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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32129/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il fallimento, agendo quale creditore e per la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori sociali, aveva convenuto più soggetti chiedendo, in via principale o subordinata, la declaratoria di simulazione assoluta o, in alternativa, la revocatoria ex art. 2901 c.c. di una convenzione patrimoniale contenuta in un verbale di separazione personale tra coniugi e del conseguente atto notarile di trasferimento di immobili; inoltre aveva chiesto la simulazione assoluta o relativa, la nullità per difetto di forma della donazione dissimulata, ovvero la revocatoria di un successivo atto di compravendita di altro immobile, nonché la declaratoria di inefficacia o nullità del negozio di consenso all’iscrizione di ipoteca convenzionale e della ipoteca volontaria iscritta sul medesimo bene, con cancellazione della formalità. In appello, dopo la riforma parziale della sentenza di primo grado, il fallimento riproponeva le domande subordinate assorbite, ma in cassazione denunciava, con unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si era pronunciata su tutta la domanda relativa all’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria e alla relativa cancellazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la sentenza d’appello aveva invece espressamente deciso sulla revocatoria del contratto e del negozio di consenso all’ipoteca, chiarendo che la revocatoria comporta solo l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore e non la cancellazione automatica dell’iscrizione ipotecaria, che resta valida come atto in sé; pertanto non vi era omessa pronuncia.

La decisione

La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia dedotto dal fallimento, rilevando che la sentenza d’appello aveva affrontato la domanda relativa al negozio di consenso all’ipoteca e alla conseguente iscrizione ipotecaria. Ha inoltre affermato che l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria non consente, di regola, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca, poiché la tutela revocatoria è finalizzata alla sola inefficacia relativa dell’atto e alla conservazione della garanzia patrimoniale del creditore. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inefficaci gli atti dispositivi nei confronti del creditore, per ricostituire la garanzia patrimoniale, senza produrre effetti restitutori o di recupero automatico del bene.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e deciso la questione, anche in forma non perfettamente coincidente con la prospettazione della parte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso denunciava un vizio processuale per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    La nullità parziale della sentenza era richiamata come vizio dedotto dalla parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. determina l'inefficacia relativa dell'atto dispositvo nei confronti del creditore agente, ma non ne travolge la validità intrinseca né comporta automaticamente la cancellazione delle formalità pubblicitarie o dei vincoli iscritti in forza dell'atto revocato.
  • Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito abbia comunque statuito sulla domanda o sulla questione, anche se la motivazione o il dispositivo non riproducono integralmente la formulazione richiesta dalla parte.
  • Quando una domanda è funzionalmente collegata alla richiesta di inefficacia dell'atto presupposto, la sua mancata accoglienza non integra omessa pronuncia se il giudice ha chiarito di aver deciso nel senso dell'inefficacia relativa e non della rimozione del bene o della cancellazione del vincolo.
  • In sede di legittimità, la Corte verifica la presenza del decisum sostanziale sulla questione dedotta, non la sola coincidenza letterale tra il petitum della parte e la formulazione del dispositivo.
  • Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiEsecuzioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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