddittorio preventivo non opera in via generale per l’iscrizione a ruolo da controllo automatizzato, ma solo quando vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione.

  • art. 21-septies L. 241/1990

    La censura di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente non è accolta, poiché la questione è già stata sostanzialmente superata dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte.

  • art. 1, comma 9, d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    Disposizione richiamata nella censura di costituzionalità; la Corte ne conferma la tenuta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 164/2020.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale invocato dal ricorrente; la Corte non ravvisa profili di illegittimità per effetto del precedente della Corte costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma, in sostanza, mira a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove è inammissibile nella sua sostanza e comunque infondata come vizio di diritto.
  • In materia di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la cartella di pagamento può essere emessa senza preventiva comunicazione dell’esito del controllo, salvo che emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedano un contraddittorio preventivo; in assenza di tali incertezze, l’omissione non incide sulla validità dell’atto.
  • La prova della regolarità della notificazione, quando sia stata accertata dal giudice di merito sulla base della documentazione prodotta, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una diversa lettura degli atti, se non nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale consentito.
  • La questione di legittimità costituzionale di una disciplina già scrutinata dalla Corte costituzionale non può essere utilmente riproposta senza confrontarsi con il decisum del giudice delle leggi, specie quando il precedente abbia escluso i profili di illegittimità dedotti.
  • L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nello schema del controllo automatizzato non ha carattere assoluto, ma condizionato alla presenza di reali margini di incertezza sui dati dichiarativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.