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Sentenza

Sentenza n. 395/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 168/2024, n. 190/2024 e n. 207/2024, limitatamente alle parti concernenti la condanna al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.

Giustizia amministrativa202600178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 168/2024, n. 190/2024 e n. 207/2024, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alle tre sentenze del Tribunale di Spoleto, relative alla corresponsione della carta docenti, nella parte in cui condannavano il Ministero al pagamento delle spese legali in suo favore quale difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e di non aver ricevuto il pagamento. Ha chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per il pagamento sostitutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava pagato quanto dovuto in forza delle sentenze esecutive e passate in giudicato e che non sussistevano ragioni per ritardarne ulteriormente l’esecuzione. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese legali spettanti, inclusi gli interessi legali maturati dalla pubblicazione delle sentenze. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario delegato, affinché, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda al pagamento delle somme ancora dovute, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 1.000,00 a carico del Ministero inottemperante, da liquidare dopo la verifica documentale dell’espletamento del mandato. Il Ministero è inoltre condannato a pagare euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alle suddette sentenze – ivi compresi gli interessi legali maturati sulle relative somme successivamente alla pubblicazione delle sentenze, come da richiesta di parte ricorrente; - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alle suddette sentenze che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva se il termine decorre inutilmente.

  • art. 114 c.p.a.

    per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 1.000,00 (mille/00/), a carico del Ministero inottemperante, il quale, dopo aver verificato, sulla base della documentata relazione presentata dal Commissario ad acta (corredata della dichiarazione di parte ricorrente dell’avvenuta ottemperanza), l’avvenuto espletamento del mandato, provvederà al pagamento senza che vi sia bisogno di ulteriori provvedimenti di questo Tribunale.

    Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inottemperante e pagato dopo la verifica documentale dell’espletamento dell’incarico, senza necessità di un ulteriore provvedimento del giudice.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Parte ricorrente - esponendo di aver notificato le sentenze in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di averne documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il pagamento - ha chiesto che, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione delle somme spettanti.

    Il ricorrente ha rappresentato di aver atteso il termine previsto dalla disposizione prima di chiedere l’esecuzione giudiziale delle condanne pecuniarie; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della norma.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.

    La liquidazione delle spese è effettuata in misura forfettaria, considerando la semplicità e serialità della controversia e rispettando la misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi.

Massime di principio

  • Quando una condanna pecuniaria contenuta in una sentenza passata in giudicato non risulta eseguita e non emergono ragioni per ritardarne l’attuazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
  • Nell’ottemperanza di una condanna al pagamento, l’esecuzione può comprendere gli interessi legali maturati sulle somme dovute successivamente alla pubblicazione della sentenza, quando inclusi nella richiesta del ricorrente.
  • Il compenso per l’attività eventualmente svolta dal commissario ad acta può essere posto a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidato dopo la verifica documentale dell’espletamento del mandato, senza necessità di un ulteriore provvedimento giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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