Cassazione Civile, Sentenza n. 25631/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa alla TARSU 2009 (importo complessivo €35.895,43). La società contestava: nullità della sentenza per omessa pronuncia (art.112 c.p.c.), nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, travisamento della domanda (la questione riguardava la prova della notifica dell'atto presupposto e non la debenza del tributo) e omessa pronuncia sulla illegittima applicazione dell'IVA sulla TARSU. Si deduceva inoltre difetto di motivazione, decadenza dell'amministrazione, illegittimità della tariffa e avvenuto pagamento
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Motivazioni principali: (i) il primo motivo è ininfluente perché la CTR, esaminando e decidendo gli altri motivi d'appello, si è implicitamente pronunciata anche sull'ammissibilità del ricorso di primo grado; (ii) il secondo motivo è infondato alla luce del consolidato orientamento secondo cui, per la TARSU, il Comune può procedere all'iscrizione a ruolo senza preventiva notifica di un atto accertativo quando si tratta di liquidazioni basate su dati invariati e corrispondenti a ruoli precedenti (art.72 d.lgs. n.507/1993); (iii) il terzo motivo è assorbito; (iv) il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso di cassazione, poiché la ricorrente non ha trascritto o descritto il contenuto essenziale della cartella (necessario per verificare l'eventuale applicazione dell'IVA). Nessuna condanna sulle spese per mancata costituzione delle convenute; la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente al versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002 (per cause instaurate dopo il 30/01/2013)
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Rilevato in relazione alla censura di omessa pronuncia: la Corte valuta se la questione è stata implicitamente decisa dal giudice di merito e se esiste interesse attuale al gravame
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Fondamento delle doglianze per omessa pronuncia e per travisamento del fatto; la Corte verifica i limiti di tali motivi in sede di legittimità
art. 22 d.lgs. n. 546/1992
La sanzione di inammissibilità per mancato deposito della cartella è applicabile solo per la violazione del primo comma; l'atto impugnato può essere prodotto successivamente o su impulso del giudice (potere previsto dal quinto comma)
art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
"attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione"
Consente ai Comuni, salvo denunce omesse o dichiarazioni incomplete, di iscrivere a ruolo la TARSU senza preventiva notifica di un atto accertativo quando la misura del tributo è già nota e invariata rispetto agli anni precedenti
art. 384 c.p.c.
Richiamato nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata: la Corte può, per ragioni di economia processuale e tutela della ragionevole durata del processo, decidere la causa nel merito senza rinviare quando la questione di diritto è infondata e non richiede accertamenti di fatto
art. 111 Cost.
Richiamato come presidio dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo nella valutazione se la Corte debba decidere nel merito
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere elementi sufficienti a permettere al giudice di legittimità di comprendere e valutare la censura senza dover esaminare autonomamente tutti gli atti di causa
Sentenza CEDU Succi e altri c. Italia (28/10/2021)
Richiamata per modulare il principio di autosufficienza del ricorso in termini di sinteticità e chiarezza, bilanciando semplificazione e diritto di accesso alla giustizia
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17 L. n. 228/2012
Norme che regolano l'obbligo del versamento del contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato essendo il ricorso integralmente rigettato e la causa instaurata dopo il 30/01/2013
Massime di principio
- Per la TARSU (tributi fondati su dati invariati rispetto agli anni precedenti) il Comune può iscrivere direttamente a ruolo senza preventiva notifica di un atto accertativo, salvo casi di omissione o dichiarazione incompleta del contribuente (art.72 d.lgs.507/1993).
- La sanzione di inammissibilità per mancato deposito della cartella è limitata: la documentazione richiesta dal primo comma dell'art.22 d.lgs.546/1992 è essenziale, ma l'atto impugnato può essere prodotto anche successivamente o su impulso del giudice tributario.
- La Corte di cassazione, per ragioni di economia processuale e tutela della durata del processo, può decidere la causa nel merito senza rinviare se la questione è di diritto, manifestamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e sufficientemente specifico: se la censura riguarda l'esame di un documento (es. cartella che mostra l'applicazione dell'IVA), il documento o il suo contenuto essenziale deve essere indicato o trascritto in modo che il giudice di legittimità possa valutare la questione senza dover chiedere il rinvio in fase di merito.
- Contestazioni generiche sull'applicazione di voci (come l'IVA sulla TARSU) richiedono che il ricorrente renda disponibili i dati/elementi della cartella impugnata; senza ciò la censura è spesso inammissibile per difetto di autosufficienza.
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