Sentenza n. 1792/2026 - Torino, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a una cartella per prelievo supplementare sul latte riferito alle annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo, in sintesi: illegittimità propria e derivata degli atti di riscossione per violazione della disciplina europea sulle quote latte e per l’utilizzo di dati produttivi inattendibili; mancato scomputo di somme asseritamente recuperate mediante trattenute di aiuti agricoli o versamenti successivi; prescrizione del credito; difetto di motivazione dell’intimazione e illegittima applicazione degli interessi moratori; nullità o inesistenza della notificazione telematica effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi. Le amministrazioni hanno chiesto il rigetto e ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni concernenti il merito della pretesa creditoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di ADER, rilevando che il ricorso riguardava sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell’intimazione. Nel merito, ha accolto parzialmente il ricorso perché i provvedimenti di determinazione del prelievo relativi alle annate 2002/2003, 2006/2007 e 2007/2008 erano stati annullati da precedenti sentenze del Consiglio di Stato; tale annullamento ha fatto venir meno il titolo della riscossione e ha determinato l’illegittimità derivata della cartella e dell’intimazione per le corrispondenti poste. L’annullamento è stato limitato a tali annualità, poiché l’intimazione aveva contenuto plurimo e le singole pretese erano autonome e scindibili. Quanto all’annata 2005/2006, il TAR ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto inammissibili le contestazioni dirette contro l’an e il quantum del prelievo ormai definitivo, nonché quelle relative ai dati produttivi, perché riferite ad atti presupposti e non a vizi propri dell’intimazione; ha inoltre escluso che la violazione del diritto dell’Unione comportasse nullità, trattandosi, in linea generale, di causa di annullabilità soggetta a impugnazione tempestiva. Ha escluso che vi fossero pagamenti o compensazioni riferibili al credito 2005/2006; ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale, non maturata anche considerando la sospensione del decorso durante il giudizio; ha giudicato sufficiente la motivazione dell’intimazione e legittima l’applicazione degli interessi moratori ex art. 30 d.P.R. 602/1973; ha infine ritenuto valida la notificazione PEC, sia perché il mittente era riconoscibile, sia perché la notificazione aveva comunque raggiunto lo scopo. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
nullità del provvedimento amministrativo
Le ipotesi di nullità sono tipiche e non comprendono, di regola, il contrasto dell’atto con il diritto dell’Unione; tale contrasto determina annullabilità, salvo che riguardi la stessa norma interna attributiva del potere.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato tra i motivi di ricorso in relazione all’autotutela, senza autonoma incidenza sulla decisione finale.
art. 2946 c.c.
Il credito per prelievo supplementare è soggetto a prescrizione decennale, non ancora maturata nel caso esaminato.
art. 2945, comma 2, c.c.
La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio, regola ritenuta applicabile anche quando l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore.
art. 30 d.P.R. 602/1973
La disciplina degli interessi moratori è applicabile anche ai crediti erariali relativi al prelievo supplementare, nonostante la natura non tributaria del debito.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009
Dal 1° aprile 2019 la riscossione coattiva del prelievo supplementare avviene mediante ruolo secondo la disciplina richiamata del d.lgs. 46/1999 e del d.P.R. 602/1973.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La notificazione non è invalida quando ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinata.
art. 3-bis l. 53/1994
La regola relativa all’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi concerne le notifiche eseguite dagli avvocati e non impedisce, di per sé, la validità della notifica amministrativa proveniente da un indirizzo riconoscibile.
art. 16-ter d.l. 179/2012
La mancata presenza dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblici elenchi non determina automaticamente l’inesistenza della notificazione quando il mittente sia riconoscibile.
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
Prevede la presenza nell’indice nazionale dell’indirizzo PEC del destinatario della notificazione della cartella, senza imporre analogo requisito per l’indirizzo dell’ufficio mittente.
art. 1, comma 525, l. 228/2012
Rende applicabile alla riscossione delle quote latte la disciplina della riscossione tributaria mediante rinvio al d.P.R. 602/1973.
art. 2909 c.c.
Il giudicato ha efficacia oggettivamente e soggettivamente limitata e non consente di estendere automaticamente gli effetti di decisioni relative ad altre annualità o ad altri soggetti.
Massime di principio
- Quando l’atto impositivo presupposto è annullato, vengono meno il titolo della pretesa e, per illegittimità derivata, gli atti successivi di riscossione, inclusi ruolo, cartella e intimazione di pagamento, anche se l’annullamento del presupposto interviene successivamente e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.
- Un’intimazione di pagamento avente contenuto plurimo, riferita a crediti distinti per annualità autonome, è scindibile: l’annullamento relativo ad alcune poste non travolge le statuizioni concernenti le altre poste, se queste conservano autonomo fondamento.
- L’intimazione di pagamento, quale atto prodromico all’esecuzione forzata, è impugnabile per vizi propri e non consente di rimettere in discussione l’an o il quantum della pretesa ormai cristallizzata, salvo che sia mancata la notificazione degli atti presupposti.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità; una volta decorso il termine di impugnazione, l’atto diviene inoppugnabile, salvo i casi in cui sia incompatibile con il diritto dell’Unione la stessa norma interna attributiva del potere.
- I crediti relativi al prelievo supplementare sul latte non sono obbligazioni periodiche, ma misure patrimoniali soggette alla prescrizione ordinaria decennale; il termine non decorre durante la pendenza del giudizio.
- La notificazione di un atto amministrativo mediante PEC proveniente da un indirizzo non coincidente con quello risultante dai pubblici elenchi non è automaticamente inesistente o invalida quando il mittente sia riconoscibile e la notificazione abbia raggiunto la sua funzione conoscitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 1716/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 379/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →