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Parere

Parere n. 73/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 30 gennaio 2018, notificato il 16 dicembre 2019, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno il 30 gennaio 2018, notificato il 16 dicembre 2019.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su motivi ostativi di carattere penale. Il ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per travisamento dei fatti. Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell'interno ha riaperto l'istruttoria alla luce degli elementi forniti con il ricorso e, all'esito del riesame, ha adottato il 5 agosto 2022 un decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato il 23 gennaio 2023.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il rilascio della cittadinanza italiana abbia integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente. Ha quindi distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, rilevando che quest'ultima ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. Poiché la riapertura dell'istruttoria e il successivo provvedimento di concessione hanno eliminato l'interesse alla decisione sul diniego impugnato, la Sezione ha espresso parere nel senso dell'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Osservazioni

Improcedibilità per cessazione della materia del contendere

La riapertura dell'istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza italiana hanno integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente, rendendo non necessaria una decisione sull'illegittimità del diniego originariamente impugnato.

Domanda cautelare

La domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione, mediante un ulteriore provvedimento o altra attività esterna al giudizio, soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima rende inutile la decisione senza necessariamente attribuire al ricorrente il bene della vita, mentre la seconda presuppone la piena soddisfazione dell'interesse perseguito.
  • Nel ricorso straordinario, il rilascio successivo del provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare.

Diniego di cittadinanza italiana e successivo rilascio del provvedimento favorevole

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 30 gennaio 2018 e notificato il 16 dicembre 2019. La domanda era stata presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Motivo di ricorso e domanda cautelare

Il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del diniego per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e aveva chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il diniego ministeriale era fondato su motivi ostativi di carattere penale.

Riapertura dell'istruttoria e concessione della cittadinanza

Nel corso del procedimento, il Ministero dell'interno ha riferito di avere riaperto l'istruttoria alla luce dei nuovi elementi forniti dal ricorrente. All'esito del riesame, il 5 agosto 2022 è stato adottato un decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato all'interessato il 23 gennaio 2023.

Distinzione tra sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere

La Sezione ha richiamato il principio espresso da Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 303 del 9 gennaio 2024, secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere sono istituti distinti. La cessazione della materia del contendere si verifica quando l'attività successiva della pubblica amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, per effetto di un ulteriore provvedimento o di fattori esterni intervenuti nel rapporto controverso. La sopravvenuta carenza di interesse ricorre invece quando la decisione diviene sostanzialmente inutile per altre ragioni, tra cui la mancata impugnazione di atti presupposti o collegati, la permanenza di autonome ragioni non censurate, il sopravvenire di un atto o fatto inutilizzante l'annullamento oppure la dichiarazione della parte di non avere più interesse.

Valutazione del Consiglio di Stato

Nel caso concreto, la riapertura dell'istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito. L'interesse azionato è stato pertanto integralmente soddisfatto e non residua una controversia utile sul diniego originario.

Esito

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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