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Sentenza

Sentenza n. 3696/2026 - Roma, Sezione 1T

per l''annullamento del decreto di rifiuto dell''istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi emesso dalla Questura di Roma in data 23/02/2024 e notificato in data 14/03/2024;

Giustizia amministrativa202403717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2012 e titolare di precedenti permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo e attesa occupazione, ha impugnato il diniego della Questura di Roma del 23 febbraio 2024, notificato il 14 marzo 2024. Ha dedotto insufficiente motivazione, carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, erronea applicazione dell'art. 8, violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché inesistenza dell'atto. Ha inoltre contestato la sottoscrizione del provvedimento da parte di un funzionario di polizia, assumendo l'assenza di una delega del dirigente competente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto comprovata la carenza dei requisiti di legge e del reddito necessario, poiché il ricorrente, dopo aver usufruito di precedenti titoli di soggiorno e di un permesso per attesa occupazione ormai scaduto, non risultava avere percepito redditi dal 2016. Sono state inoltre valorizzate l'assenza di una stabile dimora o situazione alloggiativa, la mancanza di una fonte lecita e verificabile di sostentamento, l'irreperibilità presso i domicili dichiarati e l'assenza di famiglia o altri legami parentali in Italia. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria sufficiente, anche con riferimento a denunce per fatti di reato connessi alla dichiarata, ma smentita, sussistenza dei requisiti per il soggiorno. La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata: l'atto era vincolato e, comunque, il preavviso risultava inviato alla PEC del difensore. La contestazione della sottoscrizione è stata dichiarata inammissibile per genericità e comunque infondata, ritenendosi riferibile l'atto all'ufficio titolare del potere; la qualifica dirigenziale del sottoscrittore o del delegante non è stata considerata decisiva ai fini della validità dell'atto. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni equitative.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 d.lgs. 286/1998

    Disciplinano i requisiti necessari per l'ingresso e il soggiorno regolare, tra cui la disponibilità di un reddito sufficiente; la loro mancanza giustifica il diniego del titolo.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

    Consente all'autorità di pubblica sicurezza di richiedere la prova della disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima sufficiente al sostentamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario per l'atto vincolato e, comunque, il TAR ha accertato che era stato inviato alla PEC del difensore.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    È stato richiamato per escludere l'incidenza invalidante della mancata comunicazione del preavviso in relazione a un provvedimento vincolato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi presuppone la disponibilità di un reddito sufficiente e di una fonte lecita e verificabile di sostentamento; l'accertata mancanza di redditi per un periodo significativo, unitamente all'assenza di stabile dimora e all'irreperibilità presso i domicili dichiarati, può legittimare il diniego del titolo.
  • Il diniego del permesso di soggiorno è adeguatamente motivato quando espone le risultanze istruttorie relative alla carenza dei requisiti reddituali e abitativi richiesti e agli ulteriori elementi rilevanti per la verifica della posizione dello straniero.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità di un provvedimento vincolato nei casi previsti dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; in ogni caso, la censura è infondata quando risulti che il preavviso è stato regolarmente inviato alla PEC del difensore.
  • Ai fini della validità di un atto amministrativo sottoscritto da personale incaricato di funzioni dirigenziali, rileva la riferibilità dell'atto all'ufficio titolare del potere, non necessariamente la qualifica dirigenziale del sottoscrittore o del soggetto che ne abbia delegato la firma; la questione della legittimità dell'accesso alla dirigenza attiene al rapporto di servizio e non incide, di per sé, sulla legittimazione alla sottoscrizione dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleIncompetenza

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