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Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 1917 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Impugnazioni - Computo dei termini mensili o annuali "ex nominatione dierum" - Sospensione feriale dei termini - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che il termine semestrale di decadenza dall’impugnazione coincide, in via ordinaria, con lo spirare del giorno, mese e anno corrispondenti alla pubblicazione della sentenza, ma deve essere prorogato di 31 giorni se il periodo di sospensione feriale interferisce con il suo decorso. Il testo non indica gli esiti concreti del giudizio né consente di stabilire quale parte sia risultata formalmente vittoriosa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda il calcolo del termine semestrale per impugnare una sentenza non notificata ai sensi dell’art. 327 c.p.c., e in particolare l’effetto della sospensione feriale dei termini. I termini mensili o annuali si computano secondo il criterio civile ex nominatione dierum: il termine scade allo spirare del giorno corrispondente, nel mese o anno finale, a quello iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni. Quando il termine semestrale attraversa il periodo di sospensione feriale, dal 1° al 31 agosto, occorre aggiungere 31 giorni, computati invece ex numeratione dierum.

Norme richiamate

  • Art. 327, comma 1, codice di procedura civile

    Termine semestrale per l'impugnazione della sentenza non notificata

    La decadenza dall'impugnazione si verifica allo scadere del termine semestrale, calcolato secondo le regole della computazione civile e prorogato per effetto della sospensione feriale quando questa interferisce con il decorso del termine.

  • Art. 155 codice di procedura civile

    Stabilisce le regole processuali per il computo dei termini, applicabili al termine di impugnazione.

  • Art. 2963, comma 4, codice civile

    Prevede, per i termini fissati a mesi o anni, il criterio ex nominatione dierum: il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale.

  • Art. 1, comma 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742, come modificato dall'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

    Dal 1° al 31 agosto di ciascun anno

    Durante il periodo di sospensione feriale il decorso dei termini processuali è sospeso; al termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. devono quindi aggiungersi 31 giorni quando la sospensione vi interferisce.

  • Cassazione civile, sentenza 9 luglio 2012, n. 11421

    Ha chiarito che, per il termine semestrale di impugnazione, i mesi si computano ex nominatione dierum, mentre i 31 giorni della sospensione feriale si aggiungono ex numeratione dierum.

Massime di principio

  • Per i termini fissati in mesi o anni non si conta semplicemente il numero effettivo dei giorni: la scadenza cade nel giorno corrispondente a quello iniziale.
  • Il termine semestrale per impugnare una sentenza non notificata scade allo spirare del giorno corrispondente alla data di pubblicazione della sentenza.
  • Se il decorso del termine comprende o interferisce con il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, occorre aggiungere 31 giorni.
  • Nel calcolo pratico bisogna distinguere il criterio ex nominatione dierum, applicabile al termine mensile o annuale, dal criterio ex numeratione dierum, applicabile ai 31 giorni aggiunti per la sospensione feriale.
  • Per evitare decadenze è necessario verificare attentamente la data di pubblicazione della sentenza, l'eventuale notificazione e l'incidenza della sospensione feriale sul termine applicabile.

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