Cassazione Civile, Ordinanza n. 18528/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un immobile sito in Sermoneta, composto da un’area giardinata in superficie e da grotte nel sottosuolo. L’originaria attrice sosteneva di esserne proprietaria esclusiva in forza di una donazione ricevuta dalla madre nel 1983; in subordine invocava l’usucapione ventennale. Chiedeva anche il rilascio del bene e il risarcimento del danno per l’occupazione arbitraria. I convenuti si opponevano e, in via riconvenzionale, chiedevano il riconoscimento della proprietà esclusiva del sottosuolo per usucapione. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d’appello rigettava sia l’appello principale dell’erede dell’attrice sia l’appello incidentale dei convenuti. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione del principio di non contestazione, perché i convenuti non avevano contestato il possesso dell’area giardinata da parte dell’originaria attrice; 2) violazione delle norme su chiusura del fondo, possesso utile e usucapione, per avere la Corte d’appello negato valore probatorio a una consulenza tecnica redatta nel parallelo procedimento penale, dalla quale risultava che l’area era recintata con paletti e rete metallica; 3) violazione dell’art. 2729 c.c., per non aver valorizzato ammissioni contenute negli scritti difensivi avversari e dichiarazioni rese dal difensore dei convenuti in occasione dell’accesso eseguito in un sequestro giudiziario ante causam.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso ogni valore probatorio alla consulenza tecnica del procedimento penale parallelo, utile a dimostrare la recinzione del fondo e quindi un elemento significativo del possesso uti dominus ai fini dell’usucapione. Ha invece dichiarato assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
nuova versione applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4/07/2009
la non contestazione opera secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis, ma non può essere invocata per sottrarre la parte all’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa quando la controparte non abbia contestato un singolo elemento fattuale.
art. 167 c.p.c.
richiamato per la violazione del principio di non contestazione nei termini delle difese del convenuto.
art. 12 preleggi
richiamato nel primo motivo in relazione all’interpretazione delle norme processuali e alla loro applicazione nel tempo.
art. 111, comma 1, Cost.
richiamato a sostegno della denuncia di violazione delle regole del giusto processo.
art. 841 c.c.
la facoltà di chiudere il fondo è considerata la più evidente manifestazione dello ius excludendi alios; la recinzione del bene può quindi costituire indice rilevante del possesso uti dominus.
art. 1140 c.c.
il possesso utile all’usucapione non coincide con la mera utilizzazione del bene, ma richiede atti che manifestino concretamente l’esercizio della signoria di fatto come proprietario.
art. 1158 c.c.
l’usucapione richiede un possesso continuo, pacifico e non equivoco per il tempo previsto dalla legge, da provare rigorosamente da chi la invoca.
art. 840 c.c.
la proprietà del sottosuolo spetta, in linea generale, al proprietario del suolo, salvo diverso titolo; chi affermi una proprietà separata del sottosuolo deve darne prova con un titolo idoneo e opponibile.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici e gli elementi indiziari possono concorrere alla prova del possesso, se gravi, precisi e concordanti.
art. 670 c.p.c.
richiamato con riferimento al sequestro giudiziario ante causam nel cui ambito era stato redatto il verbale utilizzato come fonte di elementi probatori.
Massime di principio
- Ai fini dell’usucapione, il possesso non si identifica con la mera disponibilità o utilizzazione del bene, ma deve tradursi in comportamenti che esprimano in concreto l’esercizio del potere corrispondente al diritto di proprietà, incluso lo ius excludendi alios.
- La recinzione materiale di un fondo o di un giardino è un indice probatorio particolarmente significativo del possesso uti dominus, perché manifesta la volontà di chiudere il bene e di impedirne la fruizione ai terzi.
- Nel giudizio di usucapione il giudice di merito non può escludere aprioristicamente il valore probatorio di una consulenza tecnica proveniente da un diverso procedimento, ma deve valutarla come elemento indiziario o documentale secondo le regole della prova civile.
- Chi afferma di essere proprietario separato del sottosuolo rispetto al suolo deve fornire la prova del titolo idoneo che attribuisce in modo autonomo tale diritto, poiché la regola generale è l’appartenenza del sottosuolo al proprietario del suolo.
- La prova dell’usucapione richiede un accertamento rigoroso dei presupposti soggettivi, oggettivi e temporali, ma tale rigore non consente di ignorare elementi probatori rilevanti che attestino l’esercizio esclusivo del potere di fatto sul bene.
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