Sentenza del 02/11/2015 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IRAP - Autonoma organizzazione - Attività di medico di base: esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva di non essere soggetto a IRAP perché l'attività di medico di medicina generale non era svolta con un'autonoma organizzazione produttiva eccedente i normali strumenti necessari all'esercizio della professione. L'Agenzia riteneva invece che la presenza di due studi, di una segreteria, di eventuali collaboratori e della strumentazione medica integrasse una stabile e autonoma organizzazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del medico e riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP. È stato ritenuto che, nell'attività di medico di base, la segreteria, l'infermiere, i beni strumentali e anche la disponibilità di due studi costituiscano strumenti funzionali al corretto e più efficiente svolgimento del servizio, senza determinare un incremento autonomo della capacità reddituale. Il reddito è infatti parametrato principalmente al numero degli assistiti, entro limiti stabiliti dalla legge e dalla disciplina convenzionale. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini del rimborso IRAP, la qualità del medico quale socio amministratore della società che forniva personale allo studio. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.800 euro per spese di lite.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e seguenti
L'assoggettamento a IRAP dei lavoratori autonomi presuppone lo svolgimento dell'attività con un'autonoma organizzazione. Nel caso esaminato tale presupposto è stato escluso.
D.Lgs. n. 502/1992, art. 8
La disposizione è richiamata dall'Accordo Nazionale per la disciplina economica e organizzativa della medicina generale.
Accordo Nazionale, art. 45
Prevede contributi forfettari per la disponibilità dello studio, le dotazioni informatiche e l'assunzione di collaboratori o infermieri, con importi collegati al numero dei pazienti. Tali elementi confermano che le strutture e il personale possono essere componenti fisiologiche dell'attività convenzionata, senza dimostrare necessariamente un'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Cassazione, sentenza n. 2967/2014
È stato escluso che la disponibilità di due studi medici, di per sé, dimostri la sussistenza di una stabile organizzazione rilevante ai fini IRAP.
Massime di principio
- Per i medici di medicina generale l'IRAP non è dovuta se l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma capace di produrre un incremento reddituale ulteriore rispetto alla prestazione personale del professionista.
- La presenza di una segreteria, di un infermiere, di beni strumentali ordinari o di due studi non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP, soprattutto quando tali elementi sono funzionali alla continuità e all'efficienza del servizio convenzionato.
- Occorre valutare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un vero fattore autonomo di produzione del reddito oppure soltanto un supporto normale e necessario all'attività professionale.
- Per il medico di base assume rilievo il fatto che il compenso sia principalmente parametrato al numero degli assistiti, entro limiti predeterminati dalla legge o dalla convenzione, e non alla dimensione della struttura.
- La qualità di socio o amministratore di una società che fornisce personale allo studio non è decisiva, se non dimostra concretamente che il medico si avvalga di un'organizzazione autonoma eccedente le esigenze ordinarie dell'attività.
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