Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Savona

IRPEF - Redditi di capitale - Accertamento basato su documenti informatici acquisiti presso terzo operante all'estero dai quali presumere l' emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore del soggetto accertato - Mancata sottoscrizione dei detti documenti informatici - Mancanza di prova della loro provenienza dal soggetto accertato - Illegittimità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha ritenuto illegittimo l’accertamento. I documenti informatici privi di sottoscrizione, una volta disconosciuti, non potevano essere considerati prova sufficiente della provenienza dal contribuente e dovevano essere sottoposti al libero apprezzamento del giudice. In assenza di ulteriori elementi probatori forniti dall’Amministrazione, l’accertamento è stato annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’accertamento traeva origine da documenti informatici rinvenuti presso un soggetto terzo operante all’estero, coinvolto in un’organizzazione finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite società veicolo. Tali documenti sembravano indicare che il contribuente avesse beneficiato di costi fittizi. Il contribuente ne aveva tuttavia disconosciuto la riferibilità, rilevando che erano privi di firma digitale. L’Ufficio non aveva fornito ulteriori elementi idonei a dimostrare che i documenti provenissero effettivamente dal contribuente o attestassero operazioni a lui riferibili.

Massime di principio

  • Documenti informatici privi di firma digitale o di altri elementi attestanti l’autenticità non dimostrano automaticamente la loro provenienza dal soggetto cui vengono attribuiti.
  • Quando il contribuente disconosce la riferibilità dei documenti, l’Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti per dimostrare che essi provengano effettivamente dal contribuente o documentino operazioni a lui imputabili.
  • Informazioni acquisite presso terzi, anche nell’ambito di indagini penali, possono costituire elementi di prova o presunzione, ma non sono necessariamente sufficienti da sole a fondare un accertamento se la loro autenticità e riferibilità sono contestate.
  • La provenienza e l’attendibilità dei documenti informatici devono essere valutate complessivamente, considerando sottoscrizione, modalità di acquisizione, contenuto e collegamenti con altri elementi probatori.
  • In assenza di una prova adeguata della partecipazione del contribuente alle operazioni inesistenti, l’accertamento basato esclusivamente su documenti non sottoscritti e rinvenuti presso terzi può essere annullato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.