Circolare numero 187 del 06-10-2016
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alla modalità di applicazione dell’articolo 13-ter del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016 – introdotto dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016 – che ha sospeso, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, l’applicazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9. INDICE 1. Nuova definizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri da settembre 2016 2. Istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens 3. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la disciplina dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri sugli aeromobili, a seguito della sospensione dell’aumento prevista dal 1° settembre al 31 dicembre 2016. Vengono riepilogati gli importi applicabili per i diversi periodi, le modalità di esposizione nel flusso UniEmens con i codici causali M402, M403 e M405, e le conferme sulle istruzioni contabili e sulla ripartizione delle somme. È inoltre richiamato il successivo incremento di 0,32 euro previsto dal 1° gennaio 2019.
Nuova misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco e istruzioni UniEmens/contabili
Nuova definizione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri
La circolare interviene sulla disciplina dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, richiamando gli effetti del decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 e della successiva sospensione prevista dal D.L. n. 113/2016. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per la denuncia UniEmens e confermate le regole contabili di ripartizione delle somme.
Quadro normativo e misura dell’incremento
Il decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha fissato la misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco destinata all’Inps in:
- 2,50 euro per l’anno 2016;
- 2,42 euro per l’anno 2017;
- 2,34 euro per l’anno 2018.
Tale incremento è collegato al finanziamento dell’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 13, comma 21, del D.L. n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014.
Successivamente, l’articolo 13-ter del D.L. n. 113/2016, introdotto dalla legge di conversione n. 160/2016, ha sospeso l’applicazione dell’incremento per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.
Importi dovuti per gli imbarchi del periodo settembre-dicembre 2016
Per gli imbarchi relativi al periodo settembre-dicembre 2016, le società di gestione aeroportuale devono riversare all’Inps gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a:
- 3 euro per passeggero, ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005;
- 2 euro per passeggero, ai sensi dell’art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012.
La somma complessiva riferita a tali imbarchi è quindi pari a 5 euro per ogni imbarco.
Istruzioni per la denuncia UniEmens
Le società di gestione aeroportuale devono esporre nel flusso UniEmens le somme relative agli imbarchi da settembre 2016 utilizzando il codice causale M402, già in uso, che assume il nuovo significato di: "Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)".
In particolare:
- va valorizzato il codice causale M402;
- va indicato l’importo da versare;
- le somme denunciate sono quelle riscosse nel mese oggetto di denuncia e riferite agli imbarchi del periodo considerato.
Trattamento dei periodi pregressi
La circolare riepiloga anche le modalità di denuncia degli importi relativi a periodi precedenti:
- per imbarchi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2015 continua a essere utilizzato il codice M402, con importi pari a 5 euro per imbarco;
- per imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 resta il codice M403, con importi pari a 3 euro per imbarco;
- per imbarchi da gennaio ad agosto 2016 si continua ad applicare la circolare n. 39/2016, con codice M405 e importi pari a 7,5 euro per imbarco.
Trattenuta per spese di riscossione
Viene ribadito che, sulle somme riscosse dal 18 luglio 2012, le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere lo 0,25% del gettito per spese di riscossione e comunicazione.
Istruzioni contabili e ripartizione delle somme
In conseguenza della sospensione dell’incremento per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2016, restano confermate le istruzioni contabili già fornite, da ultimo, nella circolare n. 39 del 23 febbraio 2016.
La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM continua a imputare le somme denunciate con il codice M402 ai conti GVR24111 e GAU24111, secondo le rispettive percentuali di competenza, nell’ambito:
- del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, ridenominato e adeguato al D.Lgs. n. 148/2015 e al D.I. n. 95269/2016;
- della Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GIAS).
Ulteriore incremento dal 1° gennaio 2019
La circolare segnala infine che il comma 5 dell’articolo 13-ter del D.L. n. 113/2016, introdotto dalla legge n. 160/2016, ha previsto dal 1° gennaio 2019 un ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri pari a 0,32 euro. Il relativo gettito è destinato a finanziare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Punti principali
Nuova misura dell’incremento e sospensione dal 1° settembre 2016
Il decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 ha fissato la nuova ulteriore misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco destinata all’Inps: 2,50 euro per il 2016, 2,42 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018. L’articolo 13-ter del D.L. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016, ha però sospeso l’applicazione dell’incremento per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2016.
Importi da riversare per imbarchi da settembre a dicembre 2016
Per gli imbarchi relativi al periodo settembre-dicembre 2016, le società di gestione aeroportuale devono riversare all’Inps gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 3 euro per ogni imbarco ai sensi dell’art. 6-quater, comma 2, del D.L. n. 7/2005 e pari a 2 euro per ogni imbarco ai sensi dell’art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012. Il totale dell’incremento per tali imbarchi è quindi pari a 5 euro per passeggero.
Istruzioni UniEmens e codice causale M402
Le somme relative agli imbarchi da settembre 2016 devono essere denunciate nel flusso UniEmens con il codice causale già in uso M402, che assume il nuovo significato di "Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)". Le società valorizzano il codice causale M402 e indicano l’importo da versare riferito alle somme riscosse nel mese di denuncia e relative agli imbarchi del periodo considerato.
Disciplina dei periodi pregressi: M402, M403 e M405
Per gli imbarchi dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2015 continua a կիրառarsi il codice causale M402, con importo di 5 euro per ogni imbarco. Per gli imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 si utilizza il codice M403, riferito a 3 euro per ogni imbarco. Per gli imbarchi da gennaio ad agosto 2016 resta ferma la modalità già indicata nella circolare n. 39/2016, con codice M405 e importo di 7,5 euro per ogni imbarco.
Trattenuta dello 0,25% per spese di riscossione
Sulle somme riscosse a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, le società di gestione aeroportuale hanno diritto a trattenere lo 0,25% del gettito a titolo di spese di riscossione e comunicazione.
Istruzioni contabili e imputazione delle somme
A seguito della sospensione dell’incremento per il periodo 1° settembre-31 dicembre 2016, vengono confermate le istruzioni contabili già fornite, da ultimo, nella circolare n. 39 del 23/02/2016. La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputa le somme denunciate con il codice M402 ai conti GVR24111 e GAU24111, secondo le percentuali di rispettiva competenza, nell’ambito del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e della Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GIAS).
Incremento dal 1° gennaio 2019
È richiamato inoltre il comma 5 dell’articolo 13-ter del D.L. n. 113/2016, che prevede dal 1° gennaio 2019 un nuovo incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di 0,32 euro, destinato a finanziare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
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