Sentenza del 02/11/2015 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRPEF - Redditi di capitale - Accertamento basato su documenti informatici acquisiti presso terzo operante all'estero dai quali presumere l' emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore del soggetto accertato - Mancata sottoscrizione dei detti documenti informatici - Mancanza di prova della loro provenienza dal soggetto accertato - Illegittimità dell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto illegittimo l’accertamento. I documenti informatici privi di sottoscrizione, una volta disconosciuti, non potevano essere considerati prova sufficiente della provenienza dal contribuente e dovevano essere sottoposti al libero apprezzamento del giudice. In assenza di ulteriori elementi probatori forniti dall’Amministrazione, l’accertamento è stato annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’accertamento traeva origine da documenti informatici rinvenuti presso un soggetto terzo operante all’estero, coinvolto in un’organizzazione finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società veicolo. Tali documenti sembravano indicare che il contribuente avesse beneficiato di costi fittizi. Il contribuente ne aveva tuttavia disconosciuto la riferibilità, rilevando che erano privi di firma digitale. L’Ufficio non aveva fornito ulteriori elementi idonei a dimostrare che i documenti provenissero effettivamente dal contribuente o attestassero operazioni a lui riferibili.
Massime di principio
- Documenti informatici privi di firma digitale o di altri elementi attestanti l’autenticità non dimostrano automaticamente la loro provenienza dal soggetto cui vengono attribuiti.
- Quando il contribuente disconosce la riferibilità dei documenti, l’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti per dimostrare che essi provengano effettivamente dal contribuente o documentino operazioni a lui imputabili.
- Informazioni acquisite presso terzi, anche nell’ambito di indagini penali, possono costituire elementi di prova o presunzione, ma non sono necessariamente sufficienti da sole a fondare un accertamento se la loro autenticità e riferibilità sono contestate.
- La provenienza e l’attendibilità dei documenti informatici devono essere valutate complessivamente, considerando sottoscrizione, modalità di acquisizione, contenuto e collegamenti con altri elementi probatori.
- In assenza di una prova adeguata della partecipazione del contribuente alle operazioni inesistenti, l’accertamento basato esclusivamente su documenti non sottoscritti e rinvenuti presso terzi può essere annullato.
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