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Sentenza

Sentenza n. 15266/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento (ric.) - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 22.1.2025 avente a oggetto “Riscontro all’opposizione al preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS-/2024” con il quale il Comune di Fiumicino ha disposto “che al momento non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta di inserimento nella graduatoria ERP”; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.10.2024 di preavviso di rigetto dell’istanza di assegnazione di alloggio Erp ai sensi della l.r. n. 12/1999; - della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-/2024 e dei successivi aggiornamenti della graduatoria per l’assegnazione in locazione di alloggi Erp; (mm.aa.) - della determina del Comune di Fiumicino di approvazione della graduatoria Erp - -OMISSIS- - elenco ammessi - elenco esclusi, n. 35 del 27.6.2025, pubblicata sull’albo pretorio online del Comune dal 27-06-2025 al 12-07-2025 (art. 32, co. 1, l. 18 giugno 2009, n. 69); - degli atti gravati con il ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202504175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di inserimento nella graduatoria ERP per occupazione senza titolo di un alloggio pubblico e, con motivi aggiunti, graduatoria ERP del primo semestre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, residente in un alloggio ERP di cui le era stato intimato il rilascio, aveva presentato il 12 gennaio 2024 domanda di partecipazione al bando comunale, sostenendo di possedere i requisiti per 22 punti e per una collocazione utile, anche in ragione dell’età, della disabilità, del reddito da pensione minima e dell’incidenza del canone sul reddito. Dopo che il 19 settembre 2024 la polizia locale le aveva contestato l’occupazione senza titolo e irrogato una sanzione di € 21.666,66, il Comune le aveva comunicato il preavviso di rigetto il 25 ottobre 2024 e negato l’inserimento con provvedimento del 22 gennaio 2025. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 22, comma 152, l.r. Lazio n. 1/2020, degli artt. 3 e 97 Cost. e il difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune, Fiumicino avendo più di 50.000 abitanti, avrebbe dovuto verificare l’applicabilità della deroga per gli occupanti che avessero occupato dopo il 23 maggio 2014 e prima dell’entrata in vigore della legge regionale e che raggiungessero una posizione utile entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della graduatoria. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione automatica dell’esclusione, lamentando il mancato accertamento degli elementi del fatto e dello stato di necessità, nonché l’irragionevolezza della preclusione quinquennale rispetto alla finalità assistenziale dell’ERP e alle sue condizioni personali. Con i motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria approvata per il primo semestre 2025, reiterando le censure e chiedendo in subordine di sollevare questioni di costituzionalità sull’esclusione automatica degli occupanti senza titolo e sulla preclusione quinquennale aggiuntiva rispetto alla sanzione pecuniaria, per asserita violazione, tra l’altro, dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ne bis in idem. L’Ater della Provincia di Roma ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo: la ricorrente aveva occupato l’alloggio dopo il 23 maggio 2014 e prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 1/2020, e l’alloggio si trovava in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti; ricorrevano quindi elementi che imponevano al Comune di verificare l’applicabilità della deroga prevista dall’art. 22, comma 152, secondo capoverso, l.r. n. 1/2020. L’amministrazione aveva invece escluso la richiedente sulla sola base dell’occupazione abusiva, senza svolgere tale verifica né motivare sull’applicabilità o meno della deroga: il diniego è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione e la graduatoria è stata annullata in parte qua, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione. Le ulteriori censure, compreso il secondo motivo e le questioni di legittimità costituzionale prospettate in via subordinata, sono state assorbite; il TAR ha precisato che l’accoglimento della domanda di annullamento rendeva irrilevante l’esame delle questioni costituzionali. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lettera f), l.r. Lazio n. 12/1999

    L’art. 11, co. 1, della l.r. Lazio n. 12/1999 contempla tra i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa quello di “[…] non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all’assistenza abitativa […]” (lettera f).

    La disposizione prevede, come regola generale, il mancato pregresso o attuale svolgimento di un’occupazione senza titolo quale requisito soggettivo di accesso all’ERP; la sua applicazione deve tuttavia coordinarsi con la deroga regionale introdotta dall’art. 22, comma 152, l.r. n. 1/2020.

  • art. 22, comma 152, l.r. Lazio n. 1/2020

    Per quanto specificamente interessa in questa sede, tale disciplina derogatoria è finalizzata a consentire al nucleo familiare che abbia occupato un alloggio Erp sito in un comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti dopo il 23.5.2014 (ossia dopo la data ultima indicata quale requisito per l’assegnazione in regolarizzazione dal comma 140 dell’art. 22 della stessa l.r. n. 1/2020) e prima dell’entrata in vigore della stessa l.r. n. 1/2020, di poter comunque accedere alle procedure per l’assegnazione in locazione “in via ordinaria” ai sensi della l.r. n. 12/1999 e di aspirare, così, a collocarsi in una posizione che gli dia diritto all’assegnazione.

    Nei comuni con oltre 50.000 abitanti, la deroga consente ai nuclei che abbiano occupato un alloggio ERP dopo il 23 maggio 2014 e prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 1/2020 di partecipare alla procedura ordinaria di assegnazione; l’amministrazione deve verificare in concreto se sussistano i presupposti della deroga e se il nucleo possa conseguire una posizione utile entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

Massime di principio

  • Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, l’esclusione dalle procedure ERP per occupazione senza titolo non può essere applicata senza verificare l’eventuale operatività della deroga prevista dall’art. 22, comma 152, l.r. Lazio n. 1/2020 per i nuclei che abbiano occupato l’alloggio dopo il 23 maggio 2014 e prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
  • Quando l’interessato invoca in sede procedimentale una deroga normativa potenzialmente applicabile, l’amministrazione deve svolgere la relativa verifica e dare conto in motivazione dell’esito; l’esclusione fondata soltanto sulla regola generale, senza esame dei presupposti derogatori, è viziata per difetto di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblica
RamiEdilizia
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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