Sentenza del 02/11/2015 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Accertamento e controlli - Accertamento di maggior valore - Motivazione - E' sufficiente la motivazione nella quale siano state indicate le ragioni della domanda ed i criteri seguiti per la valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 25559 del 3 dicembre 2014, ha affermato che l'obbligo di motivazione è assolto quando l'avviso indica le ragioni della pretesa tributaria e i criteri seguiti dall'Ufficio per valutare i beni compravenduti e i relativi diritti. Dal testo fornito non emerge il dispositivo concreto, ma il principio enunciato è favorevole alla sufficienza di una motivazione con tali contenuti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la sufficienza della motivazione di un avviso di accertamento con cui era stato determinato un maggior valore dei beni e dei diritti oggetto di compravendita. La questione era se l'Ufficio avesse assolto l'obbligo motivazionale indicando le ragioni della pretesa e i criteri utilizzati per la valutazione.
Norme richiamate
Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
L'obbligo di motivazione è assolto quando l'Ufficio abbia indicato le ragioni della domanda e i criteri seguiti per la valutazione dei beni compravenduti e dei diritti.
La motivazione non deve necessariamente contenere una descrizione analitica di ogni elemento estimativo, ma deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di contestare in modo effettivo i criteri e i dati utilizzati dall'Amministrazione.
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 3 dicembre 2014, n. 25559
Nell'avviso di accertamento di maggior valore dei beni compravenduti l'obbligo di motivazione è assolto quando l'Ufficio abbia indicato le ragioni della domanda indicando altresì i criteri seguiti per la valutazione dei beni compravenduti e dei diritti.
La sentenza stabilisce che l'indicazione delle ragioni della pretesa e dei criteri di valutazione è sufficiente a rendere motivato l'avviso di accertamento di maggior valore.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è generalmente motivato in modo sufficiente se consente al contribuente di conoscere con chiarezza perché l'Amministrazione pretende un maggior tributo e come è stato determinato.
- Nel caso di accertamento del maggior valore di beni o diritti, devono essere indicati almeno i criteri estimativi utilizzati, come comparazioni, valori di mercato o altri parametri applicati.
- La contestazione può essere fondata sulla carenza di motivazione quando l'atto si limita a indicare un valore finale senza spiegare le ragioni della rettifica o i criteri di calcolo.
- La sufficienza della motivazione non implica necessariamente che l'Ufficio debba riportare ogni dettaglio dell'istruttoria, purché gli elementi essenziali siano comprensibili e verificabili dal contribuente.
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