Sentenza del 26/01/2015 n. 1281 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR delle Marche che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, ritenendo perfezionato il condono previsto dalla L. n. 289/2002. L'Agenzia contestava, in particolare, che i versamenti effettuati dalla contribuente corrispondessero agli importi risultanti dal processo verbale di constatazione e sosten eva che la contribuente dovesse provare il corretto perfezionamento del condono. La CTR, invece, aveva genericamente ritenuto integralmente sanate le violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati tutti i motivi esaminati congiuntamente. Ha stabilito che la CTR aveva motivato in modo insufficiente sulla corrispondenza tra gli importi del PVC e i versamenti eseguiti e aveva erroneamente posto sull'Amministrazione l'onere di provare l'invalidità del condono. L'onere di dimostrare il perfezionamento della definizione agevolata grava invece sul contribuente. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima Commissione Tributaria Regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso e regolare, o comunque sanata dalla costituzione della contribuente, la notificazione.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 15
La definizione si perfeziona mediante il pagamento di un importo determinato sulla base dei "risultati" del processo verbale di constatazione.
Il condono relativo alle violazioni risultanti dal PVC richiede il pagamento dell'importo calcolato secondo i risultati del verbale e la percentuale prevista dalla legge. Non è sufficiente dimostrare genericamente di avere effettuato versamenti: deve essere provata la loro esatta corrispondenza con le somme dovute.
Legge n. 289/2002, art. 9
Il condono tombale produce effetto estintivo dell'obbligazione tributaria solo quando la procedura risulta correttamente perfezionata, compresi i presupposti previsti dall'art. 15 per le violazioni risultanti da PVC.
Art. 2697 c.c.
L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto invocato grava su chi intende farlo valere. Pertanto, il contribuente che invoca l'effetto estintivo del condono deve provare il corretto perfezionamento della procedura.
Art. 156, comma 2, c.p.c.
La costituzione in giudizio della parte destinataria sana con efficacia retroattiva l'eventuale nullità della notificazione, se ha comunque consentito il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Art. 170 c.p.c.
Nel giudizio di merito, gli atti possono essere notificati presso il domicilio eletto dalla parte, finché tale elezione conserva efficacia.
Art. 327 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto notificato entro il termine annuale per l'impugnazione, computato considerando anche il periodo di sospensione feriale.
Art. 149 c.p.c. e Legge n. 890/1982, art. 4, comma 3
Per il notificante, la notificazione si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non al momento della ricezione da parte del destinatario, quando il rispetto del termine dipende dalla tempestività della notifica.
Massime di principio
- Chi invoca un condono o altra definizione agevolata deve dimostrare documentalmente tutti i requisiti del perfezionamento, inclusa la corretta determinazione e integrale corresponsione degli importi dovuti.
- In presenza di contestazioni specifiche dell'Amministrazione sulla discordanza tra PVC, dichiarazioni e versamenti, il giudice deve confrontare analiticamente i dati; una motivazione generica sull'avvenuta sanatoria non è sufficiente.
- Il condono non può essere applicato in via meramente estensiva o sulla base di versamenti non riconducibili con certezza alle violazioni definite: occorre rispettare esattamente i presupposti e i criteri di calcolo previsti dalla legge.
- L'Amministrazione non deve necessariamente provare in positivo ogni profilo di invalidità del condono quando il contribuente non abbia già dimostrato il suo perfezionamento; il primo onere probatorio grava sul contribuente.
- La consegna tempestiva del ricorso all'ufficiale giudiziario rende tempestiva la notificazione per il notificante, anche se la ricezione da parte del destinatario avviene successivamente.
- Un'eventuale nullità della notificazione può essere sanata retroattivamente dalla costituzione della parte destinataria, purché l'atto abbia raggiunto il proprio scopo.
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