Sentenza del 28/11/2016 n. 1128 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
CUT - Impugnazione di più atti. Valore di lite per ciascun atto impugnato- Impugnazione di sole sanzioni. Processo tributario d'impugnazione-merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva impugnato con un unico ricorso due avvisi di rettifica doganale e due distinti atti di irrogazione delle sanzioni, versando un contributo unificato di 120 euro. L’Ufficio aveva ritenuto dovuto un contributo complessivo di 4.000 euro, calcolato separatamente per ciascun atto, e aveva successivamente richiesto altri 3.880 euro, irrogando una sanzione di 7.760 euro. La ricorrente sosteneva invece che il valore della lite dovesse essere calcolato cumulando gli importi dei diversi atti, anche in applicazione dell’art. 10 c.p.c., e contestava inoltre l’inclusione delle sanzioni nel calcolo. La Commissione ha chiarito che, nel processo tributario, ogni atto impugnato costituisce un’autonoma controversia ai fini del contributo unificato; tuttavia, quando sono contestati sia i tributi sia le sanzioni da essi derivanti, le sanzioni non concorrono alla determinazione del valore della lite.
La decisione
L’appello è stato accolto solo parzialmente. È stata confermata la necessità di calcolare il contributo unificato separatamente per ciascun avviso di rettifica, escludendo il cumulo degli importi tributari dei diversi atti. Sono invece state escluse dal calcolo le sanzioni, poiché la controversia non riguardava esclusivamente la loro irrogazione. Il contributo unificato ancora dovuto è stato ridotto da 3.880 euro a 1.880 euro, tenendo conto dei 120 euro già versati. La sanzione è stata conseguentemente ridotta da 7.760 euro a 3.760 euro. Gli atti sono stati annullati limitatamente alle somme eccedenti e le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, D.P.R. n. 115/2002
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio
Il contributo unificato è dovuto anche nel processo tributario per ciascun grado di giudizio.
Art. 13, comma 6-quater, D.P.R. n. 115/2002
Nel processo tributario l’importo del contributo unificato è determinato in base al valore della controversia, secondo gli scaglioni previsti dalla legge.
Art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002
Per le controversie tributarie il valore della lite deve essere determinato secondo il criterio speciale previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992.
Art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992, oggi comma 2
per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
Il valore della lite corrisponde al tributo, al netto di interessi e sanzioni. Le sanzioni rilevano autonomamente solo quando la controversia riguarda esclusivamente la loro irrogazione.
Art. 1, comma 598, lett. a, Legge n. 147/2013
La previsione secondo cui il contributo unificato è dovuto per ciascun atto impugnato ha natura chiarificatrice e consolida un principio già ricavabile dal sistema.
Art. 10 c.p.c.
il valore della causa, ai fini della competenza per valore, si determina sommando le domande proposte nel medesimo processo
Il principio del cumulo delle domande previsto per il processo civile non si applica al contributo unificato tributario, disciplinato dalla specifica normativa del processo tributario.
Art. 16 D.P.R. n. 115/2002 e art. 71 D.P.R. n. 131/1986
La sanzione per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato è stata determinata nella misura del doppio dell’importo dovuto.
Art. 1, comma 2, e art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Il processo tributario è un processo di impugnazione-merito: il giudice, quando rileva vizi sostanziali dell’atto, deve rideterminare la pretesa corretta entro i limiti delle domande, non limitarsi necessariamente all’annullamento formale.
Massime di principio
- Quando un unico ricorso impugna più atti tributari, ogni atto costituisce, ai fini del contributo unificato, un’autonoma controversia con un proprio valore; il contributo si calcola sommando i contributi dovuti per ciascun atto, non sommando semplicemente tutti i tributi.
- La possibilità di presentare un ricorso cumulativo per ragioni di connessione o economia processuale non riduce il contributo unificato dovuto per i singoli atti impugnati.
- Le sanzioni si sommano nel valore della lite soltanto se la controversia riguarda esclusivamente la loro irrogazione. Se sono contestati anche i tributi che ne costituiscono il presupposto, le sanzioni devono essere escluse dal calcolo.
- Il criterio speciale previsto dalla normativa tributaria prevale sulle regole generali del processo civile, compreso il principio del cumulo delle domande previsto dall’art. 10 c.p.c.
- La distinzione tra atti tributari separati e unico ricorso è determinante: occorre verificare il contenuto e l’autonomia di ciascun atto, non soltanto l’origine comune dell’accertamento.
- Il giudice tributario può rideterminare direttamente gli importi dovuti e annullare gli atti solo per la parte eccedente, coerentemente con la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
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