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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10010/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato con un intermediario finanziario alcuni contratti di leasing, tra cui uno avente ad oggetto un immobile. Nel giudizio di merito, la società utilizzatrice aveva chiesto che fosse accertato il carattere usurario del costo complessivo del contratto, assumendo che la somma di tasso corrispettivo, interessi moratori, penale per anticipata risoluzione e spese di chiusura del rapporto determinasse un tasso complessivo superiore alla soglia di legge; chiedeva, conseguentemente, la nullità, anche parziale, del leasing e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. con esclusione dell'obbligo di pagamento degli interessi. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo distinti interessi corrispettivi e moratori, escludendo la sommatoria con la penale di estinzione anticipata e rilevando, sulla base di CTU e documentazione, che i tassi applicati erano comunque sotto soglia. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: 1) violazione di legge in tema di usura e di rilevanza della penale di anticipata risoluzione ai fini del TEG; 2) motivazione apparente o incomprensibile sul medesimo profilo; 3) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta non usurarietà degli interessi moratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità, in particolare alle Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura ma vanno distinti dagli interessi corrispettivi ai fini del calcolo delle soglie, senza consentire una sommatoria tra voci aventi funzione diversa. Ha inoltre ribadito che la commissione o penale per anticipata estinzione del finanziamento non può essere sommata agli interessi moratori per verificare il superamento del tasso soglia, trattandosi di importi con diversa funzione e non di remunerazione del capitale. È stato ritenuto infondato anche il terzo motivo perché la corte territoriale aveva accertato in fatto, con richiamo a documenti e CTU, che tasso leasing, TEG e TEGM erano inferiori alla soglia usuraria e che anche gli interessi di mora erano leciti; la censura del ricorrente mirava in sostanza a un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 644, comma 5, c.p.

    La verifica dell'usura deve essere condotta distinguendo le diverse componenti del costo del credito e senza cumulare voci aventi funzione diversa.

  • art. 1 L. n. 108/1996

    La disciplina antiusura impone il raffronto con i tassi soglia e richiede un calcolo coerente con la natura delle singole voci di costo.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della non debenza degli interessi opera solo in presenza di interessi usurari, presupposto che nel caso concreto è stato escluso.

  • art. 1224 c.c.

    Per gli interessi moratori non usurari si applica la disciplina propria del ritardo nell'adempimento, con misura minore rispetto alla pretesa nullità invocata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Non è ravvisabile un vizio di motivazione quando la sentenza d'appello espone una ratio comprensibile e coerente sui punti decisivi.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure erano formulate come violazione di legge e vizio motivazionale, ma in concreto miravano a una rivalutazione del merito, inammissibile in cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di usura bancaria, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno funzione diversa e non possono essere sommati automaticamente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
  • La commissione o penale prevista per l'anticipata estinzione o risoluzione del finanziamento non integra una remunerazione del capitale dipendente dalla durata dell'utilizzazione del denaro e non può essere sommata agli interessi moratori nel calcolo dell'usura.
  • L'accertamento del superamento del tasso soglia richiede una verifica separata delle singole componenti del costo del credito, nel rispetto del principio di simmetria tra poste omogenee.
  • Se il giudice di merito accerta, sulla base di documenti e consulenza tecnica, che i tassi applicati sono inferiori alla soglia e che la domanda non è adeguatamente allegata o provata, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non sussiste vizio apparente se la decisione espone in modo coerente le ragioni del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieLeasingUsura bancariaMutuoRisoluzione del contratto
RamiBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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