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Sentenza

Sentenza n. 406/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento -a) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, notificato in data 9.12.2021, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della deplorazione per i motivi contenuti nella delibera del -OMISSIS- del Consiglio provinciale di disciplina per la Provincia di -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-; -b) della delibera del -OMISSIS- del Consiglio provinciale di disciplina per la Provincia di -OMISSIS- della Questura di -OMISSIS-, posta a corredo del decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-; -c) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la relazione istruttoria in data -OMISSIS-, a firma del Funzionario Istruttore.

Giustizia amministrativa202200233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia che ha irrogato la sanzione disciplinare della deplorazione, unitamente alla deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della deplorazione irrogata per condotte tenute durante un servizio di ordine pubblico in occasione di iniziative di protesta. Gli sono stati contestati il rifiuto o l’uso non costante del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, in violazione delle disposizioni impartite dai superiori e della normativa Covid vigente, espressioni ritenute irriguardose e inopportune nei confronti della funzionaria responsabile del servizio, il mancato rispetto di alcune disposizioni e l’allontanamento temporaneo dal luogo di servizio senza preventiva informazione. In primo luogo, ha dedotto l’incompetenza del Capo della Polizia, sostenendo che la deplorazione, in quanto sanzione meno grave della sospensione, non rientrasse nella sua competenza quando il destinatario non appartenesse a qualifiche dirigenziali o direttive. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, contestando l’attendibilità e univocità delle testimonianze, la ricostruzione del mancato uso della mascherina, il carattere irriguardoso delle frasi, l’asserita inosservanza degli ordini e la qualificazione dell’allontanamento come ingiustificato. In subordine, ha lamentato la sproporzione della sanzione e il difetto di motivazione quanto alla considerazione dei precedenti disciplinari.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’incompetenza, ha ritenuto competente il Capo della Polizia perché la competenza va determinata in relazione alla sanzione astrattamente prospettata all’avvio del procedimento. Poiché la contestazione degli addebiti richiamava l’illecito disciplinare sanzionabile con la sospensione dal servizio e il procedimento era stato avviato in vista dell’eventuale irrogazione di tale sanzione, trovavano applicazione gli artt. 19-21 del d.P.R. n. 737/1981, che attribuiscono al Capo della Polizia il potere di adottare il provvedimento conclusivo, anche quando il procedimento si concluda con una sanzione più mite, quale la deplorazione. Nel merito, il giudice ha ritenuto adeguatamente istruiti e provati i fatti, valorizzando il complesso delle condotte e non i singoli episodi isolatamente: il reiterato mancato utilizzo della mascherina nonostante ordini chiari e rinnovati, le espressioni rivolte alla superiore gerarchica, oggettivamente suscettibili di essere percepite come ironiche e lesive del prestigio della funzionaria anche alla presenza di colleghi, e l’allontanamento senza preventiva informazione. La rilevanza disciplinare è stata riconosciuta sulla base dell’oggettiva idoneità dei comportamenti a essere percepiti come irrispettosi, senza che fosse decisiva una specifica intenzione offensiva. Quanto alla sanzione, il TAR ha escluso la sproporzione: l’Amministrazione aveva già mitigato la risposta disciplinare rispetto alla sospensione inizialmente ipotizzata, considerando il disvalore oggettivo delle condotte, l’elemento soggettivo, lo stato disciplinare e di servizio, la posizione personale e familiare e i precedenti disciplinari, anche a fronte di una promozione per meriti straordinari. Le censure miravano a sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con quella del ricorrente e non evidenziavano vizi logici o giuridici. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 19-21 d.P.R. 737/1981

    Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito.

    La competenza del Capo della Polizia a concludere il procedimento disciplinare dipende dalla sanzione astrattamente prospettata all’avvio del procedimento; essa permane anche se il procedimento si conclude con una sanzione più mite.

  • art. 6 d.P.R. 737/1981

    La contestazione degli addebiti richiamava un illecito disciplinare riconducibile alla sanzione della sospensione dal servizio, elemento decisivo per individuare l’autorità competente.

  • art. 4 d.P.R. 737/1981

    È stato richiamato nell’atto di contestazione quale norma relativa ai doveri generali di comportamento del personale della Polizia di Stato.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 737/1981

    L'organo competente ad infliggere la sanzione deve: tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio.

    La determinazione della sanzione deve considerare le circostanze attenuanti, i precedenti disciplinari e di servizio e gli elementi personali e professionali del trasgressore.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha esaminato le censure di difetto di motivazione e istruttoria, ritenendo adeguatamente motivata e istruita la sanzione.

  • DPCM 3 dicembre 2020

    È stato richiamato quale fonte dell’obbligo di utilizzare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie durante i fatti contestati.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare della Polizia di Stato, quando la contestazione degli addebiti è formulata in relazione a una sanzione astrattamente riconducibile alla sospensione dal servizio, la competenza a definire il procedimento resta attribuita al Capo della Polizia anche se, all’esito dell’istruttoria e della valutazione disciplinare, viene irrogata una sanzione più mite.
  • La rilevanza disciplinare della condotta di un appartenente alla Polizia di Stato può essere valutata considerando unitariamente una pluralità di comportamenti tenuti nello stesso servizio, senza dover esaminare ciascun episodio in modo atomistico.
  • Ai fini della qualificazione come irrispettosa di una condotta nei confronti di un superiore gerarchico, può assumere rilievo decisivo l’oggettiva idoneità delle espressioni e delle modalità di pronuncia a essere percepite come ironiche o lesive del prestigio del superiore, anche indipendentemente dalla prova di una specifica intenzione offensiva.
  • La scelta e la graduazione della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi logici o giuridici, non per la mera preferenza del ricorrente circa la diversa valutazione dei fatti o la diversa misura della sanzione.
  • Nella determinazione della sanzione disciplinare devono essere valutati il disvalore oggettivo della condotta, l’elemento soggettivo, le circostanze attenuanti, i precedenti disciplinari e di servizio e gli elementi personali e professionali del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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