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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento: a - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia e Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano ha disposto l'annullamento in sede di autotutela d'ufficio dei permessi di costruire nn. -OMISSIS- per la realizzazione di n. -OMISSIS- fabbricati residenziali nell'ambito del "PUA della -OMISSIS-", -OMISSIS- ai sensi dell'art. -OMISSIS-1 nonies L. -OMISSIS-41/1990; b - dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia ed Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano, all'esito dell'annullamento dei pp.d.cc. nn. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione dei lavori; c - del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia ed Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento in sede di autotutela d'ufficio dei pp.d.cc. nn. -OMISSIS-; d - del provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Edilizia ed Urbanistica del -OMISSIS-omune di Fisciano ha riscontrato, rigettandole, le osservazioni della -OMISSIS- al provvedimento di avvio del procedimento; e - ove e per quanto occorra, delle ordinanze del Dirigente del Settore Tecnico di Fisciano nn. -OMISSIS- di sospensione lavori ai sensi dell'art. -OMISSIS-7 D.P.R. 380/-OMISSIS-001; f - ove occorra, della ordinanza del Dirigente del Settore Tecnico di Fisciano n. -OMISSIS- di sospensione del procedimento di voltura dei pp.d.cc. nn. -OMISSIS- in favore della -OMISSIS-; g - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202501281

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio di permessi di costruire per la realizzazione di edifici residenziali nell'ambito di un piano urbanistico attuativo, con conseguente sospensione dei lavori e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario e titolare edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'annullamento d'ufficio, adottato dal Comune dopo il rilascio e la successiva voltura di permessi di costruire, nonché la conseguente sospensione dei lavori. I primi motivi hanno dedotto la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la tardività dell'autotutela, l'assenza di un interesse pubblico attuale e il difetto di motivazione, nonché contraddittorietà, sviamento, violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento. In via subordinata sono stati contestati nel merito i plurimi rilievi tecnici posti dal Comune a fondamento dell'annullamento: asserita disponibilità solo parziale delle aree del lotto e conseguente errata superficie fondiaria; utilizzo di particelle riferibili ad altro lotto; assenza di una relazione istruttoria; trasformazioni dell'intervento ritenute varianti al piano urbanistico attuativo; violazione degli indici di volumetria, superficie coperta e distanze; mancato computo di corridoi e porticati; necessità di prevenzione incendi; non applicabilità degli incentivi volumetrici; irregolarità nella protocollazione della documentazione tecnica; mancato presupposto per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione. Il Comune ha sostenuto che il termine per l'autotutela dovesse decorrere dalla successiva acquisizione di documentazione da parte dell'autorità giudiziaria e che la tardività fosse giustificata da possibili irregolarità e da una presunta alterazione della documentazione protocollata.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di annullamento d'ufficio è stato annullato. Il TAR ha ritenuto che i permessi di costruire fossero stati rilasciati nel 2013, mentre l'annullamento era intervenuto nel 2015, oltre il termine annuale di decadenza allora previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Anche l'avvio del procedimento e la sospensione dei lavori erano successivi alla scadenza e non potevano interrompere o sospendere il termine: la sospensione riguardava l'esecuzione dei lavori e non i titoli edilizi, oltre a riferirsi, secondo gli atti, a un lotto diverso. Il termine è stato qualificato come termine sostanziale di decadenza, non soggetto a sospensione. Il superamento del termine avrebbe potuto essere ammesso solo in presenza di una falsa rappresentazione della realtà, anche omissiva, imputabile al privato, tale da avere indotto l'amministrazione in errore. Il Comune non ha fornito neppure adeguati elementi indiziari per dimostrare una manipolazione del protocollo, la falsità o mendacità delle dichiarazioni, il nesso causale tra la documentazione contestata e il rilascio dei permessi, né una condotta dolosa o gravemente colposa della ricorrente o della dante causa. La documentazione sospetta risultava inoltre già presente agli atti da anni e il Comune avrebbe potuto rilevare tempestivamente la relativa discrasia. I rilievi tecnici sui parametri edilizi e urbanistici erano invece profili conoscibili nel procedimento originario e non più rivalutabili tardivamente mediante autotutela. È stata dichiarata inammissibile, quale motivazione postuma, la deduzione concernente la pretesa incompetenza del funzionario, formulata dal Comune solo in giudizio. Gli ulteriori motivi tecnici sono stati assorbiti per la decisiva tardività dell'autotutela. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore al termine previsto dalla legge, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati; la deroga è ammessa per provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false o mendaci nei casi previsti dalla norma.

    Il termine allora annuale per l'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire è un termine sostanziale di decadenza. Decorso il termine, l'autotutela è possibile soltanto in presenza di una falsa rappresentazione della realtà imputabile al privato, idonea a determinare l'errore dell'amministrazione; la mera rivalutazione tardiva di profili tecnici già conoscibili non è sufficiente.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato quale presupposto per l'annullabilità del provvedimento amministrativo illegittimo, senza autonoma applicazione decisiva nella controversia.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito al TAR, nella fase cautelare, di rinviare la definizione della domanda cautelare alla sollecita udienza di merito in ragione della complessità della controversia.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per escludere che il giudice possa pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato, quale sarebbe stato l'eventuale ulteriore procedimento fondato sulla motivazione introdotta tardivamente.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato incidentalmente per precisare che l'eventuale giudicato penale vincola il giudice amministrativo quanto all'accertamento dei fatti, ma non quanto alla loro qualificazione giuridica.

Massime di principio

  • Il termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire è un termine sostanziale di decadenza: una volta scaduto, non può essere sospeso mediante atti amministrativi diretti a sospendere i lavori o altri segmenti dell'attività esecutiva.
  • Il superamento del termine legale per l'annullamento d'ufficio è ammissibile soltanto quando l'amministrazione dimostri che il privato ha rappresentato, anche mediante omissione di circostanze rilevanti, una situazione diversa da quella reale e che tale condotta abbia causato l'erroneo rilascio del titolo; non bastano sospetti generici o la mera acquisizione tardiva di documenti.
  • La falsa rappresentazione idonea a derogare al termine di decadenza deve essere provata dall'amministrazione e deve essere causalmente collegata al rilascio del provvedimento favorevole; l'assenza di elementi anche indiziari sulla manipolazione, falsità o mendacità delle dichiarazioni impedisce l'esercizio tardivo dell'autotutela.
  • Dopo la scadenza del termine ragionevole, l'amministrazione non può utilizzare l'annullamento d'ufficio per rivalutare profili tecnici o urbanistici già conoscibili e verificabili nel procedimento originario, quali volumetria, superficie fondiaria, distanze, standard e oneri concessori.
  • La motivazione introdotta dall'amministrazione soltanto nel giudizio, e non contenuta nel provvedimento impugnato né formata nel procedimento, costituisce motivazione postuma non utilizzabile per sostenere la legittimità dell'atto; il giudice non può esaminare, in tale sede, un potere amministrativo non ancora esercitato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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