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Sentenza

Sentenza n. 1309/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1429/2025, recante condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro n. 1429/2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 3.550,36, oltre interessi legali dal sorgere del diritto al soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e festività soppresse relative agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza. Il giudicato era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione. Ha accertato l’inottemperanza del Ministero e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, disponendo il pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente e non avrà diritto a compenso. È stato previsto l’obbligo di trasmettere al TAR una relazione sugli adempimenti eseguiti. La domanda di penalità di mora è stata rigettata perché le somme dovute producono già interessi dal sorgere del diritto fino all’effettivo pagamento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari della ricorrente. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in caso di mancata esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito produce già interessi dal sorgere del diritto fino al pagamento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è stato ritenuto integrato, insieme alla notifica e al passaggio in giudicato, quale presupposto per l’esperimento dell’ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    Utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire è stato notificato all’amministrazione, è passato in giudicato ed è decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie da esso derivanti.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme e di comprovata inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione e può assegnare un termine per l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il credito oggetto del giudicato produce già interessi dal sorgere del diritto fino all’effettivo pagamento, secondo la valutazione compiuta nel caso concreto.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente o funzionario appartenente alla struttura amministrativa debitrice è compatibile con l’esecuzione sostitutiva quando il soggetto è dotato delle necessarie competenze; in tal caso non è dovuto un compenso aggiuntivo se il commissario è già dipendente pubblico inserito nella struttura obbligata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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