Sentenza n. 174/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della graduatoria finale del concorso, dichiarazione del vincitore e assunzione a tempo indeterminato, nonché verbali della commissione relativi alla valutazione dei titoli
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato con 88,70 punti, ha impugnato l’approvazione della graduatoria e gli atti della commissione, sostenendo che una corretta valutazione dei titoli avrebbe comportato il suo primo posto e la nomina a vincitore. Con il primo motivo ha contestato l’attribuzione al controinteressato di 12 punti per anzianità di servizio, censurando la valutazione come esperienza di categoria D dei periodi da ricercatore a tempo determinato e professore associato indicati nella sezione A2 della domanda, e deducendo violazione del bando, introduzione di criteri in corso di procedura e difetto di istruttoria; chiedeva una riduzione di 5,7 punti. Con il secondo motivo ha contestato il criterio preventivamente stabilito per le pubblicazioni con più autori non in ordine alfabetico, secondo cui il primo autore era considerato autore principale e l’ultimo coordinatore, ripartendo il punteggio come se gli autori fossero due; sosteneva che il bando imponesse, per gli apporti non scindibili, la divisione per il numero effettivo di autori. Con il terzo motivo ha chiesto che un titolo post-laurea conseguito all’estero fosse valutato come scuola di specializzazione biennale anziché come altro master, con attribuzione di 3 punti invece di 1. Con il quarto motivo ha prospettato la conseguente rettifica dei punteggi e della graduatoria: 89,74 punti per sé e 86,02 per il controinteressato. Ha inoltre dedotto eccesso di potere, carenza istruttoria e violazione delle regole del bando.
La decisione
Il TRGA ha respinto il ricorso nel merito, dichiarando inammissibile per difetto di interesse il primo motivo. Ha respinto il secondo motivo: la commissione aveva specificato in via preventiva e per tutti i candidati il criterio del bando relativo alla possibilità di scindere l’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee, ricorrendo a una prassi scientifica secondo cui il primo e l’ultimo autore assumono normalmente ruoli distinti e rilevanti. Il criterio non è stato ritenuto contrastante con la lex specialis, che prevedeva la ripartizione paritaria per numero di autori soltanto quando l’apporto individuale non fosse individuabile; il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato errori nella verifica concreta dei contributi e aveva richiesto soltanto la ripartizione paritaria. Ha respinto il terzo motivo perché il ricorrente non ha documentato che il titolo estero avesse i requisiti di una scuola di specializzazione post-laurea: la durata e il numero degli esami non erano sufficienti a provarlo. Il riconoscimento del titolo estero ai fini del punteggio richiedeva l’attivazione, da parte del candidato, della procedura prevista dall’art. 3 del d.P.R. 189/2009, senza che gravasse sull’amministrazione un dovere di soccorso istruttorio; la valutazione del titolo come master con 1 punto non è risultata irragionevole o abnorme. Il primo motivo, relativo ai titoli di servizio del vincitore, è stato dichiarato inammissibile perché, anche sottraendo i 5,7 punti contestati, il controinteressato avrebbe mantenuto 89,27 punti, restando davanti al ricorrente fermo a 88,70. È stato quindi respinto anche il quarto motivo sulla graduatoria, non potendo le censure precedenti determinare l’inversione dell’ordine. Spese a carico del ricorrente: euro 1.500, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 134 c.p.a.
fatto salvo il caso limite dell’abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla C., perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione, salvo il caso limite dell’abnormità della scelta.
art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. 189/2009
Invero, secondo la condivisibile giurisprudenza, il solo fatto che il candidato abbia indicato il titolo nella domanda di partecipazione non è sufficiente a legittimarne la valutazione automatica, se non accompagnata dalla formale attivazione della procedura di equivalenza. In particolare, l’art. 3 del d.P.R. n. 189/2009 stabilisce un procedimento “a istanza di parte”: è il candidato che deve richiedere il riconoscimento per fini specifici, allegando tutti i documenti previsti (traduzioni, legalizzazioni, dichiarazioni consolari), e tanto in forza del principio di autoresponsabilità e della necessità di diligenza del partecipante alle pubbliche selezioni, non sussistendo alcun dovere di soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione.
Il riconoscimento di un titolo di studio estero ai fini dell’attribuzione di punteggio in un concorso deve essere richiesto dal candidato con l’apposita procedura e la documentazione necessaria; la sola indicazione del titolo nella domanda non impone una valutazione automatica né attiva un dovere di soccorso istruttorio.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali la commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nell’individuazione e nell’applicazione dei criteri di valutazione dei titoli; il sindacato giurisdizionale non consente di sostituire il punteggio del giudice a quello della commissione, salvo che la valutazione sia manifestamente irragionevole, arbitraria o abnorme.
- Quando la lex specialis impone di valutare l’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee e prevede la ripartizione del punteggio per il numero degli autori solo se tale apporto non è scindibile, la commissione può specificare preventivamente modalità di individuazione dell’apporto individuale coerenti con il criterio del bando e con prassi scientifiche, purché le applichi in modo uniforme e non arbitrario.
- La posizione del primo o dell’ultimo autore nell’elenco di una pubblicazione può essere assunta come elemento sintomatico dell’apporto individuale, ma non esonera la commissione dal considerare gli elementi concreti che descrivano il contributo dei singoli autori; chi contesta la valutazione deve indicare e dimostrare l’errore o l’omessa considerazione di tali elementi.
- Il candidato che intende ottenere il riconoscimento di un titolo di studio estero ai fini del punteggio concorsuale deve attivare la procedura di riconoscimento prevista e produrre la documentazione richiesta; la sola indicazione del titolo nella domanda non basta e non sorge un dovere di soccorso istruttorio dell’amministrazione.
- L’interesse a contestare la valutazione dei titoli di un concorrente viene meno quando, anche accogliendo la censura e correggendo il punteggio nella misura richiesta, il ricorrente non potrebbe superarlo in graduatoria.
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