Sentenza del 02/11/2015 n. 745 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IRAP - Violazione penale - Raddoppio termini - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il raddoppio dei termini ai fini IRAP è stato ritenuto illegittimo, poiché la relativa violazione non integra un reato previsto dal d.lgs. 74/2000 né può esservi ricondotta mediante interpretazione analogica. L'Amministrazione finanziaria non può quindi utilizzare, per l'IRAP, il prolungamento dei termini fondato sulla rilevanza penale della violazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento IRAP, sostenendo che il d.lgs. 74/2000 prevede fattispecie penali esclusivamente in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. Poiché l'IRAP non rientra nell'ambito dei reati tributari disciplinati da tale decreto, non sarebbe possibile estendere analogicamente la disciplina penale all'IRAP, in ossequio al principio di legalità sancito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il decreto disciplina i reati tributari con riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto, senza estendere le fattispecie penali all'IRAP.
Articolo 25, comma 2, della Costituzione
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Il principio di legalità penale impedisce di applicare analogicamente una fattispecie incriminatrice o una disciplina collegata alla rilevanza penale a un tributo, come l'IRAP, non espressamente contemplato dalla legge.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento collegato alla possibile commissione di un reato tributario può operare solo quando la violazione riguarda una fattispecie penale espressamente prevista dalla legge.
- La disciplina penale tributaria non può essere estesa per analogia a imposte diverse da quelle espressamente indicate dal d.lgs. 74/2000; in particolare, l'IRAP non può essere assimilata alle imposte sui redditi o all'IVA ai fini del raddoppio dei termini.
- In caso di contestazione IRAP, l'Amministrazione deve rispettare i termini ordinari, salvo l'esistenza di una specifica e autonoma base normativa che consenta il prolungamento.
- La mera ipotizzabilità di un illecito o la sua connessione con violazioni relative ad altre imposte non è sufficiente, da sola, a giustificare il raddoppio dei termini per l'IRAP.
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