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Sentenza

Sentenza n. 426/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 173 del Registro delle Ordinanze del 10.10.2025, notificata in data 13.10.2025, con la quale è stato ordinato alla sig.ra Koka Szilvia, nella sua qualità di amministratore unico dalla S.K.Z. Service S.R.O., di ripristinare entro 90 giorni dalla notifica, a sua cura e spese, lo stato dei luoghi come erano prima della messa in opera dei manufatti abusivi ivi indicati (all.1); - di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202501396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino relativa a due pensiline per il ricovero di veicoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria di un terreno sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva, tramite il proprio amministratore unico, di demolire due manufatti realizzati senza titolo edilizio, autorizzazione paesaggistica e denuncia strutturale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'ordinanza non fosse stata notificata alla società proprietaria, ma soltanto all'amministratore, non individuato quale responsabile dell'abuso. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, assumendo l'assenza di ragioni di urgenza e l'utilità del contraddittorio in relazione alla disciplina delle pergotende introdotta dal decreto Salva Casa. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, motivazione irragionevole e apparente e ingiustizia manifesta, sostenendo che il Comune non avesse valutato la compatibilità paesaggistica dei manufatti e che questi fossero qualificabili come pergotende rientranti nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la notifica dell'ordinanza alla società proprietaria in persona del suo amministratore e legale rappresentante. L'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 pone l'obbligo di demolizione a carico del proprietario e del responsabile dell'abuso; nei confronti del proprietario l'ordine ha funzione ripristinatoria e prescinde dall'accertamento della sua responsabilità effettiva, in ragione del rapporto materiale qualificato con il bene e della concreta possibilità di eseguire la demolizione. Nel caso concreto, inoltre, non risultava che l'immobile fosse detenuto da terzi, sicché la società proprietaria era verosimilmente anche responsabile dell'abuso. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la necessità della comunicazione di avvio, trattandosi di attività vincolata conseguente alla realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. La partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sull'esito. L'atto sarebbe rimasto vincolato anche ove le opere fossero state qualificabili come interventi di edilizia libera, perché l'art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001 fa comunque salve le disposizioni paesaggistiche e quelle relative al rischio idrogeologico. Non era inoltre necessaria una previa verifica comunale della compatibilità paesaggistica, trattandosi di ordine demolitorio dovuto in presenza della realizzazione dell'intervento senza autorizzazione paesaggistica; la società non aveva presentato un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso che i manufatti fossero pergotende: si trattava di pensiline costituite da strutture metalliche stabilmente ancorate a basamenti in cemento armato o direttamente al suolo, con copertura plastica, destinate in modo duraturo al ricovero dei veicoli. Esse non presentavano i caratteri delle opere di protezione solare previste dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001, creavano uno spazio stabilmente chiuso, avevano un impatto visivo non minimo e non erano strutture precarie. In ogni caso, l'area era sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata dal PGT come zona a elevato rischio di dissesto, nella quale non erano ammesse nuove costruzioni. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso (…), ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (…)

    L'ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell'abuso. Nei confronti del proprietario, l'obbligo ripristinatorio prescinde dall'accertamento della responsabilità effettiva e si fonda sul rapporto materiale qualificato con il bene e sulla possibilità concreta di eseguire la demolizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione quando l'attività amministrativa è vincolata e la partecipazione del privato non potrebbe incidere sul contenuto dell'atto.

  • art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001

    Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…) b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche

    L'esenzione dal titolo edilizio per le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici opera solo nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle altre discipline di settore, comprese la tutela paesaggistica e quella dal rischio idrogeologico. Richiede inoltre strutture riconducibili alle tipologie indicate, assenza di uno spazio stabilmente chiuso, minimo impatto visivo e armonizzazione con le linee architettoniche preesistenti.

  • artt. 64 e seguenti d.P.R. 380/2001

    La sentenza richiama l'obbligo di denuncia strutturale per le opere realizzate, quale ulteriore titolo o adempimento omesso.

  • art. 136, lett. c) e d), d.lgs. 42/2004

    Il vincolo paesaggistico gravante sull'area rendeva necessaria l'autorizzazione paesaggistica anche qualora i manufatti fossero stati astrattamente riconducibili all'edilizia libera.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione edilizia può essere legittimamente ingiunto all'attuale proprietario dell'immobile anche senza dimostrare la sua responsabilità nella realizzazione dell'abuso, poiché il proprietario è destinatario dell'obbligo ripristinatorio in ragione del rapporto materiale qualificato con il bene e della concreta possibilità di eseguire la demolizione.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria prima dell'adozione di un ordine di demolizione quando l'accertata mancanza del titolo edilizio e degli ulteriori titoli necessari rende l'attività amministrativa vincolata e la partecipazione del privato non potrebbe modificare l'esito.
  • L'inclusione di determinate opere nell'edilizia libera non esonera dal rispetto delle prescrizioni urbanistiche, delle norme sul rischio idrogeologico e della disciplina paesaggistica; pertanto, anche un'opera astrattamente libera sotto il profilo edilizio può essere abusiva e soggetta a demolizione se realizzata in area vincolata senza autorizzazione paesaggistica o in contrasto con i divieti urbanistico-idrogeologici.
  • Non sono qualificabili come pergotende, ai fini dell'edilizia libera, pensiline costituite da strutture metalliche stabilmente ancorate al suolo o a basamenti in cemento, con copertura plastica, destinate in modo durevole al ricovero di veicoli e idonee a creare uno spazio stabilmente chiuso o comunque un'opera con impatto visivo non minimo.
  • In presenza di un intervento realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione, l'ordine demolitorio può essere adottato senza una previa valutazione d'ufficio della compatibilità paesaggistica dell'opera, quando il privato non abbia presentato un'apposita istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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