Cassazione Civile, Ordinanza n. 24182/2022 del 04/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento senza preavviso intimato a un dipendente di un ente locale in applicazione del CCNL del comparto regioni ed autonomie locali, dopo che una videoregistrazione aveva mostrato la ricezione, in più occasioni, di 5 euro da parte di cittadini che si rivolgevano allo sportello per ottenere il certificato di morte, documento che sarebbe stato gratuito. La domanda di illegittimità del licenziamento era stata respinta sia in primo che in secondo grado; il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato. Con il ricorso ex art. 391-bis c.p.c. il lavoratore ha chiesto la revocazione della sentenza di cassazione deducendo un errore revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente affermato che egli non aveva contestato la prassi di ricezione del denaro, mentre tale contestazione sarebbe stata effettivamente svolta. La Corte ha però ritenuto che la doglianza non integrasse un errore percettivo revocatorio, perché riguardava la valutazione della non contestazione di un fatto e quindi una statuizione frutto di apprezzamento del giudice, non una svista immediatamente rilevabile dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti di causa, avente carattere decisivo; nel caso di specie, però, la censura investiva la valutazione giudiziale sulla non contestazione di un fatto, attività incompatibile con l'errore meramente percettivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
individua il rimedio della revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, ma solo nei limiti rigorosi propri dell'errore revocatorio.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non attinente a un punto controverso deciso dal giudice.
art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) e comma 8, lett. f) del CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali
costituisce la base contrattuale richiamata per il licenziamento senza preavviso del dipendente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto nel giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia viziata da una svista percettiva immediatamente verificabile, non quando la censura investa una valutazione o un apprezzamento del giudice.
- La mancata contestazione di un fatto, quando sia affermata dal giudice sulla base del principio di non contestazione, è frutto di un'attività valutativa e non integra di per sé un errore revocatorio.
- Perché vi sia errore revocatorio, il fatto asseritamente mal percepito deve essere decisivo, nel senso che senza quell'errore la decisione sarebbe stata certamente di segno opposto.
- Il giudizio di revocazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o per rimettere in discussione questioni già esaminate nel giudizio precedente.
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