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Sentenza

Sentenza n. 5602/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della nota 12.01.00 del 29.11.2022 del Direttore Generale dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, inviata a mezzo pec in pari data ed avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”; - della determinazione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, pubblicata in data 29.11.2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - dell'allegato A alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; dell'allegato B alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario”; - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, quale, a titolo esemplificativo, nonché per l'annullamento degli atti presupposti e in particolare - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - nonché per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti.

Giustizia amministrativa202302103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e ministeriali di riparto degli oneri derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato gli atti regionali della Sardegna attuativi del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti e gli atti della Conferenza Stato-Regioni. Nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento degli importi richiesti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha escluso che ricorressero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La disciplina sopravvenuta richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con pubblicazione e comunicazione al TAR. Nel caso concreto non era stato depositato né comunicato alcun attestato regionale relativo al pagamento. Il Collegio ha tuttavia ritenuto che l'adesione alla procedura di definizione agevolata e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie facessero emergere, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a., senza esame nel merito delle censure originarie. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa per dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].

    La definizione agevolata richiede sia il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa sia l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale; solo il perfezionamento di entrambi gli adempimenti determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione e il comportamento processuale della parte, collegati all'adesione a una procedura sopravvenuta e all'adempimento delle relative obbligazioni, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non siano integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della questione rilevante ai fini della qualificazione dell'esito processuale, escludendo la cessazione della materia del contendere e valutando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta sul ripiano degli oneri per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta prevista dalla legge e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, seguito dagli adempimenti di pubblicazione e comunicazione al giudice amministrativo.
  • In assenza dell'attestazione regionale o provinciale prescritta dalla legge, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base del solo pagamento allegato dall'impresa.
  • L'adesione della parte ricorrente a una procedura sopravvenuta di definizione agevolata e l'affermato adempimento delle obbligazioni conseguenti possono dimostrare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e determinare l'improcedibilità del ricorso, anche quando non sia configurabile la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e presuppone il perfezionamento di tutti gli elementi della fattispecie legale; l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce invece una definizione processuale fondata sull'assenza di un interesse attuale alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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