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Sentenza

Sentenza n. 1143/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 406/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro oltre interessi o rivalutazione e spese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 406/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, che aveva riconosciuto il beneficio annuale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale, ciascuno per le proprie determinazioni, all’emissione della Carta e all’accredito di 1.500 euro, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l’accredito della quota capitale, avvenuto il 13 aprile 2026, prima della notifica del ricorso, effettuata il 3 giugno 2026. La ricorrente ha confermato l’accredito e dichiarato venuto meno l’interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Non risultava invece provato il pagamento degli interessi o della rivalutazione; la ricorrente ha tuttavia dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio dopo l’accredito del bonus. Ha precisato che la prova del pagamento riguardava la sola quota capitale, non anche interessi e rivalutazione, e che mancava la prova certa della data del pagamento; ciò non ha impedito la declaratoria di improcedibilità, poiché la parte conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare, fino alla decisione, di non avere interesse alla pronuncia, senza che il giudice possa sostituirsi a essa nella valutazione. La cessazione della materia del contendere richiesta dalla ricorrente non è stata dichiarata. Il TAR ha respinto la richiesta di compensazione delle spese e ha condannato la ricorrente a rifondere al Ministero spese e onorari, liquidati in 500 euro: l’accredito era infatti avvenuto prima della notifica e del deposito del ricorso, e l’ignoranza della ricorrente, che non aveva verificato il proprio borsellino elettronico, è stata ritenuta irrilevante.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli artt. 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 406/2024

    Il ricorso per ottemperanza è lo strumento azionato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; nel caso concreto il giudizio è divenuto improcedibile per la successiva dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione.

  • principio dispositivo nel processo amministrativo

    Quanto alla quota capitale, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire

    Fino a quando la causa non è trattenuta per la decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, senza rivalutare d’ufficio l’interesse ad agire.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice, preso atto di tale dichiarazione, dichiara l’improcedibilità e non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • La sopravvenuta soddisfazione solo parziale del credito azionato in ottemperanza non comporta di per sé la cessazione della materia del contendere per l’intera pretesa; tuttavia, se il ricorrente dichiara comunque di non avere più interesse alla decisione, il giudizio va dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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