Cassazione Civile, Sentenza n. 19641/2020 del 21/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso IVA relativo all'anno 2011 richiesto dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; questione se l'ex socio possa agire per ottenere il rimborso dell'intero credito IVA o soltanto in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria; inoltre se la domanda proposta in qualità di ex liquidatore fosse ammissibile
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta dal ricorrente come ex liquidatore (attività del liquidatore confinata alla fase di esistenza della società). Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso proposto nella veste di ex socio, ritenendo che, dopo la cancellazione della società, i diritti non liquidati si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità/ comunione indivisa e che l'ex socio può agire per ottenere l'intero credito IVA. Ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso dell'ex socio. Sono compensate le spese dei gradi di merito e del presente giudizio. È inoltre disposto l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente nella qualità di ex liquidatore, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
artt. 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1108 c.c.
Le norme sulla comunione/contitolarità sono richiamate per interpretare il regime dei diritti e dei beni non liquidati della società estinta: questi si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa e la gestione segue le regole della comunione, consentendo anche l'azione di un singolo comunista per il recupero dell'intero credito verso terzi
artt. 727, 757, 760 c.c.
Richiamati dalla parte in quanto richiamano istituti successori e di comunione ereditaria; la Corte li prende in considerazione per distinguere la natura del fenomeno successorio insorgente alla cancellazione della società
artt. 1703, 1705, 1710, 1722 c.c.
Norme sul mandato; censurate dal ricorrente come terreno per sostenere che il socio potesse agire come mandatario senza rappresentanza, ma la Corte ha ritenuto assorbite queste questioni dalla qualificazione come comunione indivisa e dalla legittimazione dell'ex socio ad agire per l'intero credito
artt. 2028, 2032 c.c.
Norme sulla negotiorum gestio richiamate dal ricorrente per sostenere la tutela degli interessi comuni; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla regola sul regime della comunione dei diritti derivanti dalla società estinta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Previsione processuale in tema di contributo unificato: la Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente, quale ex liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U. nn. 6070, 6072/2013 e successivi precedenti richiamati)
Principio consolidato secondo cui, se dalla cancellazione della società non deriva il venir meno dei rapporti giuridici, si instaura un fenomeno successorio per cui obbligazioni e diritti non liquidati si trasferiscono ai soci; relativamente ai crediti della società, si instaura fra soci un regime di contitolarità o comunione indivisa che consente al singolo socio di agire per l'intero credito
Massime di principio
- Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese ma permangono crediti non liquidati, tali crediti si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità/comunione indivisa
- Un ex socio può agire giudizialmente per ottenere l'intero credito della società estinta (es. rimborso IVA), non essendo necessariamente limitato alla sua quota pro rata; l'eventuale riparto tra soci è questione interna tra contitolari
- La qualità di liquidatore è rilevante solo per le attività esercitate durante l'esistenza della società: l'azione proposta in qualità di ex liquidatore può essere inammissibile se fondata su poteri estinti con la persona giuridica
- La rappresentanza processuale degli altri soci non è sempre necessaria: la disciplina della comunione indivisa ammette l'azione individuale di un socio per il recupero del credito comune
- In casi simili, è opportuno documentare lo stato di cancellazione della società e la mancata liquidazione dei crediti/beni, per fondare la legittimazione dell'ex socio; eventuali rapporti interni (riparto tra soci) si regolano separatamente
- Attenzione agli aspetti processuali e contributivi: azioni proposte anche in veste di ex liquidatore possono comportare oneri processuali aggiuntivi (contributo unificato), che vanno verificati
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