Sentenza del 02/11/2015 n. 4684 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Attività detenute all'estero - Presunzione reddito - Norma processuale - Retroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di applicare retroattivamente l'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, relativo alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La norma introduce una presunzione collegata alla produzione di reddito delle attività estere non dichiarate e incide sull'onere della prova, rendendo più gravoso per il contribuente dimostrare la provenienza e la natura non reddituale delle somme. Il contribuente ne contestava l'applicazione a rapporti anteriori all'entrata in vigore della disposizione.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. L'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 è stato qualificato come norma a prevalente contenuto processuale, poiché incide sull'onere della prova e mira a contrastare le difficoltà degli accertamenti relativi a capitali occultati all'estero, soprattutto in Paesi inclusi nelle cosiddette "black list". In quanto norma processuale, essa può operare retroattivamente nei confronti dei rapporti e degli accertamenti non ancora preclusi per decorso dei termini o per altre ragioni temporali.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La disposizione è stata interpretata come norma prevalentemente processuale, in quanto introduce una presunzione e modifica la distribuzione dell'onere della prova in relazione alle attività detenute all'estero. Per tale ragione può applicarsi retroattivamente agli accertamenti e ai rapporti ancora non definiti o non preclusi ratione temporis.
Massime di principio
- Una norma tributaria che incide principalmente sulle modalità dell'accertamento o sull'onere della prova può essere qualificata come processuale e, in linea generale, applicata anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, purché il rapporto non sia già definitivamente esaurito.
- Le presunzioni fiscali relative ad attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata possono trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria concreta e documentata circa la provenienza, la natura e l'assenza di redditività delle somme.
- La retroattività non consente comunque di riaprire rapporti già definiti né di superare termini di decadenza, giudicati o altre preclusioni temporali già maturate.
- In presenza di capitali esteri non dichiarati, la qualificazione della norma come processuale può rendere applicabile la presunzione anche per periodi d'imposta precedenti, se l'accertamento era ancora giuridicamente possibile.
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