Cassazione Civile, Ordinanza n. 26252/2022 del 06/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da quattro avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2005: uno nei confronti della società per maggiori IRAP e IVA, e altri nei confronti di alcuni soci per maggior reddito di partecipazione IRPEF. L’accertamento riguardava, tra l’altro, il maggior valore di cinque immobili ceduti. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il recupero fosse sorretto non dai soli valori OMI, ma anche da ulteriori elementi indiziari, in particolare il prezzo indicato nei mutui stipulati dagli acquirenti e le risultanze degli studi di settore; aveva inoltre ritenuto indetraibile l’IVA relativa al capannone industriale/porzione adibita ad abitazione del custode. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto annullare e non riformare la sentenza di primo grado; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull’accertamento, per aver attribuito rilevanza agli studi di settore; 3) analoghe censure per aver valorizzato i contratti di mutuo; 4) analoghe censure per aver considerato i valori OMI; 5) violazione delle norme IVA e TUIR sull’indetraibilità dell’IVA relativa a costi non ammortizzabili della porzione del fabbricato destinata ad abitazione del custode; 6) ulteriore censura di illegittimità dell’accertamento perché non fondato su valide presunzioni; 7) omessa pronuncia sulle sanzioni; 8) omesso esame del fatto decisivo relativo alla differenza tra prezzo del mutuo e valore normale degli immobili. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla legittimità dell’accertamento induttivo fondato su più elementi presuntivi, e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi perché preclusi dal giudicato interno o comunque perché attaccavano accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti. Ha affermato che la CTR aveva correttamente interpretato l’atto di appello dell’Agenzia e legittimamente riformato la decisione di primo grado; ha inoltre ritenuto che l’accertamento non si fondasse sui soli valori OMI, ma su un quadro indiziario complessivo costituito anche dai mutui stipulati dagli acquirenti e dagli studi di settore, con conseguente insussistenza delle denunciate violazioni di legge. Quanto all’IVA detraibile sulla porzione di fabbricato destinata ad abitazione del custode, la Corte ha rilevato la formazione del giudicato interno sulla statuizione di primo grado e ha comunque ritenuto che la diversa valutazione della CTR fosse un apprezzamento di fatto insindacabile. Le doglianze sulle sanzioni e sull’omesso esame del fatto decisivo sono state dichiarate inammissibili perché non riproposte in appello e quindi precluse. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle conclusioni; nel caso concreto la CTR non ha violato il principio perché ha correttamente interpretato l’atto di appello e ha legittimamente disposto la riforma della sentenza di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza è stata ritenuta infondata o inammissibile a seconda dei motivi, per assenza della dedotta omissione di pronuncia o perché la questione non era stata riproposta.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti; l’accertamento non può fondarsi sul solo scostamento OMI, ma può essere sorretto da un complesso di indizi ulteriori.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Per l’accertamento analitico-induttivo dei redditi d’impresa è necessario un quadro presuntivo serio, non essendo sufficiente il solo dato OMI; ulteriori elementi indiziari possono legittimare l’accertamento.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993
Le risultanze degli studi di settore possono essere valorizzate come elementi indiziari nell’ambito dell’accertamento, purché considerate insieme ad altri dati.
art. 35, comma 23-bis, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
Richiamato nei motivi dei ricorrenti; la Corte ha ricondotto la disciplina al quadro successivo, in cui lo scostamento dal valore normale non ha efficacia di presunzione legale relativa.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di accertamento IVA; la Corte ha ritenuto che il rilievo dell’Ufficio fosse sostenuto da un complesso di elementi indiziari e non dal solo valore OMI.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato dai ricorrenti; non è stata ravvisata una violazione autonoma, poiché l’atto impositivo risultava sorretto da presupposti indiziari ritenuti adeguati.
art. 42 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha ravvisato invalidità dell’accertamento per difetto di motivazione alla luce del supporto indiziario complessivamente valorizzato.
art. 40 d.P.R. n. 597 del 1973
Richiamato sul tema della deducibilità/detraibilità dei costi; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno.
art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato sul tema dei costi e dell’IVA; la Corte non è entrata nel merito per preclusione processuale.
artt. 19, 19-bis e 19-bis.2 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati in tema di detrazione IVA; la questione è stata ritenuta coperta da giudicato interno o comunque non deducibile come vizio di legge contro un accertamento di fatto.
art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000
Richiamato con riferimento alle sanzioni; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata riproposizione in appello.
art. 6, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio per mancata riproposizione della questione in appello.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata riproposta in appello, sicché era preclusa in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
direttiva n. 2006/112/CE
Richiamata dai ricorrenti; la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo legittimo l’accertamento sulla base di elementi presuntivi ulteriori rispetto al solo valore OMI.
Massime di principio
- In materia di accertamento dei redditi d’impresa e dell’IVA relativi alla cessione di immobili, lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI non è di per sé sufficiente a fondare l’atto impositivo: occorrono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- I contratti di mutuo stipulati dagli acquirenti possono costituire un significativo elemento indiziario del corrispettivo effettivo dell’immobile e, se valutati insieme ad altri dati, possono sorreggere l’accertamento.
- Le risultanze degli studi di settore non operano come prova legale del maggior reddito, ma possono concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione di un compendio presuntivo idoneo all’accertamento analitico-induttivo.
- Nel ricorso per cassazione non sono scrutinabili le censure che investono accertamenti di fatto del giudice di merito, se la doglianza è formalmente prospettata come violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- Le questioni non riproposte in appello restano precluse in sede di legittimità e non possono essere dedotte come omessa pronuncia o omesso esame del fatto decisivo.
- La formazione del giudicato interno su una statuizione di primo grado impedisce di rimetterla in discussione in cassazione, anche se la parte tenta di aggirare la preclusione con censure di violazione di legge.
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