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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00474/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (costruttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare del 15 luglio 2011 con cui i promittenti venditori si obbligavano a trasferire un terreno, mentre la società costruttrice si obbligava a corrispondere due appartamenti da edificare. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda dei venditori di risoluzione per inadempimento del preliminare e, accogliendo la riconvenzionale della società, aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dei venditori, condannandoli al pagamento di una penale di euro 50.000 e del risarcimento del danno ulteriore pari a euro 100.000. La Corte d'appello aveva confermato tale esito, ritenendo che il contratto fosse sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire due palazzine e che il mancato rilascio dipendesse dal comportamento dei promittenti, i quali avevano ritirato unilateralmente la seconda variante progettuale impedendone l'approvazione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1453 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la relazione del consulente tecnico di parte, dalla quale emergerebbe che l'esito negativo della pratica edilizia era dipeso dall'inosservanza, da parte della società, degli adempimenti richiesti dalla Commissione edilizia comunale; 2) omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la dichiarazione scritta del tecnico incaricato della pratica edilizia dimostrasse che il ritiro della seconda variante era avvenuto su richiesta della controparte; 3) erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della sentenza, con contestazione della condanna alla penale e al risarcimento del danno, ritenendo mancante la prova dei presupposti di tali somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché proposti come vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma preclusi dal regime della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza d'appello era fondata sulle stesse ragioni della decisione di primo grado e il giudizio di appello era stato introdotto nel 2016. Ha inoltre osservato che la censura di violazione dell'art. 1453 c.c. non era autonoma, ma solo dipendente dalla doglianza di omesso esame. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento e la valutazione del fatto compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità; inoltre la statuizione sulla penale trovava base nell'art. 1382 c.c., che consente di pretendere la somma pattuita per il solo inadempimento, senza prova del danno. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva della società intimata; è stato infine dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando operi la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La disposizione preclude in cassazione la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. se la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le medesime ragioni, come nel caso di appello introdotto nel 2016.

  • art. 1453 c.c.

    La censura di violazione della norma è stata ritenuta non autonoma, perché dipendente dal dedotto omesso esame di fatti.

  • art. 1382 c.c.

    La clausola penale consente di chiedere la somma pattuita per il mero inadempimento, senza necessità di provare il danno subito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la sentenza d'appello sia resa in regime di doppia conforme, cioè confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni.
  • In presenza di doppia conforme, non è consentito trasformare la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. in un riesame del merito sotto forma di critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove.
  • La violazione di legge non può essere utilmente dedotta in modo meramente derivato da una censura di omesso esame, se la doglianza non contiene un'autonoma critica giuridica della decisione.
  • Le censure che mirano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in cassazione perché riservate al giudice di merito.
  • La clausola penale prevista nel contratto attribuisce alla parte non inadempiente il diritto alla somma stabilita per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza bisogno di provare il danno effettivamente subito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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