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Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 4684 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Attività detenute all'estero - Presunzione reddito - Norma processuale - Retroattività - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di applicare retroattivamente l'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, relativo alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La norma introduce una presunzione collegata alla produzione di reddito delle attività estere non dichiarate e incide sull'onere della prova, rendendo più gravoso per il contribuente dimostrare la provenienza e la natura non reddituale delle somme. Il contribuente ne contestava l'applicazione a rapporti anteriori all'entrata in vigore della disposizione.

La decisione

La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. L'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009 è stato qualificato come norma a prevalente contenuto processuale, poiché incide sull'onere della prova e mira a contrastare le difficoltà degli accertamenti relativi a capitali occultati all'estero, soprattutto in Paesi inclusi nelle cosiddette "black list". In quanto norma processuale, essa può operare retroattivamente nei confronti dei rapporti e degli accertamenti non ancora preclusi per decorso dei termini o per altre ragioni temporali.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78

    La disposizione è stata interpretata come norma prevalentemente processuale, in quanto introduce una presunzione e modifica la distribuzione dell'onere della prova in relazione alle attività detenute all'estero. Per tale ragione può applicarsi retroattivamente agli accertamenti e ai rapporti ancora non definiti o non preclusi ratione temporis.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che incide principalmente sulle modalità dell'accertamento o sull'onere della prova può essere qualificata come processuale e, in linea generale, applicata anche a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, purché il rapporto non sia già definitivamente esaurito.
  • Le presunzioni fiscali relative ad attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata possono trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria concreta e documentata circa la provenienza, la natura e l'assenza di redditività delle somme.
  • La retroattività non consente comunque di riaprire rapporti già definiti né di superare termini di decadenza, giudicati o altre preclusioni temporali già maturate.
  • In presenza di capitali esteri non dichiarati, la qualificazione della norma come processuale può rendere applicabile la presunzione anche per periodi d'imposta precedenti, se l'accertamento era ancora giuridicamente possibile.

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